Conformemente alla giurisprudenza della Suprema corte e del CNF in tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni forensi, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti e dei comportamenti addebitati che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 18 luglio 2006).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Tenuta degli albi – Incompatibilità – Attività di docenza.
Va rigettata per incompatibilità ex art. 3 co. 4, lett. a), R.D.L. n. 1578/1933 la domanda di reiscrizione all’Albo dell’avvocato che risulti dipendente a tempo pieno del Comune di Milano in qualità di Funzionario dei Servizi formativi – insegnante di discipline giuridiche ed economiche – presso il locale Civico Istituito Professionale per l’Industria e l’Artigianato (Scuola secondaria Paritaria di secondo grado). La citata norma, infatti, nel prevedere che l’esercizio della professione forense sia compatibile con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, ha carattere derogatorio rispetto al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione di qualsiasi impiego e, come tale, va ritenuta norma di carattere eccezionale, non estensibile a non previste e differenti situazioni di docenza presso istituti gestiti da soggetti ed enti anche pubblici, diversi dallo Stato. (Rigetta il ricorso avverso il silenzio – rigetto del C.d.O. di Milano).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 70
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Avvocato – Elezioni Forensi – Procedimento elettorale – Natura – Giurisdizionale – Principio del contraddittorio – Osservanza – Necessità.
Il procedimento elettorale, coerentemente con la sua natura giurisdizionale, deve svolgersi con la partecipazione, oltre che del reclamante, di coloro che hanno un interesse con esso contrastante, ossia il Consiglio dell’Ordine interessato e quelli tra i candidati risultati eletti la cui elezione viene contestata e che, pertanto, assumono la veste di controinteressati. Deve pertanto ritenersi inammissibile il reclamo che non risulti notificato né ai Consigli degli Ordini le cui elezioni si contestano, né ad alcuno dei consiglieri eletti controinteressati. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso le votazioni dei Consiglieri dei Fori di Salerno, Nocera Inferiore e Napoli).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BAFFA), sentenza del 16 luglio 2008, n. 69
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Avvocato – Elezioni Forensi – Reclamo.
La facoltà di ricorrere al CNF contro i risultati delle elezioni è riconosciuta a ”ciascun professionista iscritto nell’albo”. Va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso (rectius: reclamo), proposto da chi risulti iscritto nel registro speciale dei praticanti, ma non anche nell’albo degli avvocati. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso le votazioni dei Consiglieri dei Fori di Salerno, Nocera Inferiore e Napoli).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BAFFA), sentenza del 16 luglio 2008, n. 69
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Diritto di difesa.
Il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa ex art. 45 r.d. 36/1934 va annullato, con conseguente restituzione degli atti al COA procedente, allorché non sia osservato il termine di comparizione di dieci giorni per l’audizione del professionista (nella specie, la notifica dell’invito a comparire si era perfezionata soltanto due giorni prima dell’udienza). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 14 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 16 luglio 2008, n. 68
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza, probità e decoro – Alterazione di documenti – Violazione – Sanzione – Misura
L’alterazione di documenti a firma altrui e la loro utilizzazione costituisce per un avvocato un comportamento illecito ed indecoroso, come tale fonte di sicura responsabilità disciplinare (nella specie, l’incolpata, quale danneggiata in un sinistro stradale, aveva alterato la documentazione medica utilizzata nei confronti dell’Assicurazione obbligata al risarcimento dei danni subiti; tuttavia, il CNF, tenuto conto sia delle gravi lesioni patite dalla professionista – con conseguenti verosimili preoccupazioni di indole economica per l’interruzione della attività professionale – sia della circostanza che il medico della assicurazione non abbia tenuto in alcuna considerazione le relazioni falsificate in sede di perizia dei danni, ha ridotto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi cinque irrogata dal COA in quella della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 13 luglio 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 3 luglio 2008, n. 67
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta compenso non dovuto – Illecito disciplinare – Sussistenza
Viola l’art. 43 c.d.f.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo → il professionista che richieda al proprio assistito il pagamento di un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all’attività svolta e, come tale, non dovuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 27 ottobre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DE GIORGI), sentenza del 3 luglio 2008, n. 66
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere istantaneo – Illecito consistente nell’offesa all’onore – Decorrenza – Momento percezione
In tema di illeciti disciplinari che consistano nell’offesa all’onore, il momento consumativo è quello in cui il soggetto passivo percepisce o è in grado di percepire l’offesa a lui recata, sicché è da tale momento che deve farsi decorrere il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 28 novembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BONZO), sentenza del 3 luglio 2008, n. 65
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancato esperimento tentativo di conciliazione – Illegittimità – Esclusione.
Secondo il costante insegnamento del CNF, il procedimento disciplinare deve ritenersi validamente radicato anche se non sia stato previamente esperito un tentativo di conciliazione, in quanto nessuna norma dell’ordinamento professionale ne impone il previo svolgimento quale condizione di legittimità del successivo avvio della fase disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 28 novembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BONZO), sentenza del 3 luglio 2008, n. 65
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Presentazione ricorso direttamente al CNF – Inammissibilità
Deve ritenersi inammissibile il ricorso presentato direttamente al CNF e non negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 4 dicembre 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 3 luglio 2008, n. 64