Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Il termine entro cui il COA deve decidere sulla domanda di iscrizione o trasferimento dall’albo

    Il termine di tre mesi – decorrente dalla data della domanda di iscrizione o di trasferimento in un Albo degli Avvocati e Procuratori – previsto dall’art. 31 del R.D.L. n.1578 del 1933, entro il quale il singolo Consiglio dell’Ordine deve emettere il provvedimento di iscrizione o di rigetto, ha carattere perentorio e non è suscettibile di interruzione mediante una lettera di convocazione, atteso che, a norma del comma sesto dello stesso art. 31 cit., qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda, l’interessato può, nei dieci giorni successivi dalla scadenza di esso, presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 1997, n. 13022, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Ravagnani E- P.M. Delli Priscoli M (Conf.)

  • La rinuncia all’appello che rifiuti la domanda di iscrizione all’albo

    In tema di iscrizione all’albo degli avvocati, una volta che il Consiglio nazionale forense, adito in sede di impugnazione dall’aspirante, abbia annullato la deliberazione del Consiglio locale dell’Ordine recante il rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale (nella specie, per incompatibilità), la manifestazione di volontà, proveniente dall’interessato, di rinunciare alla domanda di iscrizione a suo tempo presentata determina la sopravvenuta mancanza di interesse del Consiglio territoriale dell’Ordine ad una decisione sul ricorso per cassazione, dallo stesso successivamente proposto, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, e quindi la cessazione della materia del contendere, non essendo configurabile nè un interesse del Consiglio dell’Ordine (il quale, in questa materia, rappresenta il gruppo dei professionisti già iscritti o degli aspiranti a diventarlo, e non altri soggetti) al mantenimento del provvedimento impugnato (posto che tra le funzioni di controllo che esso può esercitare non sono comprese quelle riguardanti il mantenimento di un provvedimento di denegata iscrizione al di là della volontà dell’interessato), nè un interesse di tutela dell’onorabilità del Consiglio stesso (dovendo escludersi che essa sia stata lesa dalla decisione del CNF, che costituisce la doverosa espressione del potere di pronunciarsi sull’impugnazione).

    Cassazione Civile, sentenza del 22 luglio 2004, n. 13701, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Incompatibilità professionali: l’avvocato socio di cooperativa di produzione e lavoro

    L’art. 3 comma terzo del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934 n. 36, che prevede l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato o procuratore con impieghi privati retribuiti, anche se consistenti nella prestazione di assistenza o consulenza legale (che non abbia carattere scientifico o letterario), si riferisce alle attività svolte in regime di subordinazione. Tale incompatibilità, pertanto, non è ravvisabile in relazione alla opera di assistenza e consulenza legale, che venga espletata da un avvocato o procuratore in qualità di socio di una cooperativa di produzione e lavoro, qualora difetti il presupposto per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato coesistente con il rapporto sociale e cioè, qualora si tratti di prestazioni che, indipendentemente dalla coincidenza con gli scopi sociali, si inseriscano nella comune attività economica, restando così inquadrabili, nell’ambito del rapporto societario, fra gli apporti occorrenti alla realizzazione della causa sociale (nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che ha respinto la domanda di iscrizione all’albo di un soggetto che prestava la sua attività nell’ufficio legale di una società cooperativa di produzione e lavoro; il Consiglio lo definiva, infatti, come lavoro subordinato, in quanto la prestazione resa era estranea all’oggetto sociale, per essa era percepita una retribuzione mensile, il dipendente timbrava il cartellino d’ingresso al lavoro, era inquadrato nel settimo livello, percepiva un rimborso forfetario per il lavoro straordinario e dipendeva dall’ufficio servizi della società stessa).

    Cassazione Civile, sentenza del 12 novembre 1997, n. 11151, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Genghini M- P.M. Leo A (Conf.)

  • Praticanti avvocati: l’ammissione con riserva all’esame orale disposta dal TAR

    In tema di ordinamento professionale forense, in presenza di un provvedimento della commissione esaminatrice di non ammissione del candidato alle prove orali dell’esame di avvocato, allorchè il giudice amministrativo, nell’adottare un provvedimento cautelare strumentale rispetto al giudizio d’impugnativa dell’esclusione dalla prova orale e limitato ad esso, sospenda temporaneamente l’efficacia del provvedimento di esclusione e disponga che il candidato sia ammesso a proseguire il procedimento, detta misura cautelare dispiega un’efficacia interna al processo e non può essere intesa come recante un ordine d’iscrizione dell’interessato, neppure con riserva, all’albo degli avvocati, una volta che questi abbia superato le prove orali cui sia stato ammesso a seguito della conseguita tutela in via d’urgenza.

    Cassazione Civile, sentenza del 24 giugno 2004, n. 11750, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Le sentenze del CNF non richiedono la firma del Consigliere Relatore

    Ai sensi di quanto disposto, in via generale, dall’art. 44 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 sull’ordinamento della professione di avvocato e, con riferimento alle deliberazioni in materia disciplinare, dagli artt. 51 e 64 dello stesso decreto, norme aventi carattere speciale rispetto alla disposizione dell’art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ., le deliberazioni del Consiglio nazionale forense sono sempre sottoscritte dal solo presidente e segretario, non anche dal relatore, senza che ciò determini alcun contrasto con gli artt. 24 e 101 Cost.

    Cassazione Civile, sentenza del 24 giugno 2004, n. 11750, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • La cancellazione dell’avvocato dall’albo

    La cancellazione dall’albo degli avvocati può avvenire, ai sensi dell’art. 37 R.D.L. n. 1578 del 1933, per sopravvenuto difetto di uno dei motivi di iscrizione o comunque per un motivo a cui non è connesso dalla legge alcun giudizio di valore negativo, oppure quale sanzione disciplinare conseguente ad abuso o mancanza nell’esercizio della professione o in genere a fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 24 agosto 1999, n. 603, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Roselli F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare o penale

    L’art. 37, ottavo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 pone un divieto di pronunciare la cancellazione dall’albo degli avvocati quando sia in corso, a carico dell’avvocato, un procedimento penale o disciplinare; tale divieto ha portata generale ed opera pertanto anche quando sia l’iscritto a rinunciare all’iscrizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 2003, n. 15406, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Criscuolo A- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • La contestazione degli addebiti non richiede una esposizione minuta, completa e particolareggiata

    In tema di giudizio disciplinare nei confronti di professionista, la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito e l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosi piuttosto dare rilievo all’iter del procedimento e alla possibilità che l’incolpato abbia avuto la possibilità di avere conoscenza dell’addebito e di discolparsi. Tuttavia, anche se sono valorizzabili elementi non desumibili direttamente dal testo della formale incolpazione, è necessaria una adeguata ricognizione dei medesimi e una valutazione della loro idoneità ad esplicitare ed integrare il capo di incolpazione, ipotesi che non sussiste nel caso in cui nei confronti di un avvocato, incolpato dei fatti di cui al capo di imputazione formulato in sede penale dai quali sia stato assolto, oltre che della condotta tenuta in relazione e in dipendenza dei fatti medesimi, connessi e consequenziali, sia applicata la sanzione disciplinare per i fatti accessori contestati. (La S.C. ha ritenuto che detta formula di chiusura era generica ed avrebbe dovuto essere vagliata ed eventualmente giustificata sulla base dell’esame del contesto delle circostanze in cui era avvenuta la promozione del procedimento disciplinare e attraverso cui si era sviluppata la contestazione disciplinare ed altresì della concreta portata della decisione di condanna disciplinare). (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 agosto 2007, n. 17827- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. PALMIERI Raffaele

  • L’ordine di cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive

    L’apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonché l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell’art. 89 cod. proc. civ., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità.

    Cassazione Civile, sez. Lavoro, 29 marzo 2007, n. 7731- Pres. DE LUCA Michele- Est. MIANI CANEVARI Fabrizio

  • L’iscrizione alla Cassa forense in situazione di incompatibilità professionale (non dichiarata)

    L’accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione legale (nella specie, stipulazione di un contratto di impiego privato) e quindi con la stessa iscrizione all’albo degli avvocati giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa forense, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell’Ordine competente; al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell’art. 2033 cod.civ..

    Cassazione Civile, sentenza del 18 luglio 2005, n. 15109, sez. Lavoro- Pres. Senese S- Rel. Celentano A- P.M. Finocchi Ghersi R (Parz. Diff.)