Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Il divieto di assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi

    L’art. 37, comma terzo, del codice deontologico professionale, il quale vieta all’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari di prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in successive controversie tra i medesimi, prevede un obbligo assoluto di astensione, che trova fondamento nell’esigenza di garantire la massima tutela possibile agli alti interessi in gioco nella materia del diritto di famiglia. Tale disposizione ha carattere speciale rispetto a quella contenuta nel comma primo dell’art. 37, che impone all’avvocato di astenersi qualora l’attività professionale determini un conflitto con gl’interessi del proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale: nella materia del diritto di famiglia, infatti, la valutazione è stata fatta una volta per tutte dalla norma, onde l’interprete è tenuto soltanto ad accertare il fatto che costituisce il presupposto di quell’effetto, senza indagare se il conflitto abbia carattere reale o meramente potenziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense, il quale aveva ritenuto illecito il comportamento di un avvocato che, dopo aver assistito congiuntamente i coniugi in un procedimento di separazione consensuale non conclusosi con l’omologa, aveva assunto la difesa di uno di essi nel successivo giudizio di separazione).

    Cassazione Civile, sez. U, 10 gennaio 2006, n. 134- Pres. Ia – Grasso c. Cons. Ord. Avv. Patti ed altro

  • Avvocato che sia anche Giudice di Pace: vietato specificarlo nella carta intestata dello studio legale

    Il possesso del titolo di giudice onorario non è compreso tra i dati che l’art. 17, comma secondo, lettera a), del codice deontologico forense consente all’avvocato d’inserire nella carta intestata utilizzata per lo svolgimento dell’attività professionale, trattandosi di un’informazione che non attiene alla professione di avvocato, ma all’esercizio di un’attività profondamente diversa, tanto da risultare incompatibile nel medesimo ambito territoriale. Tale notizia, riguardando l’appartenenza – sia pure temporanea – ad un ordine che ha un ruolo e compiti istituzionali sicuramente diversi rispetto a quelli che svolge l’avvocatura, ed aggiungendo un “quid pluris” alla posizione di chi la comunica, costituisce illecito disciplinare, in quanto contrasta con la “ratio” della norma citata, volta ad evitare che informazioni non attinenti alla professione di avvocato possano alterare i limiti di una concorrenza che deve svolgersi secondo regole ben precise, poste a garanzia della “par condicio” tra i professionisti.

    Cassazione Civile, sez. U, 13 gennaio 2006, n. 486- Pres. Nicastro G- Rel. Falcone G- P.M. Palmieri R (Conf.)
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 242
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 22 marzo 2005, n. 55.

  • La necessaria esposizione dei fatti nel ricorso per Cassazione

    Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, stabilito dall’art. 366 primo comma, n. 3 cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, si applica anche ai ricorsi proposti avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, con conseguente inammissibilità quando il ricorso non contiene alcuna esposizione in fatto e dal contesto non si evince neppure quale sia l’imputazione addebitata all’avvocato e quali le circostanze poste alla base della decisione. (Nella specie le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che dal contesto del medesimo non fosse evincibile neppure il capo di imputazione addebitato all’avvocato ricorrente e quali fossero le circostanze poste a base della decisione impugnata). (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 05 marzo 2008, n. 5919- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele

  • I procedimenti disciplinari avanti al COA hanno natura amministrativa

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicchè eventuali violazioni della normativa che regola tale procedimento non comportano una nullità processuale ma determinano vizi di legittimità del provvedimento disciplinare, che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, devono essere dedotti mediante l’impugnazione davanti al Consiglio nazionale forense, essendone preclusa la rilevabilità d’ufficio da parte del suddetto organismo, come pure la possibilità di denunciarne l’esistenza per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale medesimo. Ne consegue che l’incolpato non può denunciare per la prima volta con il ricorso per cassazione l’incompetenza territoriale del Consiglio locale dell’Ordine che gli abbia irrogato la sanzione disciplinare.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 dicembre 2004, n. 23234, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Coletti De Cesare G- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Il divieto di decisioni a sorpresa nel procedimento disciplinare

    Anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, e pure nella fase amministrativa che si svolge dinanzi al Consiglio locale dell’Ordine, vige, come naturale corollario del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa, il divieto di emettere decisioni a sorpresa, sicchè non è consentito porre a base della decisione con cui si dichiari la responsabilità disciplinare dell’avvocato un’ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella originariamente contestata con il decreto di citazione dinanzi al Consiglio dell’Ordine, e senza che, in relazione alla nuova ipotesi di illecito, vi sia stata, per l’incolpato, la possibilità di svolgere alcuna attività difensiva. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno cassato con rinvio la decisione del CNF, di conferma della decisione del Consiglio locale dell’Ordine, la quale aveva riconosciuto la responsabilità dell’incolpato in relazione alla mera stipulazione di una convenzione con una società di recupero crediti, laddove il capo di incolpazione faceva esclusivo riferimento alla violazione del divieto di deroga ai minimi tariffari in conseguenza all’applicazione di detta convenzione).

    Cassazione Civile, sentenza del 04 febbraio 2005, n. 2197, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Altieri E- P.M. Maccarone V (Parz. Diff.)

  • Mancata astensione in assenza di istanza di ricusazione

    Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento, mentre in ogni altra ipotesi la violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede d’impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 agosto 2005, n. 16615, sez. U- Pres. Olla G- Rel. Finocchiaro M- P.M. Ceniccola R (Conf.)

  • Il diritto di difesa dell’incolpato nel procedimento davanti al COA

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati che si svolge dinanzi al consiglio dell’ordine locale, e che diversamente da quello dinanzi al Consiglio Nazionale Forense ha natura amministrativa e non giurisdizionale, l’esercizio del diritto di difesa trova una compiuta disciplina nelle disposizioni del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, ed in particolare nell’art. 48, il quale, prevedendo che la citazione dell’incolpato debba contenere l’avvertimento che in caso di mancata comparizione si procederà in sua assenza, esclude, in caso di mancata comparizione, l’obbligo di dare notizia all’incolpato o al suo difensore del differimento, per qualsiasi ragione, dell’udienza. Tale disciplina, che esclude l’applicabilità di quella del codice di procedura penale, non lede il diritto di difesa dell’inquisito, il quale, essendo stato notiziato del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, ha l’onere non solo d’intervenire alla data fissata, ma anche di informarsi dei provvedimenti adottati in quell’occasione.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 agosto 2005, n. 16616, sez. U- Pres. Olla G- Rel. Finocchiaro M- P.M. Ceniccola R (Conf.)

  • La convocazione dei membri del COA è a forma libera

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, la convocazione dei membri del Consiglio dell’ordine, che non è disciplinata dall’art. 46 del R.D. n. 37 del 1934, riguardante le comunicazioni a soggetti diversi dai membri del Collegio, come l’incolpato o i testimoni, in assenza di specifiche previsioni, è libera nelle forme e nei mezzi di trasmissione, purchè sia adottata con strumenti idonei al raggiungimento dello scopo. In particolare, la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo, la cui affidabilità ed attitudine allo scopo si ricava dalla qualità degli autori e dei destinatari della trasmissione e la sua prova può anche essere ricavata dall’attestazione inserita nello stesso verbale della seduta.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 ottobre 2004, n. 20024, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Pivetti M (Conf.)

  • La sospensione del procedimento disciplinare (disciplina previgente)

    Nell’applicazione delle sanzioni disciplinari a carico degli avvocati la sospensione del procedimento non è imposta dalla legge, nè esiste una disposizione che stabilisca un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico fra il procedimento disciplinare e il procedimento giurisdizionale, che dia prevalenza all’accertamento compiuto nella seconda sede. Siffatta prevalenza, infatti, non si può ricavare nè dall’art. 44, primo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che si riferisce ai procedimenti penali, nè dall’art. 295 cod. proc. civ., il quale si riferisce alla pregiudizialità cosiddetta necessaria.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 ottobre 2004, n. 20024, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Pivetti M (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il PM che è parte ed esponente

    In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, non costituisce causa di incompatibilità a procedere disciplinarmente da parte del Consiglio dell’ordine territorialmente competente il fatto che parte necessaria del procedimento stesso sia il P.M. della Procura della Repubblica presso il tribunale che ha dato origine all’iniziativa disciplinare per fatti di rilevanza penale su cui la Procura procede e che investono come parte lesa un magistrato del medesimo ufficio (come nella specie, a seguito di espressioni offensive proferite da un legale nei confronti del P.M. d’udienza alla lettura del dispositivo di condanna penale dell’imputato), giacché, in assenza di previsione normativa specifica (presente invece nel diverso caso concernente il potere disciplinare da esercitarsi su un membro stesso del Consiglio dell’ordine, ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. n. 1578 del 1933), spetta al legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità ed all’esito di un delicato bilanciamento tra esigenze contrapposte, anche in considerazione della circostanza che il coinvolgimento dell’ufficio del P.M. è cosa diversa dal coinvolgimento di chi è chiamato a giudicare, stabilire quando i timori sulla serenità dell’organo chiamato a decidere debbano determinare la trasmigrazione del procedimento in altra sede ovvero sia sufficiente al riguardo la predisposizione di meccanismi diversi, quali l’obbligo di astensione o la correttezza deontologica del soggetto che esercita in concreto il potere. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 5 Luglio 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 30 giugno 2008, n. 17760- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. CICALA Mario- P.M. MARTONE Antonio