Al fine di integrare la responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 37 c.d. – nella specie applicabile ratione temporis nella formulazione ante riforma – deve ritenersi sufficiente il carattere meramente potenziale del conflitto di interessi, cosicchè anche il solo rischio, ovvero la possibilità astratta del suo insorgere, vale a determinare la violazione deontologica, configurando la predetta […]