La condotta precedente all’introduzione (espressa) della sanzione deontologica

In tema di giudizi disciplinari, non rileva che il comportamento suscettibile di sanzione si riferisca ad un periodo antecedente all’approvazione del codice deontologico forense, che ne prevede espressamente la rilevanza disciplinare, qualora si tratti di previsione deontologica di natura non innovativa, che codifica un precetto già contenuto o comunque desumibile dalla legge professionale. (Principio dalla S.C. enunciato con riferimento alla violazione del “dovere di verità” di cui all’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, in relazione all’”omessa comunicazione della pendenza del procedimento penale”). (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2005)

Cassazione Civile, sez. U, 16 dicembre 2005, n. 27694- Pres. Nicastro G.- Rel. Morelli M.R.- P.M. Palmieri R.