L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta da parte del ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso astensione di alcuni consiglieri del C.d.O. di Alessandria) Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 27 giugno 2003, n. 194