Categoria: Evidenza

  • Società tra avvocati: la legge garantisce l’autonomia e l’indipendenza dei professionisti rispetto ai soci di capitale

    La nuova disciplina della “S.T.A. – SOCIETÀ TRA AVVOCATI” (art. 4 bis L. 247/2012), pur prevedendo la possibilità della partecipazione di professionisti iscritti in altri albi professionali nonché di soci “non professionisti”, o “di capitale”, in misura non superiore ad un terzo del capitale sociale (comma 2, lett. a), dispone che i componenti dell’organo di gestione della S.T.A. non possono essere estranei alla compagine sociale (comma 2, lett. c) e che, comunque, la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve tassativamente essere composta da soci avvocati (comma 2, lett. b), al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dei professionisti rispetto ai soci di capitale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Greco), sentenza n. 109 del 25 giugno 2022

  • Illecito suggerire al cliente il compimento di atti illeciti, fraudolenti o nulli

    Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità, non costituendo “esimente” l’aver asseritamente operato perseguendo l’interesse dell’assistito medesimo seppur in violazione della legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Di Maggio), sentenza n. 108 del 25 giugno 2022

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021.

  • Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale

    Il parziale accoglimento dell’impugnazione (nella specie, per prescrizione di uno degli illeciti contestati) non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, in implicita applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare irrogata dal CDD pur dichiarando prescritti alcuni dei capi di incolpazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Di Maggio), sentenza n. 107 del 25 giugno 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021 (che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2506 del 4 aprile 2020), nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019.

  • Inadempimento al mandato: l’omessa partecipazione all’udienza costituisce illecito deontologico istantaneo

    In difetto di un legittimo impedimento, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista. Inoltre, con particolar riferimento alla prescrizione dell’azione disciplinare, l’illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Di Maggio), sentenza n. 107 del 25 giugno 2022

  • Concorso (materiale) di violazioni deontologiche commesse con più azioni od omissioni: inapplicabile l’istituto della continuazione

    Nel caso di plurime condotte materiali aventi autonomo rilievo deontologico, non trova applicazione in via analogica la disciplina sulla “continuazione” prevista dall’art. 81 c.p. (che si riferisce agli illeciti penali) e dall’art. 8, co. 2, L. n. 689/1981 (che si riferisce alle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Di Maggio), sentenza n. 107 del 25 giugno 2022

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli), sentenza n. 60 del 18 giugno 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 203 del 30 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza n. 161 del 7 dicembre 2019., nonché in sede di Legittimità Corte di Cassazione (pres. Di Amato, rel. Bianchini), SS.UU, ordinanza n. 15669 del 28 luglio 2016.

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: l’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo fino alla messa a disposizione del cliente delle somme spettanti o qualora si verifichi una interversione nel possesso delle stesse. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo. In particolare, la permanenza cessa nel momento cui: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022.

  • Procedimento disciplinare: l’incolpato può farsi assistere da un solo avvocato difensore

    Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato che non intenda difendersi personalmente può nominare un unico difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014), non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati, senza peraltro che ciò costituisca violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022

  • L’impugnazione del richiamo verbale

    Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’Ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014. Inoltre, qualora il provvedimento in parola sia stato pronunciato dal CDD all’esito del procedimento disciplinare (e non in fase istruttoria pre-procedimentale), il CNF può decidere la relativa impugnazione anche irrogando una sanzione più grave (nel rispetto del divieto di reformatio in pejus, stante i predetti legittimati attivi) senza alcun vulnus delle facoltà difensive dell’incolpato, proprio in considerazione dell’intera celebrazione del giudizio di primo grado (Nel caso di specie, il COA aveva impugnato il richiamo verbale, deliberato all’esito del procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, nell’accogliere l’impugnazione, ha irrogato all’incolpato la sanzione disciplinare dell’avvertimento, pertanto senza necessità di rimettere gli atti al CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 105 del 25 giugno 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 209 del 30 novembre 2021.

  • La compensazione civile non deroga alle ipotesi in cui l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →, già art. 44 cod. prev.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo →), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita. L’operatività della norma disciplinare non viene meno in presenza dei presupposti per la compensazione legale, che non opera in presenza di un divieto stabilito dalla legge (art. 1246, n. 5, c.c.). Ma in ogni caso, quand’anche operasse, l’istituto della compensazione non potrebbe mai escludere l’illecito disciplinare, giacché la deontologia forense è retta da precetti speciali suoi propri, che definiscono la correttezza e la lealtà dell’operato dell’avvocato a prescindere dalla sua eventuale liceità civile o penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022

  • Il COA e il PM possono impugnare al CNF anche la delibera di non luogo a provvedere del CDD

    Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione (art. 61 L. n. 247/2012), ivi compresa la delibera di non luogo a provvedere, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022