L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo a prescindere se rifletta, o meno, un esercizio in atti dell’attività e perciò anche se quest’ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua (Nel caso di specie, il professionista aveva conseguito zero crediti formativi nel triennio. In applicazione del […]