In tema di procedimento disciplinare, nessun provvedimento cautelare può essere adottato senza che il destinatario della misura sia stato sentito preventivamente e posto nella condizione di esperire compiutamente la propria difesa (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. Monza, 22 giugno 2011).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La sospensione cautelare non presuppone la previa apertura di un procedimento disciplinare
La sospensione cautelare è un provvedimento amministrativo precauzionale per l’adozione del quale non è necessaria l’apertura di un procedimento disciplinare e dunque la predisposizione di un capo di incolpazione (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. Monza, 22 giugno 2011).
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Inammissibile l’istanza di ricusazione spedita a mezzo fax
L’istanza di ricusazione deve presentarsi, a pena di inammissibilità, mediante atto sottoscritto dalla parte o da un procuratore speciale da depositarsi presso la segreteria dell’organo ricusato almeno un giorno prima del dibattimento (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto irrituale e inammissibile l’istanza di ricusazione che era stata spedita mediante fax).
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Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare. Pertanto una decisione assunta in base alle testimonianze e alle risultanze documentali acquisite al procedimento deve ritenersi legittima quando presenti coerenza e, attraverso la valutazione degli atti, consenta di pervenire all’accertamento del fatto da giudicare.
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La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari
Rientra nella discrezionalità del C.d.O. disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza 20 maggio 2009).
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Le conseguenze della mancata astensione in assenza di rituale ricusazione
Nel procedimento disciplinare, in assenza di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può neppure essere dedotta come motivo di impugnazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza 20 maggio 2009).
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La motivazione è garanzia di coerenza e logicità della decisione disciplinare
Fermo restando il potere integrativo del CNF in sede di eventuale appello, nella redazione della propria motivazione, il giudice disciplinare di prima istanza ha l’onere di fornire una completa ed esaustiva rappresentazione degli elementi di fatto che sono stati utilizzati dal Collegio nel proprio iter argomentativo, giacché ciò, lungi dal costituire un appesantimento della decisione, integra uno dei presupposti di valutazione della coerenza e logicità del ragionamento operato per raggiungere il giudizio finale.
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La difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della decisione disciplinare
Non sussiste difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, quando il fatto tipico rimanga identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambi solo in alcuni dettagli le modalità di realizzazione della condotta. Per aversi mutamento del fatto, infatti, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, mentre non si ha violazione del principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, quando l’imputato attraverso l’iter del processo sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. In altre parole, la nullità della decisione ricorre solo nell’ipotesi in cui la difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della decisione comporta uno stravolgimento della originaria incolpazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza 20 maggio 2009).
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In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Infatti il C.N.F. è competente quale giudice di legittimità e di merito, e pertanto l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza 20 maggio 2009).
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Il difetto di motivazione della decisione consiliare
Il difetto di motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, poiché ad esso il Consiglio Nazionale può ovviare in sede di appello, apportando le integrazioni che ritiene necessarie.