Va dichiarato inammissibile il ricorso presentato oltre il termine di decadenza previsto dalla legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50, co. 2 R.D.L. n. 1578/33), decorrente dalla notifica del provvedimento del quale si chiede la riforma.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Gli obblighi deontologici da osservare prima di agire contro un collega
L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 22 can. II c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → nell’attuale formulazione, deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistete nel palesare le ragioni dell’iniziativa.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. SALAZAR), sentenza del 20 luglio 2012, n. 106
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Inammissibile l’impugnazione al CNF del solo dispositivo della decisione del COA
Il ricorso al CNF proposto avverso il solo dispositivo di una decisione disciplinare del COA deve ritenersi inammissibile, in quanto i motivi posso essere solo supposti non conoscendo il ricorrente l’intera decisione, né potendo attribuirsi al dispositivo la natura di atto autonomo capace di sostituire la formale e finale deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. SALAZAR), sentenza del 20 luglio 2012, n. 106
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Procedimento disciplinare: il deposito dell’impugnazione mediante spedizione postale
Il deposito del ricorso al CNF, da effettuarsi presso gli Uffici del COA locale che ha emesso la decisione da impugnare, non deve necessariamente compiersi di persona ma può anche avvenire a mezzo raccomandata postale, che tuttavia, ai fini della tempestività dell’impugnazione, deve anche giungere e non solo essere spedita entro il termine di decadenza previsto dalla legge per l’appello.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. MORLINO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94)
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34 -
La necessaria specificazione dei motivi dell’impugnazione al CNF
Il ricorso è inammissibile ove l’atto di impugnazione, con il quale il ricorrente omette di esporre con specifici motivi le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, non assolva all’onere imposto dall’art. 342 c.p.c. di specificare i motivi di gravame, richiedendo esso l’indicazione chiara ed inequivoca delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze formulate.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104
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Il conflitto di interessi dell’avvocato dipendente pubblico part time
L’art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/96 vieta all’avvocato dipendente pubblico iscritto all’Ordine in regime di part time, di assumere la difesa di una parte se in contrasto con gli interessi della p.a., quand’anche questa non sia parte processuale del rapporto.
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Procedimento disciplinare: il deposito dell’impugnazione mediante spedizione postale
Il deposito del ricorso al CNF, da effettuarsi presso gli Uffici del COA locale che ha emesso la decisione da impugnare, non deve necessariamente compiersi di persona ma può anche avvenire a mezzo raccomandata postale, che tuttavia, ai fini della tempestività dell’impugnazione, deve anche giungere e non solo essere spedita entro il termine di decadenza previsto dalla legge per l’appello.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94)
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34 -
L’indebito trattenimento di somme spettanti al cliente
Viene meno ai doveri di correttezza il professionista che trattenga la somma incassata nell’interesse e per conto del cliente, senza consegnarla tempestivamente a quest’ultimo, nonostante i solleciti, adducendo una compensazione con propri presunti crediti professionali.
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Corrispondenza tra colleghi: la clausola di riservatezza apposta dal mittente è insindacabile dal destinatario
In tema di corrispondenza tra colleghi, la qualificazione della riservatezza, che rende operativo il divieto di produrla in giudizio ex art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →, è lasciata all’insindacabile giudizio del mittente.
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I presupposti della sospensione cautelare dall’albo
Con la sospensione cautelare il COA non valuta la fondatezza delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. La verifica del perdurare nel tempo di questa grave offesa appartiene alla sfera discrezionale dell’Organo territoriale, insindacabile come tale dal CNF, al quale resta riservata la sola valutazione della legittimità sulla sussistenza dei suddetti presupposti.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DAMASCELLI), setenza del 20 luglio 2012, n. 99