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  • Per il termine d’impugnazione al CNF è irrilevante la data di notifica al difensore

    Ai sensi dell’art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), la notificazione della decisione del Consiglio territoriale è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l’impugnazione tempestiva. Ciò, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase di impugnazione (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all’incolpato e, successivamente, anche al suo difensore. L’impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 316

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 239, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 193, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 162, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Pisano), sentenza del 24 novembre 2014, n. 159, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 settembre 2013, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 10 aprile 2013, n. 57, CNF sentenza del 20 luglio 2012, n. 94; CNF sentenza del 2 novembre 2010, n. 187; CNF sentenza del 16 marzo 2011, n. 34; CNF sentenza del 16 marzo 2010, n. 7; Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. D’Alessandro), SS.UU, sentenza n. 10820 del 16 maggio 2014, Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551. Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso di Legittimità, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 2981.
    In arg cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 9149 del 6 maggio 2016.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, il ricorso era stato proposto a mezzo avvocato non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 314

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 29 luglio 2016, n. 284, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Cerè), sentenza del 29 luglio 2016, n. 264, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 12 luglio 2016, n. 183, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 108, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 26 febbraio 2016, n. 24.
    In sede di Legittimità, cfr. in senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.

  • Il principio di non contestazione non si applica al procedimento disciplinare

    L’art. 115 cpc non si applica al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell’incolpato non consegue dalla sua mancata e specifica contestazione, bensì dall’esaustiva prova della circostanza stessa, la quale tuttavia ben può essere data anche attraverso indizi ovvero circostanze gravi, precise e concordanti, che l’incolpato stesso ha pertanto l’onere di superare offrendo prova contraria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 28 settembre 2016, n. 297

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 249, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202.

  • Precedenti disciplinari e colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”

    Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, e tale principio non subisce deroghe né attenuazioni neppure nel caso in cui l’incolpato stesso abbia numerosi precedenti disciplinari

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 53; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 30 settembre 2013, n. 159. Sull’applicabilità, anche in sede disciplinare, della presunzione di non colpevolezza, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80; Consiglio Nazionale Forense, 12 maggio 2010 n. 197; 28 dicembre 2008 n. 221; 20 settembre 2004 n. 212; Consiglio Nazionale Forense, 27 luglio 2010 n. 52; 11 novembre 2006 n. 98.

  • Radiato dall’albo forense il magistrato onorario che violi i doveri di garanzia, imparzialità ed indipendenza della funzione giurisdizionale

    Compromette irrimediabilmente l’immagine e la reputazione dell’intera classe forense, l’avvocato che, nell’esercizio della funzione di magistrato onorario, deleghi la redazione delle proprie sentenze a terzi per lucrare maggiori guadagni derivanti dalla stesura di un maggior numero di provvedimenti ovvero al fine di favorire una delle parti in causa, anche in violazione delle norme sulla competenza territoriale e per valore (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 310

  • La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale

    Ai fini della valutazione di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare è sufficiente l’avvenuta contestazione, in sede penale, di un fatto reato sovrapponibile a quello oggetto di accertamento in sede disciplinare, non essendo altresì necessario il concreto esercizio dell’azione penale.

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 11987 del 15 maggio 2017

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 307

    NOTA:
    Il principio di cui in massima è stato, di recente, ribadito anche in sede di legittimità da Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 41, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 23 gennaio 2016, n. 1, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 266, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 226, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 216, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 30 novembre 2015, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151.

  • L’errore materiale non è causa di nullità della decisione disciplinare

    L’erronea indicazione del nome di battesimo dell’incolpato non inficia la validità della decisione disciplinare, ove l’identità del soggetto sia comunque desumibile con certezza dagli altri dati anagrafici riportati nella decisione stessa (nella specie, data e luogo di nascita).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 306

    NOTA:
    In tema di errore materiale cfr. altresì Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 250, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), ordinanza del 23 marzo 2016, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 12 maggio 2010, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Italia, rel. Italia), sentenza del 3 maggio 2005, n. 85, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Grimaldi), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 312, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Vermiglio), sentenza del 23 aprile 2004, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Equizi), sentenza del 23 aprile 2004, n. 77, Consiglio Nazionale Forense (pres. Galati, rel. Zurlo), sentenza del 29 marzo 2000, n. 21.

  • L’avvocato sospeso o radiato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

    E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale. Tale principio, già espresso con riferimento alla vigenza dell’art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934, ha mantenuto la sua validità anche nel regime introdotto dalla legge n. 247/2012 (Nel caso di specie, trattavasi di sospensione cautelare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 305

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 8 aprile 2016, n. 65, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 11 giugno 2015, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 18 luglio 2011, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 18 luglio 2011, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 173.
    Sulla sospensione professionale a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi cfr. art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, nonché Consiglio nazionale forense (Merli), parere 10 dicembre 2014, n. 108 e Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni,), sentenza del 29 luglio 2016, n. 269.

  • Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (dell’avvocato stabilito)

    E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dall’incolpato che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione della sanzione disciplinare era sottoscritta personalmente dal solo abogado, in difetto di dichiarazione di intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2011. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 305

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 29 luglio 2016, n. 284, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 190, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 29 luglio 2016, n. 270, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 222, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 3 maggio 2016, n. 111, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Geraci), sentenza del 8 aprile 2016, n. 63, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.