Categoria: Evidenza

  • [importante] La prosecuzione del procedimento disciplinare dinanzi al CDD dopo la sospensione per “pregiudizialità” penale

    Qualora il procedimento disciplinare dinanzi al CDD sia stato sospeso ex art. 54 co. 2 L. n. 247/2012 (cioè allorché, agli effetti della decisione, sia indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale), la successiva relativa riattivazione del giudizio può avvenire in ogni tempo, giacché nessun termine (tantomeno a pena di decadenza) è all’uopo previsto né dall’Ordinamento forense (L. n. 247/2012, già RDL n. 1578/1933, Reg. CNF n. 2/2014) né dal codice di procedura penale (a differenza di quanto avviene in sede di giudizio innanzi al CnF, cui trovano applicazione in via suppletiva le disposizioni del c.p.c.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 27 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 46 del 27 febbraio 2025.
    Con riferimento all’orientamento affermatosi nella previgente disciplina (che riteneva applicabile l’art. 297 cpc), cfr. CNF n. 219/2022, Cass. n. 19030/2021, Cass. n. 11419/2021, CNF n. 12/2021, CNF n. 249/2016, Cass. n. 8572/2015, Cass. n. 11908/2014.

  • [importante] La difesa in proprio dinanzi al CDD non presuppone lo jus postulandi dell’incolpato

    L’incolpato privo di jus postulandi perché sospeso dall’esercizio della professione con provvedimento esecutivo, può comunque difendersi in proprio dinanzi al CDD, stante la natura amministrativa del relativo procedimento, per il quale non sussiste obbligo di difesa tecnica (Nel caso di specie, il CDD aveva invece escluso l’autodifesa dell’incolpato ex art. 86 cpc).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 265 del 24 settembre 2025

  • [importante] Omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti: il punto sull’individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 cdf, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della sua emissione (art. 23 DPR n. 633/1972). In sede disciplinare, la violazione di tale dovere costituisce illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il compenso non fatturato è stato percepito (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 162 del 20 giugno 2025

    NOTA:
    Con la sentenza di cui in massima, il CNF ha espressamente aderito a quanto recentemente affermato da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 65 del 22 marzo 2025, motivatamente dissentendo dai contrari precedenti orientamenti che invece collegavano il dies a quo prescrizionale al termine finale dell’obbligo di conservazione della documentazione fiscale, ovvero alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA (30/4 dell’anno successivo all’incasso), a cui peraltro non tutti i contribuenti sono tenuti (ad es., i c.d. “forfettari”).

  • L’incolpato può rinunciare alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In applicazione dell’art. 157 co. 7 c.p. ed in analogia con quanto previsto dall’art 15 co. 7 D.Lgs. n. 109/2006 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati) deve ammettersi anche in sede disciplinare forense la possibilità di rinunciare alla prescrizione, giacché l’incolpato ha il diritto (artt. 24 e 27 Cost. nonché art. 6 par. 2 CEDU) ad essere giudicato nel merito delle accuse rivoltegli al fine di ottenere il riconoscimento della completa innocenza, da considerare il bene della vita costituente l’ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale. All’esito di tale rinuncia, il giudice disciplinare può quindi pervenire ad una decisione di assoluzione piena o di condanna (Nel caso di specie, la prescrizione era maturata dopo la decisione del CDD e nelle more del giudizio di impugnazione al CNF. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato ammissibile la rinuncia alla prescrizione, e quindi prosciolto nel merito l’incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Carello), sentenza n. 77 del 28 marzo 2025

    NOTA:
    In arg. cfr. pure CNF n. 100/2023 (unico precedente in termini), secondo cui l’incolpato può rinunciare alla prescrizione disciplinare, purché prima che sia dichiarata dal giudice della deontologia (sicché non sarebbe possibile farla valere -in quanto tardiva- soltanto in sede di gravame avanti al CNF dopo che sia stata dichiarata dal CDD).

  • Patto di quota lite e compenso sproporzionato

    In tema di accordi sulla definizione del compenso (art. 25 cdf), il patto di quota lite -quand’anche lecito perché stipulato nel periodo intermedio(1)- non può comunque derogare al divieto deontologico ex art. 29 co. 4 cdf di richiedere compensi manifestamente sproporzionati in relazione all’attività svolta(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 65 del 22 marzo 2025

    NOTA
    1) In arg. cfr. CNF n. 15/2023, Cass. SSUU n. 6002/2021, Cass. n. 2169/2016, secondo cui “La liceità civilistica del c.d. patto di quota lite dipende dal momento in cui esso è stato stipulato dalle parti, stante la sua complessa evoluzione legislativa, ovvero: 1) vietato in modo assoluto dall’art. 2233, terzo comma, cod. civ., nella sua originaria formulazione; 2) successivamente, lecito in base alla modifica dell’art. 2233 cod. civ. da parte dell’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modifiche, nella legge n. 248 del 2006, che ne ha stabilito l’obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità; 3) infine, nuovamente vietato in base all’art. 13, co. 4, legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
    2) In senso conforme, CNF n. 286/2024, CNF n. 1/2023, CNF n. 206/2022, Cass. n. 6002/2021, CNF n. 153/2020, Cass. n. 25012/2014.

  • Omessa (o tardiva) fatturazione di compensi percepiti: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla cessazione della condotta omissiva(1). Tuttavia, considerata la matrice penalistica dell’istituto della prescrizione come configurato dal legislatore con la riforma del 2012, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito disciplinare, deve ritenersi che, in ipotesi di omessa fatturazione di compensi professionali, il momento da cui decorre la prescrizione dell’azione disciplinare vada individuato, al più tardi, nel momento ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 65 del 22 marzo 2025

    NOTE:
    1) In senso conforme, CNF n. 63/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 444/2024, CNF n. 435/2024, CNF n. 417/2024.
    2) In arg. cfr. CNF n. 340/2024, secondo cui il dies a quo prescrizionale va, al più tardi, individuato avuto riguardo alla normativa fiscale che fissa il termine ultimo per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione, Conseguentemente, il “Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti” (art. 52 cdf), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell’avvocato nel processo» e sebbene riferito agli “scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale” riguarda l’uso delle parole degli iscritti all’albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 23/2025, CNF n. 311/2024, CNF n. 191/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 232/2020, CNF n. 141/2020.
    La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato è prevista nell’art. 2 co. 1 cdf (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), nell’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), nell’art. 24 co. 2 cdf (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), nell’art. 63 co. 1 cdf (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e nell’art. 64 co. 2 cdf (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”).

  • La rilevanza deontologica della negligenza professionale nel caso di difesa in proprio

    La negligenza professionale ha rilievo disciplinare, quantomeno per violazione del dovere di competenza (art. 14 cdf), anche nel caso in cui il difensore rappresenti se stesso, posto che il valore protetto dalla norma deontologica è sempre quello della tutela del decoro e dignità della professione forense (art. 9 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

  • La rilevanza deontologica dei mancati pagamenti non è limitata all’inadempimento contrattuale

    La violazione deontologica di cui all’art. 64 cdf non riguarda soltanto le obbligazioni “assunte” ex contractu ma anche quelle risarcitorie ovvero ex delicto, giacché scopo della norma è quello di tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato per non aver adempiuto all’obbligo di risarcire il danno all’ex cliente, a cui era stato condannato con sentenza definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, e fermo comunque il disposto dell’art. 9 cdf, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita inoperatività dell’art. 64 cdf secondo cui -in thesi- il credito de quo avrebbe natura “risarcitoria” e pertanto non darebbe luogo ad una “obbligazione assunta” verso clienti o terzi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

  • La responsabilità disciplinare nel caso di appello improcedibile

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 26 cdf, il comportamento dell’avvocato che, per un errore non scusabile, promuova un’azione giudiziaria (nella specie, un appello) dichiarata improcedibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025