Le questioni di legittimità costituzionale, secondo il disposto dell’art. 23 legge n. 87/1953, vanno sollevate con apposita istanza, indicando le disposizioni di legge viziate da illegittimità costituzionale e le disposizioni della Costituzione che si assumono violate; pertanto è inammissibile la questione proposta senza fare riferimento alle disposizioni di legge e agli articoli violati della Costituzione. […]