La notifica e la comunicazione sono atti autonomi dotati di effetti propri rispetto al provvedimento da notificare, sicchè le relative patologie possono incidere sulla sola efficacia ed operatività del provvedimento ma giammai sull’esistenza o validità dello stesso.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La mancata astensione in difetto di ricusazione
In difetto di rituale istanza di ricusazione, rimane esclusa qualsiasi incidenza della regolare costituzione dell’organo giudicante sulla validità della decisione, venendo meno le possibilità di dedurre l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione come motivo di impugnazione.
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Sanzione disciplinare e precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti
I precedenti disciplinari dell’incolpato rilevano ai fini della determinazione della sanzione da irrogare per illeciti successivi.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6. -
L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso; mentre al consiglio dell’ordine residua solo la valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti stessi.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45
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L’interruzione della prescrizione disciplinare
La prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta dalla formulazione capo di incolpazione e dal decreto di citazione a giudizio.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45
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Il decorso della prescrizione disciplinare nel caso di procedimento penale
L’azione disciplinare avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata formulata un’imputazione penale non può essere iniziata prima che si sia verificato il presupposto della sentenza penale definitiva, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui può essere esercitato il diritto di punire e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45
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Il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di condotta istantanea o continuata
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta istantanea che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45
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La decisione del COA sull’istanza di ricusazione non è impugnabile avanti al CNF
Il potere del C.O.A. di decidere sull’istanza di ricusazione sulla base di una delibazione sommaria si esercita nell’ambito di una fase “interna” al procedimento e non è quindi suscettibile di autonoma impugnazione, giacché il diritto di difesa dell’incolpato trova piena tutela nella facoltà di far valere il relativo vizio quale motivo di nullità del provvedimento qualora l’istanza di ricusazione sia stata ritualmente proposta.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45
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Ricusazione e accesso agli atti amministrativi
La normativa in tema di esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, e quindi ai procedimenti iniziati ad istanza di parte, non si applica alla procedura di ricusazione che è espressamente disciplinata dagli art. 49 del Rd l. 1578/33 e 53 e 54 del Rd 37/34 (Nella specie, l’appellante aveva e eccepito l’asserita violazione dell’art. 10 bis L. 241/90).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45
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Inammissibile l’istanza di ricusazione spedita a mezzo fax
L’istanza di ricusazione deve presentarsi, a pena di inammissibilità, mediante atto sottoscritto dalla parte o da un procuratore speciale da depositarsi presso la segreteria dell’organo ricusato almeno un giorno prima del dibattimento. L’invio di copia informe via fax non può essere ritenuta equipollente alla presentazione dell’originale presso l’Ufficio del C.O.A.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4