Categoria: Evidenza

  • L’avvocato ha l’obbligo di emettere la fattura anche se non richiesta dal cliente

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. Qui non trova infatti applicazione l’art. 22 D.P.R. n. 633/1972 o “Testo Unico Iva”, che, nell’escludere l’obbligatorietà dall’emissione della fattura laddove quest’ultima non sia stata “richiesta dal cliente”, si riferisce ad operazioni relative al “Commercio al minuto” tra le quali non è annoverata l’opera professionale prestata dall’avvocato, per il quale, invece, l’obbligo di fatturazione discende dall’art. 21 del succitato D.p.r. e va assolto all’atto del pagamento del corrispettivo – quando, cioè, la sua prestazione professionale si considera “effettuata” (ex art. 6 del T.U. cit.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022

  • Illecito permanente: la decisione di primo grado determina il dies a quo “alternativo” per evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’azione disciplinare

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve in ogni caso essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022.

  • La mala gestio del denaro altrui prescinde dal dolo o dalla colpa

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite e comunque la mala gestio del denaro altrui costituisce illecito discilinare (art. 30 CDFArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo →), che prescinde dal dolo o dalla colpa, essendo sufficiente la volontarietà del comportamento, integrato dal mero fatto del trattenimento indebito della somma.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022

  • La mancata escussione dell’esponente come teste in sede dibattimentale

    Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CNF 2/2014, che ripete il principio della norma primaria dell’art. 59, co. 6 della lex 247/2012, sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022

  • La professione di avvocato è incompatibile con l’incarico di amministratore unico di società non interamente pubblica

    Il soggetto che riveste cariche sociali e al quale siano attribuiti effettivi poteri di gestione, versa in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato, salvo si tratti di società a capitale interamente pubblico (art. 18 L. n. 247/2012), non essendo all’uopo sufficiente una partecipazione pubblica inferiore, ancorché di poco, a quella totalitaria (Nel caso di specie, l’avvocato era stato cancellato dall’albo perché amministratore unico di una società a capitale pubblico per circa l’80%. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione e quindi confermato il provvedimento del COA).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 208 dell’11 novembre 2022

  • La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF stabilizza la sanzione irrogata dal CDD

    Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro (Nel caso di specie, l’incolpato era stato nelle more cancellato dall’albo per sopravvenuta incompatibilità professionale a causa della sua assunzione quale lavoratore subordinato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio di impugnazione e conseguente stabilizzazione della sanzione. Inoltre, trattandosi di avvertimento, è stato altresì escluso, ad abundantiam, che perdurasse comunque in capo al ricorrente un interesse alla decisione sul merito, in quanto sanzione priva di conseguenze anche per il caso di eventuale futura reiscrizione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022.

  • Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo

    La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022

  • L’avvocato non Cassazionista può adire in proprio il CNF solo in sede disciplinare

    L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato in proprio la delibera con la quale il Comitato per la tenuta dell’Albo dei Cassazionisti aveva rigettato la sua istanza di iscrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 26 settembre 2022
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2015, n. 94.

  • Il COA di Trapani formula quesito in merito alle conseguenze sul piano deontologico, ordinamentale e professionale della sospensione dall’Albo, disposta per effetto dell’assunzione alle dipendenze dell’Ufficio del Processo, secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, del d.l. n. 17/22.

    Non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento del CNF, riassunto da ultimo – in relazione alla sospensione necessaria ex art. 20 comma 1, ma con formula applicabile ad ogni ipotesi di sospensione – dal parere n. 56/2019, a mente del quale:

    “Gli obblighi deontologici sorgono in capo all’avvocato in virtù della sola iscrizione all’Albo, la quale non viene meno nell’ipotesi di sospensione. Pacificamente, pertanto, l’avvocato sospeso resta soggetto alla potestà disciplinare, in relazione a violazioni deontologiche pregresse o a quelle che, seppur non direttamente legate all’esercizio della professione, possano essergli contestate anche nel periodo di sospensione.
    Analogo discorso è a farsi in relazione agli obblighi fiscali e previdenziali (in questo ultimo caso la cancellazione dalla Cassa è prevista soltanto per i sospesi ex art. 20, commi 2 e 3: cfr. parere del 16 marzo 2016, n. 29), così come agli obblighi assicurativi (parere n. 78 del 25 ottobre 2017) e all’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione nell’Albo (parere del 22 febbraio 2017, n. 12). Allo stesso modo, continuano ad essere operanti le cause di incompatibilità previste dall’art. 18 della legge professionale (a partire dal parere 9 aprile 2014, n. 15). Per quel che riguarda invece l’obbligo formativo, cfr. parere 20 ottobre 2019, n. 43 e parere 9 aprile 2014, n. 24.”.

    Con specifico riguardo agli obblighi previdenziali deve essere ricordato, inoltre, che l’articolo 1, comma 7-quater del d.l. n. 80/2021 prevede che “I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.”. Per gli avvocati assunti alle dipendenze dell’Ufficio del processo, il successivo articolo 11 non contiene specifiche previsioni in materia previdenziale. Ne consegue che l’avvocato sospeso potrà rimanere iscritto alla Cassa, analogamente a quanto avviene agli avvocati sospesi ex lege ai sensi dell’articolo 20, comma 1.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 17 ottobre 2022

  • Il potere discrezionale del giudice disciplinare nell’applicazione della sanzione deontologica

    Il potere di irrogare una sanzione disciplinare adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari che in mancanza di una previsione di legge contraria si avvalgono, in via di applicazione analogica, dei principi desumibili dagli art. 132 e 133 del codice penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 127 del 5 settembre 2022