Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Inammissibile il ricorso per Cassazione sottoscritto personalmente da soggetto non iscritto all’albo avvocati

    E’ inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense in tema di diniego di iscrizione all’albo dei praticanti procuratori, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale, in quanto la deroga apportata dall’ordinamento forense alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per cassazione (art. 66, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934) anche da parte di soggetto non iscritto allo speciale albo dei patrocinanti davanti alla giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Finocchiaro A- P.M. Di Renzo M (Conf.)
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396

  • Incompatibilità professionale e attività compiute medio tempore dall’avvocato

    Sulla validità dell’atto posto in essere dal difensore, iscritto all’albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione. (Fattispecie relativa alla sottoscrizione dell’atto di appello da parte di un difensore, dipendente delle Ferrovie dello Stato – la cui immissione nell’Ufficio Affari Legali aveva mantenuto i suoi effetti pur dopo la trasformazione dell’Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni – e successivamente iscritto, senza contestazioni, nell’albo speciale di un Consiglio dell’ordine degli Avvocati).

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5035, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Evangelista SM- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Iscrizione all’albo forense: il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”

    Ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati, l’art. 17, primo comma, numero 3), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 prevede – con una norma tuttora in vigore – il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”. La sussistenza del detto requisito è da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell’interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale od accertate in sede penale, le quali – ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con le regole deontologiche della professione forense – siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco) ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell’attività forense. (cfr. Corte cost., sentenza n. 311 del 1996).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)

  • Le norme sulla composizione variabile del CNF

    La disciplina normativa sulla composizione variabile del Consiglio nazionale forense (artt. 16, 18 e 22 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382), applicabile anche quando il detto Consiglio esercita funzioni giurisdizionali, non contrasta con il principio di precostituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.), nè incide in alcun modo sulla indipendenza ed imparzialità dell’organo (art. 111 Cost. e art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)

  • Le conseguenze della cessazione del rapporto di impiego dell’avvocato dipendente da ente pubblico

    Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell’albo speciale annesso all’albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno della “ius postulandi” per una causa equiparabile a quelle elencate dall’art. 301 cod. proc. civ., a nulla rilevando l’eventuale formale permanenza dell’iscrizione nell’albo speciale; ne consegue che la notifica della sentenza al procuratore cessato dal rapporto d’impiego deve ritenersi inesistente e perciò inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell’attività lavorativa dell’avvocato – funzionario oltre il limite di durata del rapporto di impiego ed essendo perciò inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall’art. 85 cod. proc. CIV..

    Cassazione Civile, sentenza del 01 aprile 1999, n. 3143, sez. Lavoro- Pres. Lanni S- Rel. Picone P- P.M. Mele F (conf.)

  • Procedimento disciplinare: le norme sulla composizione variabile del CNF

    Il precetto sulla composizione variabile dei Collegi o dei Consigli centrali degli Ordini professionali in generale (e del Consiglio nazionale forense, in particolare), di cui agli artt. 16 e 22 del D.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, non è inscindibilmente ed ontologicamente collegato allo “stato di guerra” e alle connesse difficoltà dei collegamenti esistenti alla data di entrata in vigore del detto D.Lgs.Lgt.; al contrario, esso rinviene la propria ragion d’essere, per un verso, nel rilevante numero dei chiamati a comporre i Collegi dei quali si tratta, e per altro verso, nella necessità di contemperare la funzionalità dei Collegi con le prioritarie esigenze professionali dei loro componenti. Con riguardo al Consiglio nazionale forense, la scissione tra persistenza in vigore degli artt. 16 e 22 del citato D.Lgs.Lgt. e cessazione dello stato di guerra è comprovata dall’art. 18 dello stesso testo normativo, che prevede l’applicabilità delle disposizioni di quella fonte legislativa fino a quando non si sia provveduto alla riforma dell’ordinamento forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10137, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lupo E- P.M. Pivetti M (Conf.)

  • Domanda di iscrizione all’albo: la valutazione del CNF della “condotta specchiatissima ed illibata”

    Il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”, al fine dell’iscrizione nell’albo degli avvocati, può essere autonomamente accertato e valutato dal Consiglio Nazionale Forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell’Ordine a fondamento della decisione impugnata, con utilizzazione altresì di fonti di prova sorte anche dopo quest’ultima, atteso che il predetto Consiglio Nazionale è giudice anche del merito, non soltanto di legittimità; pertanto il Consiglio Nazionale non può limitarsi a censurare la decisione del Consiglio dell’Ordine che abbia respinto la domanda di iscrizione per difetto del requisito in questione, sulla base della semplice pendenza di procedimenti disciplinari a carico dell’istante e senza avere specificamente analizzato i fatti oggetto delle relative contestazioni e la loro rilevanza ai fini della valutazione della sussistenza del requisito, ma deve condurre, a sua volta, un’autonoma indagine su tali fatti, non ostando a tal riguardo la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. (Nella fattispecie la S.C., ha cassato con rinvio la decisione del Consiglio Nazionale Forense perchè provvedesse, appunto, alla detta indagine).

    Cassazione Civile, sentenza del 04 maggio 2004, n. 8429, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Mensitieri A- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Domanda di iscrizione all’albo da parte di soggetto sottoposto a procedimento penale: presunzione di non colpevolezza e condotta specchiatissima ed illibata

    Al fine dell’accertamento del requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” per l’iscrizione nell’albo dei procuratori legali, di cui all’art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, la presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva, posta dall’art. 27 secondo comma della Costituzione, non osta a che i fatti materiali addebitati all’aspirante procuratore nel processo penale possano essere dall’amministrazione valutati al suddetto scopo. In particolare, il menzionato requisito può essere autonomamente accertato e valutato dal Consiglio Nazionale Forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell’Ordine a fondamento della decisione impugnata, atteso che il predetto Consiglio Nazionale è giudice anche del merito.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 novembre 1994, n. 9291, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Varrone M- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)

  • Al docente della scuola di polizia non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

    In tema di requisiti per l’iscrizione all’albo degli avvocati, l’art. 30 lett. “d” R.D.L. n. 1578 del 1933 – secondo cui hanno diritto ad essere iscritti in detto albo, purché in possesso degli altri requisiti, “i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli Istituti Superiori ad esse parificati, con tre anni di insegnamento” – ha carattere tassativo e natura eccezionale e non è pertanto suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti; con la conseguenza che non può essere applicato nei confronti di soggetto che abbia svolto incarico di docente di diritto di polizia presso l’Istituto Superiore di Polizia, non potendo questo considerarsi compreso tra gli istituti parificati alle università, non risultando che gli sia stata riconosciuta, con espressa norma di legge, personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti di cui al T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D.L. n. 1592 del 1933, né che sia stato posto sotto la vigilanza dello Stato.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 gennaio 1997, n. 192, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Sommella F- P.M. Amirante F (Conf.)

  • Ai magistrati onorari non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

    Ai fini dell’iscrizione all’Albo dei procuratori legali, i magistrati onorari ed, in particolare, il conciliatore, non sono equiparabili ai “magistrati dell’ordine giudiziario” contemplati negli artt. 26, comma primo, lett. b), e 30, lett. f), del R.D.L. n. 1578 del 1933.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 giugno 1997, n. 4905, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Nicastro G- P.M. Leo A (Conf.)