Ferma restando la disciplina dettata dall’art. 2233 c.c., che pone come fonte primaria nella determinazione dei compensi l’accordo tra le parti, le somme concordemente pattuite tra professionista e cliente non possono derogare al principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi richiesti, come enunciato nell’art. 43 c.d.f.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo → (e ribadito nel successivo art. 45 c.d.f.Art. 45 cod. prev. – Accordi sulla definizione del compenso.È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionat…Leggi il testo completo →), che mira proprio a mitigare i contrapposti interessi, prevenendo condotte del professionista in danno del cliente.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 14 Ottobre 2009 (censura)