Categoria: Giurisprudenza CDD

  • ILLECITO DISCIPLINARE E RIQUALIFICAZIONE DEL REATO – VALUTAZIONE – INDIPENDENZA

    La riqualificazione, in sede penale, dei fatti originariamente contestati agli incolpati nell’ambito di una fattispecie meno grave, non attenua e tantomeno esclude il disvalore delle condotte accertate che vanno, in ogni caso, esaminate e valutate in sede disciplinare alla luce del contrasto con i canoni generali a cui deve ispirarsi l’attività dell’Avvocato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 38 del 24 maggio 2021

  • ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA RADIAZIONE

    La estrema gravità del comportamento complessivo dell’incolpato, la reiterazione e protrazione nel tempo delle violazioni deontologiche, l’elevato numero delle attività delittuose poste in essere, la intensità del dolo che le ha caratterizzate e la piena consapevolezza delle violazioni penali e disciplinari commesse, con la conseguente gravissima compromissione dell’immagine dell’Avvocatura, impongono la comminatoria della massima sanzione prevista dal CDF.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Flagiello, rel. Somma), decisione n. 36 del 21 aprile 2021

  • ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA RADIAZIONE

    La estrema gravità del comportamento complessivo dell’incolpato, la reiterazione e protrazione nel tempo delle violazioni deontologiche, l’elevato numero delle attività delittuose poste in essere, la intensità del dolo che le ha caratterizzate e la piena consapevolezza delle violazioni penali e disciplinari commesse, con la conseguente gravissima compromissione dell’immagine dell’Avvocatura, impongono la comminatoria della massima sanzione prevista dal CDF.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Flagiello, rel. Somma), decisione n. 35 del 21 aprile 2021

  • RIVELAZIONE DEL CONTENUTO E PRODUZIONE IN GIUDIZIO PENALE, A FINI DIFENSIVI, DI CORRISPONDENZA, PRIVA DELLA CLAUSOLA DI RISERVATEZZA, INTERCORSA TRA IL DIFENSORE DELL’IMPUTATO ED IL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE E CONTENENTE UNA PROPOSTA TRANSATTIVA – VIOLAZIONE DELL’ART. 48 CDF – INCONFIGURABILITA’

    Non viola il divieto sancito dall’art. 48 CDF il difensore dell’imputata che, al fine di documentare l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato, oppone alla parte civile, in sede di controesame, una nota a suo ministero, priva della clausola di riservatezza, contenente una proposta transattiva inviata al suo difensore, provvedendo poi al suo deposito agli atti del processo affinché il Giudice ne valuti la rilevanza ai pretesi fini difensivi. (In applicazione del principio di cui in massima è stato archiviato l’esposto a carico di un Avvocato che, nella veste di difensore di un’imputata per il reato di appropriazione indebita, in sede di controesame, aveva chiesto alla parte civile se avesse contezza di un comunicazione con la quale la sua cliente, suo tramite, le aveva manifestato, per il tramite del suo legale, la disponibilità all’immediata restituzione della merce con assunzione dei costi della relativa spedizione, provvedendo, al termine del controesame, a depositare tale comunicazioni ed i relativi allegati agli atti del giudizio).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ausiello), decisione del 21 dicembre 2021

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense, parere del 14 gennaio 2011, n. 15.

  • DOVERE DI DIFESA E DOVERE DI LEALTA’ E CORRETTEZZA NEI CONFRONTI DEL COLLEGA

    L’esercizio del dovere di difesa non giustifica la violazione del dovere di lealtà e correttezza nei confronti del Collega di controparte; invero, la corretta declinazione dell’esercizio difensivo implica, per sua stessa natura, il rispetto delle norme deontologiche, senza il quale non si potrebbe ritenere del tutto adempiuto il dovere di difesa.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ausiello), decisione del 21 dicembre 2021

  • AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – GIUSTIFICATI MOTIVI DEL RIFIUTO DELL’INCARICO

    Non è configurabile la violazione dell’art. 11 comma 4 CDF a carico dell’Avvocato, iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, che rifiuti l’incarico non ritenendosi competente alla trattazione della specifica materia. Parimenti non è configurabile la violazione dell’art. 11 comma 4 CDF a carico dell’Avvocato, iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, il quale, contattato telefonicamente e via mail da una potenziale cliente per la proposizione di azioni civili genericamente enunciate, non accetta l’incarico a causa della mancata adesione di costei all’invito a favorire presso lo studio per un colloquio preliminare. (In applicazione dei principi di cui in massima sono stati archiviati gli esposti presentati dallo stesso soggetto nei confronti di tutti gli iscritti nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato tenuto da un Ordine territoriale)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Somma), decisione del 21 dicembre 2021

  • AMMISSIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’INCOLPATO – SANZIONE DISCIPLINARE – CRITERI DI VALUTAZIONE

    Nel giudizio sulla personalità dell’incolpato, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare, assumono rilevanza l’ammissione di responsabilità da parte dell’incolpato e la circostanza che gli addebiti contestati siano stati commessi in gioventù e siano circoscritti a situazioni contingenti. (Nel caso di specie il professionista si era reso responsabile delle contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada in gioventù e circoscritte ad un particolare momento della sua vita)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 9 del 5 febbraio 2021

  • AVVOCATO STABILITO – ATTRIBUZIONE DI TITOLO INESISTENTE – OMESSA INDICAZIONE NEL MANDATO DELL’AVVOCATO ISCRITTO ALL’ALBO – VIOLAZIONE NORME DEONTOLOGICHE – SUSSISTENZA

    L’Avvocato Stabilito che utilizzi il titolo di Avvocato in luogo di quello effettivo di Avvocato Stabilito e che promuova un’azione giudiziaria in virtù di mandato alle liti privo dell’indicazione di agire di intesa con un collega iscritto all’albo, pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile in ragione della tutela dell’affidamento che il cliente e le istituzioni ripongono nella figura del professionista.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 8 del 5 febbraio 2021

  • UTILIZZO AI FINI PROCESSUALI DI UNA PROCURA ALLE LITI ALLORQUANDO IL MANDANTE E’ DECEDUTO – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI PROBITA’ E CORRETTEZZA

    Pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile l’Avvocato che deposita un’insinuazione al passivo fallimentare in forza di un mandato rilasciatogli dal cliente deceduto prima della predetta attività processuale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 7 del 3 febbraio 2021

  • ATTIVITA’ DEL PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AI SENSI DEL R.D.L. N. 1578/1933– SUCCESSIONE DI NORME NEL TEMPO – DISCIPLINA APPLICABILE

    In applicazione del principio tempus regit actum, il praticante Avvocato abilitato prima dell’entrata in vigore della L.P., per il quale – a tale data – non sia scaduto il periodo di patrocinio, è titolato ad esercitare autonomamente l’attività professionale, seppur nei limiti previsti dall’art. 7 L. n. 479/1999, nonché il patrocinio sostitutivo. Viceversa, si rende responsabile della violazione dell’art. 21 canone I CDF previgente il praticante Avvocato abilitato al patrocinio ai sensi della normativa dettata dal RDL n. 1578/1933 che, successivamente all’entrata in vigore della L.P., patrocina un giudizio di impugnazione testamentaria di valore indeterminabile innanzi AGO extra – districtum.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Girardi), decisione del 20 ottobre 2021