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  • Il COA di Nola chiede di sapere, alla luce della legislazione vigente, ed in particolare degli art.li 12 e 16 del D. Lgs. 93/2001; degli art.li 2, comma 2 e 4 comma 2 del DM 16.8.2016 n. 178 e infine dell’art. 41, comma 6 lettera a della L. 247/2012 se: 1. la data di iscrizione da inserire sul tesserino professionale dell’avvocato integrato sia quella di iscrizione come avvocato stabilito o quella della successiva integrazione nell’Albo Ordinario; 2. sul tesserino dell’avvocato integrato debba essere indicato il titolo originario di provenienza insieme a quello di avvocato; 3. il termine di 5 anni per poter assumere la funzione di dominus nei confronti di un praticante decorra dalla data di iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti, ovvero dalla data di delibera di integrazione nell’Albo degli Avvocati.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Come già rilevato in precedenti pareri di questa commissione (si veda da ultimo il parere n. 44 del 16 marzo 2016), la direttiva sul diritto di stabilimento (Direttiva 98/5/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) consente agli avvocati “comunitari” di svolgere stabilmente l’attività forense in ogni Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine.
    L’avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva ed ininterrotta la professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio dell’Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell’albo degli avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato.
    Ciò posto, deve evidenziarsi che l’iscrizione all’albo speciale degli Avvocati stabiliti è finalizzata ad una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di una intesa con un avvocato iscritto nell’Albo.
    Tale attività è, a sua volta, funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento ai sensi dell’anzidetto D. Lgs. n. 96/2001. Tale forma di esercizio della professione non è in alcun modo assimilabile a quella conseguente al superamento dell’esame di abilitazione da avvocato.
    Si ritiene, quindi, che l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non sia cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario a seguito di “integrazione”, proprio in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l’iscritto nell’Albo ordinario).
    Ne consegue:
    – che sul tesserino professionale dell’avvocato dovrà essere inserita la data di iscrizione nell’Albo ordinario;
    – che ben potrà nel tesserino essere indicato solamente il titolo di avvocato (la norma di cui all’art. 2, comma 2 del DM 2016 ha riguardo esclusivamente alla tenuta dell’Albo);
    – che, infine, l’Avvocato integrato potrà assumere le vesti di dominus di un praticante solamente decorso il termine di cinque anni dalla sua integrazione nell’Albo Ordinario.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 23 novembre 2016, n. 111

    Quesito n. 248, COA di Nola

  • Il COA di Verona formula due quesiti: il primo attiene all’interpretazione dell’art.15 del Reg. 6/14, in relazione all’esonero dall’obbligo formativo dei docenti universitari di ruolo per sapere se l’esenzione opera a prescindere dal fatto che l’impegno del docente sia a tempo pieno o definito; il secondo riguarda invece la possibilità di attribuire crediti formativi ai componenti il Consiglio Distrettuale di Disciplina.

    Sul primo quesito si rende parere nei seguenti termini.
    Il Regolamento per la Formazione Continua del Consiglio Nazionale Forense n. 6/2014 approvato nella seduta del 16 luglio 2014 prevede all’art. 15 comma 1 distinte ipotesi di esenzione dall’obbligo di formazione continua e, tra queste, quella per i docenti di ruolo ed i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche, riprendendo letteralmente il dettato di cui all’art. 11 comma 2) della L. 247/2012.
    La distinzione tra le diverse categorie di docenti di ruolo (straordinari, ordinari ed associati) di cui all’art. 1 del DPR 382/1980, così come il differente impegno (a tempo pieno o definito) ex art. 11 DPR cit., hanno rilievo nell’ambito del regime delle incompatibilità tra l’attività libero professionale e la docenza, con riferimento all’art. 19 L 247/2012 ed al citato art. 11 commi 4 e 5 DPR 383/1980 ma sono indifferenti rispetto alla regolamentazione dell’obbligo formativo. Ne consegue che l’esenzione prevista dal comma 1 dell’art. 15 Reg. 6/2014 opera indifferentemente per tutti docenti di ruolo.
    Sul secondo quesito si rende il seguente parere.
    Le ipotesi di esenzione dall’obbligo formativo sono espressamente individuate dall’art. 11 comma 2 L 247/2012 mentre le cause di esonero sono stabilite con Regolamento dal CNF. I componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, così come i componenti dei COA, delle altre Istituzioni Forensi e dei Consigli Giudiziari, non rientrano tra le categorie esenti ovvero esonerate dall’obbligo formativo in conseguenza e per il sol fatto dell’assunzione della carica istituzionale.
    La partecipazione alle attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina può tuttavia essere equiparata alla partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro organizzati e commissioni consiliari, in questo caso organizzata a livello distrettuale.
    Ilquesito trova pertanto positivo riscontro a fronte del combinato disposto degli articoli 13 lett. d) (Sono valutate ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo anche … la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavori o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale…), 17 comma 4 lett. d) (Per le altre attività di cui all’art. 13 è competente… il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite), 20 comma 3 lett. d) (Per le altre attività di cui all’art. 13 … per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 CF l’anno).
    Ne consegue la possibilità di riconoscere sino a dieci crediti formativi annui per il componente il Consiglio Distrettuale di Disciplina da parte del COA distrettuale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere del 19 ottobre 2016, n. 107

    Quesito n. 246, COA di Verona

  • Il COA di Milano chiede di sapere se : 1. al momento dell’iscrizione come stabilito l’abogado debba indicare di agire d’intesa solamente con un avvocato del libero foro ovvero se sia consentito agire d’intesa con un avvocato iscritto all’elenco speciale degli Avvocati con esercizio limitato alle cause ed affari inerenti l’ufficio al quale sono addetti (nella specie un Ente Pubblico); 2. se possa essere iscritto come stabilito l’abogado che dichiari di essere dipendente di un ente pubblico e di agire quindi di intesa con un avvocato iscritto all’Elenco speciale.

    La risposta ai quesiti è nei seguenti termini:
    Quanto al quesito n. 1, questa Commissione ha già chiarito (pareri 31/2012 53/2013 e 68/2014) come non vi sia obbligo alcuno per l’abogado che intenda iscriversi alla sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di allegare in via preventiva una dichiarazione di intesa con un avvocato italiano, ma che tale dichiarazione deve essere allegata di volta in volta per la singola controversia trattata dall’avvocato stabilito in sede giudiziale.
    Ne consegue che l’iscrizione dell’abogado nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti non può essere condizionata ad una dichiarazione di intesa preventiva con un avvocato italiano sia esso del libero foro ovvero iscritto all’albo speciale.
    Il quesito n. 2 trova la sua soluzione normativa nell’art 4 comma secondo del D. Lgs. 96/2001 che prevede che “L’avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato” nell’art 5 comma 2 del medesimo Decreto che prevede che “All’avvocato stabilito e all’avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l’esercizio della professione di avvocato ed infine nell’art 19 comma 3 della L 247/2012 che prevede che” È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23.
    Ne consegue che ben può l’abogado, ove ricorrano tutte le condizioni previste dal menzionato art 23 della L 247/2012, essere iscritto nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti, facendo però menzione della circostanza che l’esercizio della professione è limitato alle cause ed affari inerenti l’ufficio al quale è addetto.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 19 ottobre 2016, n. 103

    Quesito n. 235, COA di Milano

  • Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa ha formulato il seguente quesito: “L’avvocato che ha chiesto ed ottenuto la sospensione volontaria dall’esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L. 247/2012 è assoggettato/assoggettabile alle norme prescrittive dei requisiti di continuità professionale di cui all’art. 2, c. II (lett. a, b, c, d, e, f) D.M Giustizia del 25/02/2016 n. 47, in vigore dal 22/04/2016, con particolare riferimento alla lettera c) (casi trattati in un anno) ed alla lettera f) (sussistenza polizza assicurativa) di tale articolo?”.

    Il parere va complessivamente reso nei termini seguenti.
    Come già osservato incidentalmente con Parere n. 2/2014, l’art. 21, co. 4, della Legge n. 247/2012 contempla la possibile esistenza di giustificati motivi che, in caso di accertata mancanza di effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale, consentono al Consiglio dell’Ordine di non procedere alla cancellazione dell’iscritto dall’Albo. L’ipotesi di sospensione a richiesta dall’esercizio professionale da parte dell’iscritto costituisce pertanto un giustificato motivo per non procedere alla cancellazione, considerato che, ragionevolmente, non può svolgere attività professionale colui che ha ritenuto di sospendere l’attività medesima.
    Posto in linea di principio quanto sopra, va però esaminata la derogabilità, in dettaglio, dei requisiti contemplati nel decreto ministeriale n. 47/2016.
    In ordine ai punti a) e b) dell’art. 2, co. II, deve ritenersi che il sopravvenire di un periodo di sospensione volontaria dell’attività consenta all’iscritto non esercente la professione di decidere discrezionalmente se mantenere la titolarità di una posizione IVA, nonché la disponibilità dei locali precedentemente destinati all’esercizio dell’attività. La condizione sub c) è, invece, formalmente impossibile, sicchè anche di questa il Consiglio territoriale non dovrà tener conto.
    In ordine, infine, alle condizioni recate dai punti sub d), e), ed f), si osserva quanto segue.
    Poiché l’avvocato volontariamente sospesosi dall’esercizio della professione continua ad essere iscritto all’Albo, permane nei suoi confronti l’obbligo di disporre di un indirizzo di P.E.C., debitamente comunicato all’Ordine di appartenenza, in ottemperanza all’art. 16, co. 7, del D.L.N. 185/2008. Il dovere prescritto al punto d) dovrà, quindi, essere rispettato.
    Per quanto concerne, invece, la condizione sub e), va preliminarmente rilevato che l’art. 11 legge n. 247/2012 esenta dall’obbligo formativo solo gli avvocati iscritti che vengono sospesi in ossequio alla previsione recata dall’art. 20, co. 1 (perché eletti ad incarichi politico-istituzionali, ovvero alla Corte Costituzionale od al Consiglio Superiore della Magistratura). La sospensione volontaria dall’attività professionale, dunque, non esonera, in linea di principio, dall’obbligo di formazione. La circostanza va però valutata anche con attenzione alle previsioni recate dal Regolamento C.N.F. n. 6/2014 (Regolamento per la formazione continua). Infatti, dopo aver ribadito il principio anzidetto all’art. 6 “L’obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo”, il Regolamento succitato detta all’art. 15, co. 2, diverse ipotesi di esonero dall’obbligo, fra le quali, alla lett. c), è annoverata la seguente: “interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero.”. Per quanto sopra, l’obbligo di formazione potrà non essere rispettato qualora la sospensione a richiesta abbia una durata pari o superiore a mesi sei.
    La commissione, infine, ritiene che anche il rispetto della condizione sub f) non sia derogabile. L’art. 12 Legge n. 247/2012 sancisce infatti in capo all’avvocato il dovere di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Si tratta, in tutta evidenza, di una prescrizione posta a tutela di due posizioni: da un lato, quella dell’avvocato, la cui attività potrebbe, anche a distanza di tempo, essere causa di danni verso terzi con conseguente obbligo di risarcimento; dall’altro, quella del cliente, che tale danno potrebbe subire. La copertura assicurativa, pertanto, deve permanere anche in capo all’avvocato sospeso a richiesta dall’attività professionale, sia perchè la norma anzidetta non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione. In tal caso, infatti, qualora la copertura assicurativa non fosse stata rinnovata, il cliente non avrebbe più a disposizione la garanzia risarcitoria del danno accertato, la cui sussistenza è prescritta dalla legge.
    Da ultimo, la Commissione osserva che la derogabilità, anche parziale, alle condizioni dettate dall’art. 2, co. E, D.M. n. 47/2016, trova giustificazione e ragione nel successivo art. 3, secondo il quale “I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.”

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 21 settembre 2016, n. 90

    Quesito n. 224, COA di Siracusa

  • La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: vietato “pubblicizzare” i nomi dei clienti dello studio

    In considerazione della forte valenza pubblicistica dell’attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (Nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l’elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni, sentenza dell’8 aprile 2016, n. 55).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017

    NOTA:
    (*)Interessante e di grande rilievo la sentenza n. 9861 del 19/4/2017 con cui le SSUU della Suprema Corte hanno ribadito quanto ha sempre costituito patrimonio condiviso da tutta l’avvocatura e cioè che il rapporto tra clienti ed avvocati non ha valenza meramente privatistica a carattere libero professionale, ma risente positivamente della “forte valenza pubblicistica” della professione forense.
    La regolamentazione in ogni sua parte ed in modo determinante del rapporto professionale, per quanto riguarda la relativa costituzione o la cessazione, non è rimessa in via esclusiva alle considerazioni di carattere personale od alle valutazioni di natura economica e, quindi, alle volontà dei contraenti.
    Ciò in ragione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nell’ambito del processo penale, nonchè dell’ampiezza dei poteri (e dei doveri) dei procuratori alle liti nell’ambito del processo civile: elementi questi che evidenziano inequivocabilmente quella peculiarità dell’attività forense, giustificata appunto dalla funzione svolta, che è idonea a legittimare le predette limitazioni dell’autonomia contrattuale in un contesto “che non può essere ricondotto pienamente e semplicemente ad una logica di mercato” (pur dopo il cd decreto Bersani).
    Sono allora la particolarità del ruolo dell’avvocato ed il suo status pubblicistico, derivante dall’essere “il necessario partecipe dell’esercizio diffuso della funzione giudiziale”, che giustificano, sempre secondo le SSUU, la complessa normativa professionale alla luce del cui valore pubblicistico deve essere valutata la legittimità di quelle previsioni deontologiche restrittive della libertà d’iniziativa.
    In applicazione di tali principi, è stata quindi affermata la legittimità della previsione di cui all’art. 17 3° canone del precedente C.D. (ora 35 co. 8) secondo la quale è vietato all’avvocato, nelle informazioni al pubblico, indicare il nominativo dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano, nell’ottica di una necessaria cautela diretta ad impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni.
    Significativa e condivisibile risulta infine la distinzione fatta dalle medesime SSUU circa la non assimilabilità tra la cd pubblicità del dibattimento o della sentenza (che non possono essere segreti, seppur entro precisi limiti), e la pubblicità intesa come propaganda diretta a promuovere presso gli utenti interesse per un prodotto, giacchè quest’ultima, appunto, deve essere influenzata nelle sue modalità di svolgimento dalle cautele imposte per l’esercizio della professione forense.
    (G.P.)
    (**)In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39, secondo cui “Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone. Tale riservatezza, peraltro, non è rinunciabile da parte del cliente“.

  • Il Coa di Macerata, in data 2.2.16, ha chiesto un parere in ordine alla legittimità o meno dell’affidamento degli incarichi “indiretti ad Avvocati, appartenenti al Consiglio dell’Ordine, da parte dei vari uffici del Circondario”; chiede altresì, se sia legittimo il conferimento di detti incarichi ad avvocati in associazione professionale di cui faccia parte il Consigliere dell’Ordine.

    Si è già avuto modo di affermare come il divieto imposto dall’art. 28 co 10 della L. n. 247/2012 abbia chiaramente portata tassativa e non possa quindi subire eccezioni o diverse interpretazioni rispetto alla volontà perseguita dal legislatore, chiaramente mirata ad evitare che il Consigliere dell’Ordine venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità o possa anche solo apparire non “specchiato” nello svolgimento dell’incarico che ha scelto di assumere nell’interesse dei Colleghi del Foro cui appartiene.
    Alla luce della condivisibile interpretazione che precede, è da ritenere che il divieto imposto dalla legge, oltre ad investire “gli incarichi giudiziari” diretti “da parte dei magistrati del circondario” si estenda anche agli incarichi c.d. “indiretti”, intendendosi come tali quelli conferiti al Collega di studio specie se in associazione con il Consigliere.
    Il divieto imposto dal legislatore mira ad evitare qualsiasi dubbio in ordine alla sussistenza di un interesse economico, diretto od indiretto, da parte di chi assuma l’incarico di Consigliere dell’Ordine; si è voluto quindi attribuire all’incarico la dignità che gli compete, sgombrando il campo da incompatibilità e dal sospetto di interessi diversi da quelli che derivano dal corretto svolgimento del ruolo assunto all’interno dell’avvocatura.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), 13 luglio 2016, n. 81

    Quesito n. 152, COA di Macerata

  • Sospensione per mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine: esclusa la giurisdizione tributaria

    Il fatto che il contributo annuale per l’iscrizione al COA di appartenenza abbia natura tributaria non comporta che la questione concernente l’incidenza del mancato pagamento dello stesso sul diritto del professionista al mantenimento dell’efficacia dell’iscrizione si risolva in una controversia che debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice tributario: ciò che viene in discussione, infatti, è l’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione all’albo e per poter esercitare la professione, non anche la legittimità della pretesa del pagamento del contributo previsto dalla legge quale onere gravante sul professionista per effetto dell’iscrizione all’albo, sicché si rimane nell’ambito di questioni che rientrano appieno nella competenza dei Consigli dell’ordine e, in sede di impugnazione, del Consiglio nazionale forense, non essendo in alcun modo predicabile la giurisdizione del giudice tributario.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 7666 del 24 marzo 2017

  • Procedimento disciplinare: l’esponente non ha diritto al contraddittorio perché non è parte

    Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che non ha diritto né di essere informato sul corso del procedimento ovvero sul suo esito, né di partecipare allo stesso e/o di essere ascoltato (sicché la mancata sua audizione non determina la violazione del diritto al contraddittorio), ma può semmai parteciparvi in qualità di testimone qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario e nei limiti di tale necessità (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva concesso all’esponente di svolgere una continua e fattiva attività difensiva, informandolo circa le date di udienza, trasmettendogli le note difensive redatte dall’incolpato e consentendogli, in diverse occasioni, di controdedurre mediante il deposito di proprie note).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 266

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84.

  • La pervicace contestazione di evidenze probatorie rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare, la pervicace contestazione di evidenze probatorie da parte dell’incolpato costituisce comportamento processuale che può rilevare ai fini della determinazione della sanzione (Nel caso di specie, un sito web pacificamente riferibile all’incolpato riportava la presentazione del suo studio legale nonché dell’attività di “Esazione diretta” praticata dallo studio stesso, la quale veniva allusivamente descritta come attività di recupero crediti attuata “attraverso il contatto ‘fisico’ con il debitore”. Nel corso del relativo procedimento disciplinare, l’incolpato negava ogni addebito, affermando che il predetto sito web sarebbe stato realizzato, a sua insaputa, da un terzo non esattamente identificato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 29 luglio 2016, n. 262

    NOTA:
    Sulla rilevanza del comportamento processuale dell’incolpato ai fini della determinazione della sanzione (in attenuazione o aumento), cfr., in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 183, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 55, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155.

  • Produzione in giudizio di corrispondenza riservata: la buona fede non scrimina l’illecito

    L’illecito deposito in giudizio di documentazione riservata o contenente proposte transattive (art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →, già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 259

    NOTA:
    Sul principio secondo cui la cd suitas è elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare cfr., in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 25 luglio 2016, n. 231, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 25 luglio 2016, n. 213, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 12 luglio 2016, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 10, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 250, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 245, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 232, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 142, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 11 marzo 2015, n. 19, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 242.