Categoria: Giurisprudenza CDD

  • Fatti costituenti reato e illecito disciplinare – Valutazione più rigorosa in sede disciplinare per il ruolo che l’avvocato svolge nella società

    L’analisi e la valutazione in sede disciplinare di fatti costituenti reato debbono essere ancora più rigorose di quelle effettuate dal giudice penale per l’alto valore sociale che riveste la figura dell’avvocato, che deve osservare un comportamento e un modus operandi ineccepibili, consoni all’esercizio dell’attività professionale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Petrella, rel. Sposito), decisione n. 20 del 8 dicembre 2017

  • Sanzioni previste dal nuovo CDF ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore – Principio del favor rei

    Le sanzioni previste dal CDF approvato il 31/1/2014, qualora siano più favorevoli per l’incolpato, si applicano anche ai procedimenti antecedenti all’entrata in vigore della nuova normativa, ma ancora in corso a tale data, in forza del principio del favor rei recepito dall’art. 65 co. 5 della l. 247/2012.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Tortorano, rel. Tortorano), decisione n. 11 del 23 agosto 2017

  • Violazioni disciplinari commesse in concorso tra più professionisti – Sanzione attenuata per il praticante avvocato – Motivazioni

    Violazioni disciplinari commesse in concorso da più professionisti, tra i quali un praticante avvocato, giustificano per quest’ultimo una sanzione più attenuata, rispetto a quella inflitta agli altri concorrenti, in considerazione della sua posizione di praticante alle prime armi, la cui condotta è caratterizzata dalle incertezze e timidezze tipiche degli esordi professionali, nonché dal condizionamento dovuto alla collaborazione con professionisti di ben diversa esperienza.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Tortorano, rel. Tortorano), decisione n. 11 del 23 agosto 2017

  • RILEVANZA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ATTENUATA, DEL COMPORTAMENTO ASSUNTO DALL’INCOLPATO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

    Vanno valorizzate, ai fini dell’applicazione della sanzione disciplinare nella misura attenuata, l’ammissione, da parte dell’incolpato, della responsabilità per l’addebito contestatogli e la consapevolezza del disvalore della condotta, manifestata attraverso la formulazione di scuse.
    (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 36 comma 1 CDF per aver, quale Praticante Avvocato abilitato, utilizzando il titolo di Avvocato, espletato attività giudiziale extra districtum in materia esclusa dalla previsione di cui all’art. 7 della L. n. 479/1999, è stata applicata la sanzione della censura)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 25 del 19 aprile 2021

  • PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO – USO DEL TITOLO DI AVVOCATO – VIOLAZIONE DELL’ART. 36 COMMA 1 CDF

    Si rende responsabile della violazione dell’art. 36 comma 1 CDF il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio che utilizza nello svolgimento dell’attività professionale il titolo di Avvocato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 25 del 19 aprile 2021

  • PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA IN SPREGIO DELL’ART. 7 L. 479/1999 – VIOLAZIONE DELL’ART. 36 COMMA 1 CDF

    Si rende responsabile della violazione dell’art. 36 comma 1 CDF il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio il quale, sotto la vigenza della disciplina dettata dall’art. 7 L. n. 479/1999, come sostituito dall’art. 2 terdecies del D.L. 82/2020 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 144/2000, promuove azione esecutiva immobiliare presso AGO extra districtum.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 25 del 19 aprile 2021

  • ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare in concreto vanno valorizzati il comportamento resipiscente assunto dall’incolpato nel corso del procedimento, l’assenza di precedenti disciplinari e le circostanze soggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione.
    (Nel caso di specie, all’incolpata, ritenuta responsabile della violazione degli artt. 9, 16 comma 2 e 27 CDF, è stata applicata la sanzione dell’avvertimento anche in considerazione della circostanza che le false informazioni sulle ragioni che avevano condotto all’esito infausto del giudizio erano state da lei fornite al cliente con l’intento di salvaguardare la memoria del collega codifensore, suo compagno di vita, deceduto nelle more).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 24 del 14 aprile 2021

  • PRATICANTE AVVOCATO – VIOLAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 2 CDF

    Il Praticante Avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, i quali sono posti a salvaguardia dell’ordinamento generale dello Stato, dell’affidamento della collettività e dell’immagine della classe forense.
    (In applicazione del principio di cui in massima, all’incolpato, condannato in sede penale alla pena di anni 7 di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale ed alla violazione delle norme in materia ambientale, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di due anni)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Napolitano), decisione n. 23 del 31 marzo 2021

  • OMESSO ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

    L’Avvocato che ometta di sottoscrivere polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità professionale viola il disposto di cui all’art. 16 comma 2 CDF.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 24 del 14 aprile 2021

  • LE FALSE RASSICURAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO

    L’Avvocato che fornisce alla parte assistita false informazioni sulle ragioni che hanno determinato l’esito infausto del giudizio per la proposizione del quale ha ricevuto mandato viola le norme di cui agli artt. 9 e 27 CDF.
    (Nel caso di specie l’Avvocato, ricevuto il mandato per la proposizione di ricorso al TAR per il riconoscimento nei confronti del datore di lavoro della causa di servizio, aveva falsamente rappresentato al cliente che il ricorso non era stato esaminato in quanto ritenuto dall’AG adita infondato, lasciando intendere in tal modo che nel procedimento amministrativo esistesse il cd. filtro, quando, in realtà, il ricorso era stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 71 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 24 del 14 aprile 2021