Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • La controversia sulla liquidazione dei compensi professionali da parte del COA

    La controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere – da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del “quantum”- è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000. (Nella specie, la parte aveva chiesto la condanna del Consiglio a rivalerla nel caso di condanna a rimborsare all’avvocato l’importo da lui pagato al consiglio per il parere e la S.C. ha qualificato la domanda come richiesta risarcitoria strettamente collegata all’espressione del parere). (Regola giurisdizione)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 12 marzo 2008, n. 6534- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio

  • Le incompatibilità professionali non si applicano ai praticanti avvocati (non abilitati al patrocinio)

    Le incompatibilità di cui all’art. 3 del r.d.l. 1578/1933 – fra l’esercizio della professione forense e le attività ed impieghi pubblici e privati ivi previsti – essendo volte a garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell’apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 09 giugno 2008)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28170- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. TIRELLI Francesco- P.M. NARDI Vincenzo – P.S. c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo

  • Ricorso per Cassazione e limiti all’esercizio della professione forense da parte di un ex magistrato

    Il divieto posto dall’art.26, terzo comma, del r.d.l. 27.11.1933 n.1578 a coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, di svolgere la professione di procuratore davanti alla stessa autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni se non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione delle stesse, doveva ritenersi limitato, secondo l’esplicito richiamo della norma, alle sole funzioni attribuite al procuratore legale e fra tali funzioni non rientrava la sottoscrizione del ricorso per cassazione, riservata sia dal r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, sia successivamente dagli art. 82 e 365 cpc agli avvocati iscritti nell’albo speciale (di cui all’art.33 del r.d.l. 27.11.1933 n.1578), nè la norma poteva applicarsi per analogia trattandosi di norma eccezionale. Unificate le professioni di avvocato e procuratore ad opera della legge n.48 del 1997, deriva che il divieto continua ad applicarsi alle sole funzioni in precedenza riservate ai procuratori legali. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata l’eccezione d’inammissibilità formulata dalla resistente essendo il ricorso per Cassazione sottoscritto dal ricorrente personalmente, nella sua qualità di avvocato cassazionista, già magistrato con funzione di consigliere presso la Corte di cassazione entro il biennio). (Rigetta, App. Bologna, 6 Febbraio 2004)

    Cassazione Civile, sez. I, 06 luglio 2007, n. 15299- Pres. LUCCIOLI Maria Gabriella- Est. FELICETTI Francesco- P.M. SCHIAVON Giovanni

  • I limiti all’esercizio della professione forense da parte di un ex magistrato

    Il divieto, posto dall’art. 26, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 a coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, di svolgere la professione di procuratore davanti alla stessa autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni, se non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione delle stesse, risponde all’esigenza di frapporre un intervallo temporale tra l’attività di magistrato e quella avvocato, al fine di evitare anche il semplice sospetto di utilizzazione nella seconda di notizie e rapporti personali inerenti alla prima: esso, riferendosi alla professione di procuratore (ora di avvocato, a seguito della soppressione dell’albo dei procuratori da parte della legge 24 febbraio 1997, n. 27) intesa come complessiva attività giudiziale che presuppone l’iscrizione nell’albo, non consente di distinguere a seconda che il singolo atto sia o meno compiuto in base a mandato rappresentativo, né a seconda che si tratti di attività civile o penale, configurandosi entrambe come esercizio della professione forense. Il requisito dell’identità dell’ufficio sussiste poi, nei confronti del magistrato che abbia svolto funzioni di procuratore della Repubblica presso la pretura, anche in riferimento all’esercizio della professione forense nell’ambito di indagini affidate alla procura della Repubblica presso il tribunale alla quale siano state trasferite le relative funzioni, dal momento che la soppressione dell’ufficio del P.M. presso la pretura circondariale, disposta dall’art. 2 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ne ha comportato l’incorporazione in quello del P.M. presso il tribunale, con il trasferimento, unitamente alle funzioni, delle connesse situazioni d’incompatibilità. Né il divieto in questione contrasta con l’art. 24 Cost., in quanto la facoltà di scegliere il difensore di fiducia, insita nel diritto di difesa, non può che essere esercitata nell’ambito dei soggetti che l’ordinamento, con criteri predeterminati e ragionevoli, considera abilitati al predetto incarico, proprio a tutela di quel diritto. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Dicembre 2004)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 16 ottobre 2006, n. 22218- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. GRAZIADEI Giulio

  • Nel processo penale è vietata la difesa in proprio (anche per la parte civile)

    Costituisce illecito disciplinare la condotta di un avvocato che, costituitosi P.C. in un processo penale, abbia sollecitato dichiarazioni nelle forme previste dall’art. 391-bis cod. proc. pen. non in favore di propri assistiti, ma in proprio favore: nel processo penale, infatti, l’obbligo della difesa tecnica, sancito dagli artt. 96 e 97 cod. proc. pen. ed esteso dall’art. 100 dello stesso codice anche alla P.C., esclude che le parti, anche se abilitate all’esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da sè stesse, e comporta, a norma dell’art. 391-bis cod. proc. pen., che le investigazioni difensive possono essere compiute soltanto dai difensori delle parti, dai loro sostituti o dagli investigatori privati autorizzati.

    Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 139- Pres. Prestipino G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione, sentenza n. 40715 del 02 ottobre 2013.

  • Praticanti avvocati: la perdita del patrocinio

    In virtù della complessiva disciplina emergente dal r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e dal r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nell’ambito della categoria dei praticanti avvocati risulta introdotta la distinzione fra praticanti non ammessi e praticanti ammessi ad esercitare, per un tempo determinato, il patrocinio, per cui il venir meno del riconosciuto “ius postulandi” non comporta anche il venir meno dello “status” stesso di praticante e dell’interesse del soggetto a continuare ad essere iscritto nel registro speciale “ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso (ai sensi dell’art. 14, quarto comma, del citato r.d. n. 37 del 1934), con la conseguenza ulteriore che, sino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dal suddetto registro dei praticanti, il praticante continua ad essere assoggettato al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di un praticante avvocato nei cui confronti era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura per avere lo stesso prestato assistenza giudiziale in epoca successiva alla scadenza del periodo di abilitazione alla professione forense ed al conseguente provvedimento di cancellazione dall’elenco dei praticanti abilitati, nel mentre aveva conservato l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati esclusi dal patrocinio, con la conseguente legittimità dell’introduzione nei suoi riguardi del procedimento disciplinare – indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale della inerente condotta anche come esercizio abusivo della professione – ai sensi dell’art. 57 del r.d. n. 37 del 1934 che, in modo inequivoco, prevede l’assoggettabilità a sanzione disciplinare dei praticanti che, tra l’altro, si rendano colpevoli di fatti contrari alla dignità e al decoro della professione forense e che esercitino il patrocinio senza esservi ammessi). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13 Settembre 2005).

    Cassazione Civile, sez. Unite, 26 maggio 2006, n. 12543- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. TRIFONE Francesco- P.M. PALMIERI Raffaele

  • Il praticante avvocato non può dirigere uno studio di avvocati

    Il praticante avvocato è un soggetto abilitato ad un’attività di tirocinio propedeutico e di formazione rispetto alla professione di avvocato, ed è titolare, quindi, di uno “status” abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, che consente di compiere le attività proprie della professione ma soltanto sotto il controllo di un avvocato. E’ pertanto immune da vizi, deducibili con il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, la statuizione di detto organo che affermi la responsabilità disciplinare di un praticante per avere questi assunto la direzione di uno studio legale con posizione di sostanziale supremazia nei confronti di avvocati facenti parte dello stesso studio, e con gestione esclusiva sia del rapporto con i clienti, per il conferimento e la revoca degli incarichi, sia delle condizioni economiche delle collaborazioni prestate da avvocati iscritti all’albo.

    sentenza del 28 gennaio 2005, n. 1727, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lo Piano M- P.M. Maccarone V (Diff.)

  • La condotta precedente all’introduzione (espressa) della sanzione deontologica

    In tema di giudizi disciplinari, non rileva che il comportamento suscettibile di sanzione si riferisca ad un periodo antecedente all’approvazione del codice deontologico forense, che ne prevede espressamente la rilevanza disciplinare, qualora si tratti di previsione deontologica di natura non innovativa, che codifica un precetto già contenuto o comunque desumibile dalla legge professionale. (Principio dalla S.C. enunciato con riferimento alla violazione del “dovere di verità” di cui all’art. 24 del codice deontologico forense, in relazione all’”omessa comunicazione della pendenza del procedimento penale”). (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2005)

    Cassazione Civile, sez. U, 16 dicembre 2005, n. 27694- Pres. Nicastro G.- Rel. Morelli M.R.- P.M. Palmieri R.

  • Il codice deontologico è fonte normativa

    In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 20 dicembre 2007, n. 26810- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. DE MATTEIS Aldo- P.M. NARDI Vincenzo

  • Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto

    In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, posto che le norme del codice deontologico forense sono fonti normative, l’art. 49 del suddetto codice – secondo il quale l’avvocato non può aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita – deve essere interpretato nel senso che l’espressione “iniziative giudiziali” si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 20 dicembre 2007, n. 26810- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. DE MATTEIS Aldo- P.M. NARDI Vincenzo