Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti deontologici

    Qualora al professionista siano contestate più violazioni deontologiche, la sanzione disciplinare ben può essere determinata secondo il modello del cumulo giuridico previsto dal diritto penale in tema di concorso di reati, che individua un’unica, se pur aumentata, sanzione (quella prevista per l’illecito più grave).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 146

    NOTA:
    In arg. cfr. pure:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 214
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 15
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 234
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 142
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 117

  • La riunione dei procedimenti disciplinari in sede d’appello

    Qualora al professionista siano contestate più violazioni di norme deontologiche, che abbiano dato luogo ad autonomi procedimenti disciplinari riuniti soltanto in sede di impugnazione avanti al CNF, non sarebbe costituzionalmente corretto determinare la sanzione da irrogarsi in quella risultante dalla somma aritmetica delle diverse sanzioni irrogate nei singoli procedimenti, perché ciò comporterebbe una disparità di trattamento tra colui che si è visto operare la riunione dei procedimenti dinnanzi al giudicante di primo grado e colui che tale riunione ha ottenuto in sede di appello: il primo avrebbe infatti riportato un’unica sanzione, in essa ricomprendendosi tutti i comportamenti, mentre al secondo verrebbe irrogata un’ingiusta somma delle sanzioni applicate nei diversi procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 146

    NOTA:
    Sulla discrezionalità nel disporre la riunione dei procedimenti avanti al COA, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4.

  • Attività professionale senza titolo nel patrocinio in Cassazione

    Commette illecito deontologico, perché costituisce comportamento contrario all’art. 21 c.d.f.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo →, l’avvocato che patrocini una causa in Cassazione pur non essendo iscritto all’albo speciale dei soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145

  • L’archiviazione dell’esposto non è impugnabile al CNF

    Deve ritenersi inammissibile il ricorso diretto ad ottenere la disamina e la valutazione da parte del Consiglio Nazionale Forense del contegno adottato dai componenti del Consiglio dell’Ordine territoriale riguardo alle denunciate condotte, disciplinarmente rilevanti, di un iscritto all’Albo, in difetto di un provvedimento ammissibilmente soggetto ad impugnazione (Nel caso di specie, era stato presentato ricorso al CNF affinché valutasse il comportamento dei Membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, “per non avere gli stessi adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti di un avvocato nonostante l’esposto ritualmente depositato”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 180

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Del Paggio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 179; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

  • Sanzione disciplinare e assenza di precedenti disciplinari

    Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

  • La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari

    Rientra nella discrezionalità del C.d.O. disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa (Nel caso di specie, era stata eccepita l’asserita nullità della reiezione dell’istanza di riunione dei procedimenti disciplinari a carico dello stesso incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4

  • Il colpevole ritardo nella nomina del difensore non legittima il rinvio dell’udienza

    Deve essere rigettata la richiesta di rinvio d’udienza innanzi al Consiglio nazionale forense nell’ipotesi di tardività della nomina da parte del ricorrente, ove quest’ultimo ben avrebbe potuto provvedervi prima ed il ritardo non sia altrimenti giustificato, il quale non pertanto riflettersi sulla prioritaria esigenza di speditezza del processo disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 144

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 18 settembre 1995, n. 80.

  • L’appropriazione indebita di ingenti somme spettanti al cliente

    L’apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione, che pregiudica l’affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell’intero ceto forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione per il professionista che aveva indebitamente trattenuto la somma di euro 500mila circa).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 144

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 143

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO ), sentenza del 17 settembre 2012, n. 118; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335, che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008.

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato (costituente il parametro di valutazione della legittimità del procedimento disciplinare in ossequio ai principi generali di buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa), è necessaria e sufficiente una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la mancata indicazione delle norme violate, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati con il solo limite di non potersi sanzionare il professionista per fatti diversi o ulteriori rispetto a quelli specificamente oggetto dell’incolpazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142