La rilevanza deontologica della vita privata non contrasta con la CEDU

L’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) inibisce indebite intrusioni e aggressioni alla sfera privata e familiare delle persone, ma lascia integro il potere-dovere delle autorità competenti di valutare e, occorrendo, di sanzionare i comportamenti che si pongano in contrasto con i rispettivi ordinamenti. Ne consegue che la anzidetta norma convenzionale non è di ostacolo al perseguimento degli illeciti disciplinari nei confronti degli iscritti all’ordine degli avvocati in forza dell’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → (che impone una condotta improntata a probità, dignità e decoro), ove la condotta illecita sia divenuta di pubblico dominio ed abbia ingenerato notorietà e commenti idonei ad incidere oltre i limiti della sfera strettamente privata e familiare, con riflessi negativi sulla stessa attività professionale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 02/11/2010)

Cassazione Civile, sez. Unite, 07 novembre 2011, n. 23020- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MASSERA Maurizio- P.M. CENICCOLA Raffaele