Alla stregua del combinato disposto degli art. 15, comma 3 e 3 del Decreto Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, non può operarsi una distinzione strutturale tra elezioni ordinarie ed elezioni suppletive; la circostanza che l’anzidetto art. 15, comma 3, nel prevedere che alla sostituzione dei componenti di un Consiglio dell’Ordine venuti, a vario titolo, meno si faccia luogo mediante elezione, non determini il quorum costitutivo e quello deliberativo della relativa assemblea non può razionalmente condurre l’interprete a ritenere che l’assemblea preordinata ad elezioni suppletive possa essere affrancata dalle regole – di portata assolutamente generale ed inderogabile – di funzionamento tipiche di ogni assemblea e, quindi, dal pregiudiziale e validante rilievo del quorum costitutivo (o rappresentativo).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Contenzioso elettorale: le funzioni del presidente di seggio
Il Presidente del seggio elettorale costituisce l’organo preposto dal Consiglio dell’Ordine a presidio della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali, sovrintendendo alla
votazione da parte degli iscritti ed allo scrutinio delle schede elettorali; deve escludersi che a tale tipica funzione possa essere assimilato anche il potere di adottare determinazioni atte a modificare le modalità di espletamento delle elezioni. -
I limiti alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
I principi in tema di pubblicità di cui alla L. n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono infatti, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39. -
Le informazioni sull’esercizio professionale
A seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, il codice deontologico forense consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa), ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183. -
Successione di norme disciplinari nel tempo e irretroattività norma disciplinare abrogata
Sebbene l’art. 25 Cost. sia riferibile alle sole sanzioni penali vere e proprie, ditalché alle sanzioni disciplinari non si applica il principio di legalità (con i connessi paradigmi della fattispecie tipica e tassativa), l’indubbia natura afflittiva di queste ultime deve comunque indurre all’applicazione del principio generale del favor rei, atteso che la retroattività piena ed incondizionata della legge abrogatrice è in realtà giustificata da un’esigenza di parità sostanziale di trattamento (art. 3 Cost.).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127. -
La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa
L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 17 bis c.d.f.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo →, deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista dichiarava di occuparsi di una “materia delicatissima e complessa che esige grande esperienza e competenza, particolare intuito, lucidità e serenità di giudizio, capacità di strategie, abilità tattiche”).
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La rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Il professionista risponde, sotto il profilo deontologico, anche di fatti commessi al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale atteso che il dovere dell’iscritto all’albo forense di comportarsi in modo corretto, probo e leale si estende non solo ad ogni avvenimento della sua vita professionale, ma anche alla sua vita privata, per quegli aspetti che investano in qualche modo la dignità della professione (Nel caso di specie, il professionista, dopo aver consegnato ad un collega le chiavi di un proprio immobile con l’impegno di locarglielo per un certo canone, gli intimava di sgomberare l’immobile stesso -nel frattempo già ammobiliato dal futuro conduttore- salvo sottoscrivere, nel termine di tre giorni, un contratto di locazione per una somma di molto superiore a quella verbalmente già concordata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8. -
Il provvedimento in autotutela del COA fa venir meno l’interesse all’impugnazione
Il provvedimento in autotutela ottenuto nelle more del procedimento d’appello determina la sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente all’impugnazione, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere (Nel caso di specie, il professionista aveva impugnato al CNF il rifiuto del COA locale di effettuare l’iscrizione del professionista stesso nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti ex D. Lgs 96/2001, poi effettuata nelle more del procedimento d’appello).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 72, riferita all’annullamento in autotutela di un provvedimento disciplinare impugnato. -
Estinzione del procedimento d’appello per rinuncia al ricorso
La rinuncia al ricorso determina la cessazione della materia del contendere e la
estinzione del giudizio. -
La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF
La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.
NOTA:
In senso conforme (oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335, che ha così mutato il proprio precedente indirizzo, espresso da Cass. SSUU sent. n. 29294/2008):
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO ), sentenza del 17 settembre 2012, n. 118; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19.