Categoria: Evidenza

  • Le strategie difensive dell’incolpato in sede penale non comportanto l’obbligo di sospendere il procedimento disciplinare

    Fra le ragioni per le quali il Consiglio di Disciplina può ritenere opportuno sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale non vi è quella di evitare che l’incolpato possa “scoprire le carte” della propria difesa nel processo penale, poiché una tale ragione, oltre a non trovare fondamento nella disciplina vigente (art. 54 L. n. 247/2012), si tradurrebbe nella negazione in radice del principio dell’autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale. Rimane pertanto confinata nella sfera della strategia difensiva dell’incolpato la opportunità di dispiegare pienamente le proprie difese in un procedimento e nell’altro, senza che di ciò debba farsi carico la regolamentazione della disciplina forense, che non è recessiva rispetto a quella penale, ma gode di pari dignità (Nel caso di specie, l’incolpato aveva asserito che la mancata sospensione del procedimento disciplinare pregiudicherebbe il suo diritto di difesa perché lo costringerebbe ad anticipare nel procedimento disciplinare, contro il suo interesse, argomenti difensivi spendibili nel processo penale, creando un indebito vantaggio per il Pubblico Ministero).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 54 del 20 febbraio 2026

  • [importante] Procedimento disciplinare: notifiche/comunicazioni PEC del CDD e divieto cautelare penale di usare strumenti telematici

    L’avvocato ha l’onere di consultare la propria casella di posta elettronica certificata, al fine di verificare la ricezione di eventuali notifiche e comunicazioni. Peraltro, tale onere non viene meno allorché l’avvocato sia attinto da sospensione cautelare/disciplinare ovvero altrimenti soggetto al divieto temporaneo di esercitare la professione (giacché l’indirizzo pec del professionista viene di regola anche utilizzato per le comunicazioni e notifiche della pubblica amministrazione, attinenti la vita personale), né subisce eccezioni qualora il professionista sia attinto da un divieto cautelare penale di accesso ad internet e di uso di strumenti telematici, ben potendo (rectius, dovendo) anche in tal caso monitorare la propria PEC eventualmente all’uopo delegando soggetti terzi, ivi compreso il proprio difensore, implicitamente accettando, in mancanza, i rischi e le relative conseguenze della propria negligenza (Nel caso di specie, nel corso di un processo penale parallelo al procedimento disciplinare per i medesimi fatti, il tribunale penale aveva vietato l’uso di internet all’imputato/incolpato, che inizialmente aveva quindi all’uopo delegato il proprio legale al monitoraggio della casella PEC. Successivamente sospeso cautelarmente dal CDD, l’incolpato aveva revocato al proprio legale la delega di monitoraggio della PEC, perché in thesi quell’uso -ancorché delegato- della PEC sarebbe stato incompatibile con il suo status di sospeso dall’esercizio della professione forense. Conseguentemente, l’incolpato eccepiva l’asserita nullità del procedimento disciplinare in quanto le comunicazioni del CDD erano state inviate al suo indirizzo PEC, a cui non aveva avuto accesso, né direttamente -perché inibito dal provvedimento cautelare del tribunale penale-, né indirettamente, stante la revoca della delega al monitoraggio della casella, ritenuta asseritamente doverosa all’indomani della sua sospensione cautelare da parte del CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevato che l’incolpato aveva peraltro preso cognizione effettiva delle PEC del CDD- ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 54 del 20 febbraio 2026

  • [importante] La prosecuzione del procedimento disciplinare dinanzi al CDD dopo la sospensione per “pregiudizialità” penale

    Qualora il procedimento disciplinare dinanzi al CDD sia stato sospeso ex art. 54 co. 2 L. n. 247/2012 (cioè allorché, agli effetti della decisione, sia indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale), la successiva relativa riattivazione del giudizio può avvenire in ogni tempo, giacché nessun termine (tantomeno a pena di decadenza) è all’uopo previsto né dall’Ordinamento forense (L. n. 247/2012, già RDL n. 1578/1933, Reg. CNF n. 2/2014) né dal codice di procedura penale (a differenza di quanto avviene in sede di giudizio innanzi al CnF, cui trovano applicazione in via suppletiva le disposizioni del c.p.c.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 27 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 46 del 27 febbraio 2025.
    Con riferimento all’orientamento affermatosi nella previgente disciplina (che riteneva applicabile l’art. 297 cpc), cfr. CNF n. 219/2022, Cass. n. 19030/2021, Cass. n. 11419/2021, CNF n. 12/2021, CNF n. 249/2016, Cass. n. 8572/2015, Cass. n. 11908/2014.

  • [importante] La difesa in proprio dinanzi al CDD non presuppone lo jus postulandi dell’incolpato

    L’incolpato privo di jus postulandi perché sospeso dall’esercizio della professione con provvedimento esecutivo, può comunque difendersi in proprio dinanzi al CDD, stante la natura amministrativa del relativo procedimento, per il quale non sussiste obbligo di difesa tecnica (Nel caso di specie, il CDD aveva invece escluso l’autodifesa dell’incolpato ex art. 86 cpc).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 265 del 24 settembre 2025

  • [importante] Omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti: il punto sull’individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 cdf, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della sua emissione (art. 23 DPR n. 633/1972). In sede disciplinare, la violazione di tale dovere costituisce illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il compenso non fatturato è stato percepito (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 162 del 20 giugno 2025

    NOTA:
    Con la sentenza di cui in massima, il CNF ha espressamente aderito a quanto recentemente affermato da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 65 del 22 marzo 2025, motivatamente dissentendo dai contrari precedenti orientamenti che invece collegavano il dies a quo prescrizionale al termine finale dell’obbligo di conservazione della documentazione fiscale, ovvero alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA (30/4 dell’anno successivo all’incasso), a cui peraltro non tutti i contribuenti sono tenuti (ad es., i c.d. “forfettari”).

  • L’incolpato può rinunciare alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In applicazione dell’art. 157 co. 7 c.p. ed in analogia con quanto previsto dall’art 15 co. 7 D.Lgs. n. 109/2006 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati) deve ammettersi anche in sede disciplinare forense la possibilità di rinunciare alla prescrizione, giacché l’incolpato ha il diritto (artt. 24 e 27 Cost. nonché art. 6 par. 2 CEDU) ad essere giudicato nel merito delle accuse rivoltegli al fine di ottenere il riconoscimento della completa innocenza, da considerare il bene della vita costituente l’ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale. All’esito di tale rinuncia, il giudice disciplinare può quindi pervenire ad una decisione di assoluzione piena o di condanna (Nel caso di specie, la prescrizione era maturata dopo la decisione del CDD e nelle more del giudizio di impugnazione al CNF. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato ammissibile la rinuncia alla prescrizione, e quindi prosciolto nel merito l’incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Carello), sentenza n. 77 del 28 marzo 2025

    NOTA:
    In arg. cfr. pure CNF n. 100/2023 (unico precedente in termini), secondo cui l’incolpato può rinunciare alla prescrizione disciplinare, purché prima che sia dichiarata dal giudice della deontologia (sicché non sarebbe possibile farla valere -in quanto tardiva- soltanto in sede di gravame avanti al CNF dopo che sia stata dichiarata dal CDD).

  • Patto di quota lite e compenso sproporzionato

    In tema di accordi sulla definizione del compenso (art. 25 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo →), il patto di quota lite -quand’anche lecito perché stipulato nel periodo intermedio(1)- non può comunque derogare al divieto deontologico ex art. 29 co. 4 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo → di richiedere compensi manifestamente sproporzionati in relazione all’attività svolta(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 65 del 22 marzo 2025

    NOTA
    1) In arg. cfr. CNF n. 15/2023, Cass. SSUU n. 6002/2021, Cass. n. 2169/2016, secondo cui “La liceità civilistica del c.d. patto di quota lite dipende dal momento in cui esso è stato stipulato dalle parti, stante la sua complessa evoluzione legislativa, ovvero: 1) vietato in modo assoluto dall’art. 2233, terzo comma, cod. civ., nella sua originaria formulazione; 2) successivamente, lecito in base alla modifica dell’art. 2233 cod. civ. da parte dell’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modifiche, nella legge n. 248 del 2006, che ne ha stabilito l’obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità; 3) infine, nuovamente vietato in base all’art. 13, co. 4, legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
    2) In senso conforme, CNF n. 286/2024, CNF n. 1/2023, CNF n. 206/2022, Cass. n. 6002/2021, CNF n. 153/2020, Cass. n. 25012/2014.

  • Omessa (o tardiva) fatturazione di compensi percepiti: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla cessazione della condotta omissiva(1). Tuttavia, considerata la matrice penalistica dell’istituto della prescrizione come configurato dal legislatore con la riforma del 2012, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito disciplinare, deve ritenersi che, in ipotesi di omessa fatturazione di compensi professionali, il momento da cui decorre la prescrizione dell’azione disciplinare vada individuato, al più tardi, nel momento ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 65 del 22 marzo 2025

    NOTE:
    1) In senso conforme, CNF n. 63/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 444/2024, CNF n. 435/2024, CNF n. 417/2024.
    2) In arg. cfr. CNF n. 340/2024, secondo cui il dies a quo prescrizionale va, al più tardi, individuato avuto riguardo alla normativa fiscale che fissa il termine ultimo per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione, Conseguentemente, il “Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti” (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell’avvocato nel processo» e sebbene riferito agli “scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale” riguarda l’uso delle parole degli iscritti all’albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 23/2025, CNF n. 311/2024, CNF n. 191/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 232/2020, CNF n. 141/2020.
    La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato è prevista nell’art. 2 co. 1 cdfArt. 2 cdf – Norme deontologiche e ambito di applicazioneLe norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quan…Leggi il testo completo → (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), nell’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), nell’art. 24 co. 2 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), nell’art. 63 co. 1 cdfArt. 63 cdf – Rapporti con i terziL’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi….Leggi il testo completo → (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e nell’art. 64 co. 2 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo → (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”).

  • La rilevanza deontologica della negligenza professionale nel caso di difesa in proprio

    La negligenza professionale ha rilievo disciplinare, quantomeno per violazione del dovere di competenza (art. 14 cdfArt. 14 cdf – Dovere di competenzaL’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.Leggi il testo completo →), anche nel caso in cui il difensore rappresenti se stesso, posto che il valore protetto dalla norma deontologica è sempre quello della tutela del decoro e dignità della professione forense (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025