Fondamentale dovere dell’avvocato è quello di contribuire all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. E’ pertanto connotata da estrema gravità la responsabilità disciplinare dell’avvocato che falsifichi un documento e, tacendone la falsità, lo consegni ad un collega suo difensore affinché lo produca in giudizio come elemento di prova al fine di conseguire un compenso non dovuto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Il dies a quo della prescrizione (dell’azione) disciplinare nel caso di illecito permanente
Nel caso di illecito deontologico permanente, ovverosia quando la condotta sia “perdurante” nel tempo, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito ma alla data di cessazione della condotta medesima (Nel caso di specie, la condotta illecita era consistita nella produzione in giudizio di un documento falso. Successivamente, il professionista rinunciava agli atti del giudizio stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizionale in tale secondo momento).
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I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto
Nella determinazione della sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto, vanno presi in considerazione tutti gli elementi di cui al 133 c.p., tra cui la gravità e la ripetitività della condotta nonché il comportamento processuale tenuto dall’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34
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La pubblicità informativa non può fare leva sui prezzi, specie se troppo bassi
Eccede l’ambito informativo previsto dal codice deontologico, la pubblicità mediante la quale l’avvocato, al fine di condizionare la scelta dei potenziali clienti, offra la propria prestazione professionale evidenziandone la competitività sui prezzi. In ogni caso, la proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi lede il decoro della professione a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie, dovendosi considerare l’adeguatezza del compenso al valore e all’importanza della singola attività posta in essere.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34
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Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro
La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34
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L’archiviazione del procedimento disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem
Il principio del ne bis in idem, secondo cui non si può essere giudicati due volte per un medesimo fatto (seppur diversamente qualificato), può invocarsi solo in presenza di un precedente giudizio che sia terminato e giunto a decisione idonea al giudicato, sicché non può sussistere bis in idem nel caso di delibera di archiviazione del COA, che infatti interviene in un momento preprocedimentale e non implica affatto un vero e proprio giudizio (Nel caso di specie, uno degli incolpati eara stato sottoposto a procedimento disciplinare da un COA, dopo l’archiviazione da parte di altro COA per i medesimi fatti ritenuti “privi di rilievo deontologico”).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34
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La competenza disciplinare per territorio dei COA nel caso di concorso di persone
In materia disciplinare, vi è una competenza territoriale del COA presso cui l’avvocato è iscritto nonché di quello nel cui ambito territoriale il fatto integrante illecito sia avvenuto, vigendo il principio della prevenzione. Inoltre, nel caso di concorso di persone nell’illecito, ove anche uno solo dei professionisti sia iscritto ad un certo COA, tale appartenenza agisce da vis actractiva nei confronti degli altri, sicché tale COA è competente a giudicare anche gli altri incolpati, fatto salvo il citato principio di prevenzione (Nel caso di specie, l’illecito deontologico riguardava il contenuto di un quotidiano, pubblicato a Milano e diffuso anche a Monza, ove il COA apriva un procedimento disciplinare a carico del proprio iscritto e degli altri incolpati in concorso sebbene iscritti al COA di Milano).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34
NOTA:
Il principio di cui in massima è stato successivamente riformato da Corte di Cassazione, SSUU, sentenza del 13 novembre 2012, n. 19705, la quale -richiamando Cass. n. 23287/2010- ha infatti affermato che nel procedimento disciplinare non trovano applicazione le norme del processo civile in tema di connessione. -
L’impugnazione deve esprimere una specifica censura, non un mero dubbio interpretativo
L’impugnazione che, anziché contenere una critica specifica alla decisione impugnata (fondata ad esempio sull’affermazione di una opzione interpretativa diversa da quella fatta propria dal Consiglio dell’Ordine), si risolva nella mera proposizione di un dubbio interpretativo, è perciostesso l’inammissibile (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato dal COA locale per aver prodotto corrispondenza riservata nel giudizio in cui era parte costituita in proprio. Nel ricorso al CNF, l’incolpato, anziché formulare una precisa censura avverso la decisione impugnata, si limitava a chiedere se il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza definita riservata valga anche per la corrispondenza dell’avvocato che sia personalmente parte in giudizio, lamentando che l’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → non chiarisca la questione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile in parte qua).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Pasqualin), sentenza del 2 marzo 2012, n. 33
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La produzione in giudizio della corrispondenza scambiata tra avvocati
L’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell’espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Pasqualin), sentenza del 2 marzo 2012, n. 33
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Il ricorso contenente l’impugnazione al CNF va depositato presso la segreteria del COA locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e solo per conoscenza trasmesso al COA competente e non, come previsto dall’art. 59 r.d.l. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha emesso o che ha omesso la pronuncia.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32