Il professionista forense che riceva il mandato dal proprio cliente ha la responsabilità deontologica del corretto svolgimento della pratica anche nell’ipotesi in cui l’abbia affidata alle cure dei suoi collaboratori, dovendo egli stesso rispondere dell’attività dei suoi sostituti ed avendo inoltre il dovere di vigilanza.
Allorquando molteplici siano state le condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dall’incolpato, ciò che nel procedimento disciplinare deve formare oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito di uno stesso procedimento; tale sanzione, infatti, non sarà la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 gennaio 2007) .
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Pluralità violazioni – Sanzione – Misura
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Esecuzione del mandato – Dovere di diligenza – Dovere di vigilanza sui collaboratori
Le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono deontologicamente rilevanti anche quando sono la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui, giacché l’eventuale provocazione o reciprocità delle offese non può costituire un esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 gennaio 2007) .
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Sussistenza – Provocazione – Irrilevanza
Secondo la consolidata giurisprudenza del CNF, pone in essere una condotta deontologicamente rilevante il professionista che usi espressioni offensive e sprezzanti nei confronti del collega di controparte. L’avvocato, infatti, deve elevarsi al di sopra del processo, al quale deve offrire un contributo tecnico per la soluzione in diritto, moderando la passione entro i limiti invalicabili dell’educazione e del rispetto della personalità del collega. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 gennaio 2007) .
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Patrocinio difensore non iscritto all’Albo speciale dei Cassazionisti – Inammissibilità
Il ricorso al CNF, svolto nell’interesse di chi non sia iscritto all’albo ordinario, deve essere presentato, per essere ammissibile, da un avvocato iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti. Ciò in quanto l’art. 86 c.p.c. va correlato con le norme speciali previste dall’Ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del r.d.l. n. 37/1934. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nola, 12 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 22 aprile 2008, n. 24
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Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Esercizio della difesa in proprio – Aggravante
Il difensore che si avvalga della facoltà di difendersi in proprio assume un compito particolarmente delicato e gravoso, che mette necessariamente a dura prova il senso della misura, lo spiccato equilibrio, il sereno distacco, la pacatezza e la freddezza nelle scelte e nei comportamenti che devono caratterizzare il ruolo del difensore. In tal caso, pertanto, lungi dal costituire un’attenuante né tanto meno un’esimente, il fatto di difendersi in proprio costituisce semmai un’aggravante, poiché chi opera tale difficile e sia pur legittima scelta deve conoscere la grande responsabilità che in tal modo assume. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 26 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza
Ai sensi dell’art. 20 c.d.f., la provocazione non esclude l’infrazione della regola deontologica che vieta l’uso di espressioni sconvenienti e offensive da parte dell’avvocato nell’esercizio della propria attività professionale nei confronti dei colleghi, dei magistrati, delle controparti e dei terzi in genere. Nei rapporti con i magistrati, in particolare, e in special modo rispetto ai loro provvedimenti, al difensore è riconosciuto il più ampio e completo diritto di critica nell’interesse dei propri assistiti, nei confronti dei quali si configura un vero e proprio dovere deontologicamente riconosciuto e sanzionato. Siffatto diritto/dovere di critica dell’avvocato verso il magistrato, peraltro, deve essere sempre esercitato nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale, e mai può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione giudicante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 26 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Motivazione – Annullabilità
In ossequio al principio fondamentale enunciato dall’art. 111 comma 6, Cost., secondo il quale “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”, una motivazione mancante, contraddittoria, erronea, insufficiente o sintetica non può ritenersi idonea a dare giustificazione del procedimento logico seguito e dei provvedimenti adottati e, di conseguenza, deve essere annullata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 22 aprile 2008, n. 22
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Diritto di difesa
Il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal C.d.O. deve essere annullato allorché la convocazione ex art. 43 L.P. appaia manifestamente carente dei requisiti minimi richiesti ai fini dell’assolvimento della funzione cui essa è preposta, specie nel caso in cui, come quello di specie, i fatti assunti a base del provvedimento di sospensione non siano neppure genericamente richiamati nell’atto di convocazione, così realizzandosi sicura compromissione del diritto di difesa che, anche nell’ambito del procedimento cautelare, deve essere assicurato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 21
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ritardo nella restituzione di documenti – Illecito deontologico
L’art. 42 c.d.f.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo → fa obbligo all’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita che gliene faccia richiesta tutta la documentazione che ha ricevuto per l’espletamento del mandato. Ai fini della sussistenza di tale obbligo, se è del tutto irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, è altresì evidente che il diritto del cliente non è condizionato all’indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite.
Secondo un principio pacificamente affermato in giurisprudenza, la restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali, essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione
Il ritardo nella restituzione dei documenti richiesti dalla parte assistita non può essere giustificato dal professionista con la necessità di tali documenti ai fini della predisposizione delle proprie note. Per costante giurisprudenza, invero, deve ritenersi censurabile il comportamento dell’avvocato che ometta di restituire i fascicoli relativi a questioni da lui trattate condizionando tale restituzione al preventivo saldo delle proprie spettanze professionali, atteso che egli può estrarre copia di quanto a lui necessario per la predisposizione e documentazione delle notule e, in seguito, ove il cliente rimanga inadempiente, avvalersi di tutti mezzi previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale per il soddisfacimento del proprio credito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 27 ottobre 2006) .Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Tirale), sentenza del 22 aprile 2008, n. 20
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richieste di pagamento compenso attività professionale – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Deve ritenersi disciplinarmente irrilevante il comportamento dell’avvocato che, non debordando dai limiti della cortesia e della discrezione, si concreti soltanto in innocue lettere di richiesta di pagamento del compenso relativo ad un’attività professionale svolta in difetto di formale mandato e, purtuttavia, fondata sull’erroneo convincimento che il rapporto di clientela possa costituirsi di fatto, col solo efficace espletamento di un incarico. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 17 novembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Lanzara), sentenza del 22 aprile 2008, n. 19