Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Procedimento disciplinare: le incompatibilità dei Consiglieri del COA

    Nel procedimento disciplinare che si svolge dinanzi al consiglio dell’ordine degli avvocati, non è ravvisabile alcuna incompatibilità tra lo svolgimento di attività da parte dei consiglieri nella fase preliminare e la loro partecipazione alla fase decisionale, in quanto la natura amministrativa del procedimento non consente l’applicazione delle disposizioni in materia d’incompatibilità proprie dei giudizi che si svolgono dinanzi agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa.

    Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 138- Pres. Prestipino G- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.) – Vincenti c. Cons. Ord. Avv. Caltagirone ed altri

  • La revoca della delibera di apertura del procedimento disciplinare davanti al COA

    In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, il P.M. può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense – ai sensi dell’art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conv. con modifiche nella legge 22 gennaio 1934 n. 36 – contro il provvedimento con il quale il Consiglio dell’ordine dopo la comunicazione all’incolpato dell’apertura del procedimento, revochi, su istanza del medesimo incolpato, l’apertura del procedimento, in base al riesame degli elementi sui quali era stata fondata la contestazione dell’addebito, atteso che il provvedimento di revoca ha l’effetto di definire il procedimento disciplinare. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 26 Marzo 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28 novembre 2007, n. 24662- Pres. CORONA Rafaele- Est. BONOMO Massimo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • L’illecita rivelazione di notizie riguardanti un giudizio in corso

    In tema di violazioni disciplinari da parte degli avvocati, la rivelazione di notizie relative ad una controversia in corso da parte di un avvocato che svolge il patrocinio è di per sé lesiva dell’interesse delle parti alla non pubblicizzazione delle vicende giudiziarie che le riguardano, indipendentemente dal fatto che nella specie una di esse non se ne sia lamentata, costituendo condotta idonea a pregiudicare la dignità della professione e l’immagine dell’intera classe forense. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 6 Dicembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 11 dicembre 2007, n. 25816- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. BUCCIANTE Ettore- P.M. NARDI Vincenzo – B.M.

  • Procedimento disciplinare: il termine per il ricorso in Cassazione

    La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta non già al termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ma a quello di trenta previsto dall’art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, salva l’applicabilità del termine annuale nella sola ipotesi in cui non vi sia stata notificazione di ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.

    Cassazione Civile, sez. U, 16 dicembre 2005, n. 27702- Pres. Prestipino G- Rel. Luccioli MG- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Il ricorso in Cassazione per eccesso di potere (giurisdizionale)

    L’eccesso di potere di cui all’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), sull’ordinamento della professione forense, che gli interessati ed il P.M. possono dedurre col ricorso avverso le decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, è solo quello giurisdizionale che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 2004, n. 23000, sez. U- Pres. Criscuolo A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Gambardella V (Conf.)

  • Le conseguenze della natura amministrativa del procedimento disciplinare davanti al COA

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’ordine degli avvocati, il procedimento relativo e gli atti adottati hanno natura amministrativa (e amministrativo è l’atto che lo definisce), pur se l’incidenza delle conseguenze della responsabilità disciplinare sull’esercizio dei diritti fondamentali ha imposto l’adozione di modelli procedimentali propri della giurisdizione, quali la tutela del contraddittorio e la possibilità di disporre di una difesa tecnica. Da ciò deriva che la violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare davanti ai Consigli dell’ordine territoriali non configura un “vitium in procedendo” in senso stretto, che consenta, oltre alla sua deducibilità per la prima volta in cassazione, un diretto esame degli atti da parte del giudice di legittimità: i vizi del provvedimento che definisce il procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, pertanto, debbono costituire oggetto di specifiche doglianze fatte valere con il ricorso al Consiglio nazionale forense, il giudizio davanti al quale s’instaura, incontestabilmente, attraverso un meccanismo di tipo impugnatorio, ricavabile dall’art. 54, n. 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 2004, n. 23000, sez. U- Pres. Criscuolo A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Gambardella V (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione innanzi al CNF

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione innanzi al Consiglio nazionale forense, di cui all’art. 61 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, deve essere effettuata dagli uffici di segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a norma del primo comma dell’art. 46 del citato R.D., osservando le modalità con le quali ordinariamente le lettere raccomandate vengono inviate, stabilite nel decreto del Ministro delle comunicazioni 9 aprile 2001, recante “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale” (nella specie, l’avviso era stato comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ma la ricorrente, dichiarando di non aver ricevuto alcuna comunicazione, sosteneva l’invalidità del “tentativo di notifica” fatto con consegna a mani del portiere, per non essere stato osservato il procedimento previsto dall’art. 139 cod. proc. civ.).

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 2004, n. 23000, sez. U- Pres. Criscuolo A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Gambardella V (Conf.)

  • L’efficacia di giudicato del patteggiamento penale nel giudizio disciplinare

    A norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Né può valere in contrario l’art. 5 del codice deontologico che, nel far salva l’autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza disciplinare degli stessi e non al loro accertamento. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09 aprile 2008, n. 9166- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • La sospensione disciplinare del praticante avvocato (anche dall’eventuale esercizio del patrocinio)

    L’ordinamento disciplinare della professione forense – come si desume dal rinvio contenuto nell’art. 58 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, oltre che dalla funzione della pratica forense – è unitario e si applica tanto agli avvocati quanto ai praticanti avvocati; ne consegue che la sanzione della sospensione applicabile ai praticanti, pur trovando attuazione attraverso la differente modalità della sospensione dalla pratica e dall’eventuale esercizio del patrocinio, non è diversa dalla sospensione dall’esercizio della professione prevista per gli avvocati e può essere scontata anche dopo l’iscrizione del professionista nell’albo degli avvocati. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09 aprile 2008, n. 9166- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Sull’istanza di ricusazione di tutti i componenti del CNF non decide la Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, nel caso che l’incolpato abbia presentato tante istanze di astensione e/o ricusazione quanti sono i componenti del C.N.F. chiamati a decidere sul ricorso, proposto contro la decisione del Consiglio locale dell’ordine forense che abbia condannato a pena disciplinare l’incolpato, il potere decisorio in ordine a tali istanze non spetta alla Corte di cassazione ma, ai sensi dell’art. 49 del RDL n. 1578 del 1933, allo stesso Consiglio nazionale forense, non potendo trovare applicazione in tale caso l’art. 68 cod. proc. pen. previgente, applicabile solo al procedimento disciplinare davanti al CSM (In applicazione di tale principio le SS. UU. della Corte di cassazione hanno dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla decisione del CNF di trasmettere alle dette SS.UU. le istanze di astensione e/o ricusazione contro i componenti dello stesso organo in sede disciplinare, presentate dall’incolpato, ed hanno affermato che, ove tale organo ritenga che la previsione di legge applicabile debba formare oggetto di questione di legittimità costituzionale, sia sotto il profilo della partecipazione alla decisione sull’istanza di ricusazione di giudici che sono stati ricusati con altra istanza presentata nel medesimo processo, sia sotto il profilo della impossibilità di funzionamento dell’organo giurisdizionale per l’assenza di meccanismi di sostituzione dei giudici ricusati, un tale organo conservi il potere di sollevarla davanti alla Corte costituzionale senza pregiudizio della decisione di merito).

    Cassazione Civile, 27 luglio 2004, n. 14167, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)