Categoria: abc

  • Avvocati di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale

    L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 (ora, 18 L. n. 247/2012), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale (Nel caso di specie, i requisiti della indipendenza e autonomia dell’avvocato, nonché la stabilità di destinazione e l’inamovibilità risultavano assicurati da apposita clausola contrattuale e dal regolamento dell’avvocatura comunale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 399

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 10 dicembre 2015, n. 188, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 luglio 2015, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 27 novembre 2009, n. 133, nonché Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 19 ottobre 1998, n. 10367.

  • Il COA di Catanzaro chiede se la solidarietà prevista dall’art. 13 co. 8 della L. 247/12 si estenda sia all’arbitrato rituale che irrituale.

    La commissione ritiene di esprimersi per la estensione di tale solidarietà passiva, per le ragioni che di seguito si sintetizzano:
    – la norma citata riserva pari trattamento alle transazioni perfezionatesi nell’ambito di un procedimento giudiziale o arbitrale, senza escludere espressamente l’arbitrato irrituale, che pure è previsto e regolato nell’ambito dell’art. 808 ter c.p.c.;
    – tale ultima disposizione differenzia un procedimento dall’altro, solo per quanto attiene alla natura della decisione assunta, escludendo l’applicabilità degli artt. 824 bis e 825 c.p.c. per l’arbitrato irrituale, mentre le disposizioni che regolano “gli arbitri” ed “il procedimento” paiono destinate a regolamentare entrambe le forme di arbitrato (si veda l’art. 816 bis c.p.c. che lascia le parti libere di determinare le norme del “processo” anche in sede di arbitrato rituale);
    – il co. 8 art. 13 della legge professionale in vigore, ipotizza che l’accordo possa essere raggiunto “in qualsiasi forma” e quindi anche con una scrittura di natura contrattuale, al pari della decisione che definisce l’arbitrato irrituale;
    – infine, l’art. 68 della precedente normativa professionale ipotizzava la solidarietà di cui si tratta, solo per le definizioni delle vertenze giudiziali ed il legislatore della riforma ha ritenuto di estendere l’obbligo o la garanzia anche alle procedure arbitrali, senza peraltro distinguere fra un procedimento e l’altro, lasciando quindi legittimamente presumere che, nell’ottica della finalità perseguita, la natura del “lodo” fosse circostanza assolutamente irrilevante.
    Si reputa quindi che la solidarietà di cui alla disposizione citata, si estenda anche alle ipotesi di accordo raggiunto nel corso di un arbitrato irrituale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 22 febbraio 2017, n. 16

    Quesito n. 269, COA di Catanzaro

  • Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire all’udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva vanamente richiesto al consiglio territoriale il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di certificato medico che si limitava a dichiarare una sua patologia gastrointestinale. Impugnata la relativa sanzione, il CNF rigettava l’eccezione, ritenendo l’impedimento non assoluto e generico. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato in parte qua Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 28 settembre 2016, n. 301, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 242, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 11 giugno 2016, n. 153, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

  • Procedimento disciplinare: il mancato rinvio dell’udienza per (asserito) legittimo impedimento è insindacabile in Cassazione

    La censura relativa al mancato rinvio per legittimo impedimento della seduta disciplinare da parte del Consiglio territoriale non prospetta un vizio di natura processuale sindacabile dalle Sezioni Unite in sede di ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, atteso che le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017

  • Il COA di Roma chiede se possa calcolarsi nel computo degli anni necessari per l’iscrizione nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori il triennio di attività professionale svolto dall’iscritto nella sezione speciale degli avvocati stabiliti.

    La risposta è nei seguenti termini.
    Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 42 del 10 aprile 2013, che “l’iscrizione nell’Albo ordinario a seguito del superamento dell’esame di abilitazione di un avvocato precedentemente iscritto alla sezione speciale “Avvocati stabiliti” non possa comportare cumulo della relativa anzianità di iscrizione”. Ciò perché, in sintesi, l’esercizio della professione è consentito all’avvocato stabilito in forme peculiari, consistenti nella spendita del titolo straniero e nella necessaria intesa con un avvocato iscritto nell’Albo: si tratta, in altri termini, di una tipologia di attività “funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento – integrazione” di cui al medesimo D. Lgs. n. 96/2001, non “assimilabile a quella conseguente alla piena integrazione o al superamento dell’esame di abilitazione (o dell’esame per il riconoscimento del titolo straniero)”.
    Ne consegue che l’avvocato stabilito, una volta integrato, non potrà far valere il triennio di stabilimento anteriore all’integrazione ai fini del computo degli anni necessari all’iscrizione nell’Albo speciale.
    Diversa, invece, la fattispecie di cui all’articolo 9, c. 2, del D. Lgs. n. 96/2001: a mente di tale disposizione, è consentita all’avvocato proveniente da altro Stato membro l’iscrizione in una sezione speciale dell’Albo speciale (sezione prevista dallo stesso art. 9, comma 1), con il titolo – però – di avvocato stabilito. Ai fini di tale iscrizione – che, lo si ripete, è diversa da quella “ordinaria” nell’Albo speciale, oggi disciplinata dall’art. 22 della legge n. 247/12 – l’avvocato stabilito deve dimostrare di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 22 febbraio 2017, n. 13

    Quesito n. 266, COA di Roma

  • Il COA di Agrigento chiede se l’avvocato sospeso dall’esercizio della professione a norma dell’art. 20 co 2 Legge professionale debba comunque essere tenuto al pagamento del contributo annuale dovuto all’ordine di appartenenza.

    Ritiene la commissione – conformemente ai propri precedenti in materia (cfr. parere 10 aprile 2013, n. 33) – che la risposta debba essere affermativa e che quindi l’avvocato iscritto, seppure sospeso. sia tenuto al pagamento del contributo.
    La sospensione, sia essa volontaria o disciplinare, costituisce infatti una semplice parentesi “operativa”, ma non implica, neppure nelle intenzioni dell’avvocato che ne faccia richiesta o che la subisca, la volontà di essere cancellato dall’Albo: orbene, il contributo di cui si discute discende dalla mera iscrizione, indipendentemente dalla intensità dell’esercizio della professione o dalla sua temporanea sospensione, anche coatta.
    Se ne ha conferma ove si consideri che il comma 6 dell’art. 29 L. 247/12 prevede la sospensione per gli iscritti che non versino il contributo e la revoca del provvedimento amministrativo, nel momento in cui la posizione contributiva venga regolarizzata e non si legge che il versamento non debba tener conto del periodo durante il quale era operante la sospensione.
    In altri termini, si ritiene che il contributo sia dovuto quale conseguenza diretta della iscrizione all’albo, indipendentemente da eventuali parentesi “operative”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 22 febbraio 2017, n. 12

    Quesito n. 263, COA di Agrigento

  • Inammissibili l’interrogatorio formale e il giuramento dell’esponente

    Nel procedimento disciplinare, il deferimento del giuramento all’esponente così come la richiesta di suo interrogatorio formale sono inammissibili in quanto l’esponente stesso non assume la qualità di parte.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

  • Documento prodotto dall’esponente: inammissibile la querela di falso

    Nel procedimento disciplinare, è inammissibile la querela di falso proposta nei confronti di un documento prodotto dall’esponente, il quale infatti non assume la qualità di parte, sicché non sarebbe pertanto possibile rivolgergli l’interpello sull’intenzione di avvalersene prescritto dall’art. 222 cpc ai fini dell’autorizzazione alla presentazione della querela stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

  • Il CNF non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi

    Il CNF non è provvisto del potere di disapplicazione degli atti amministrativi, che infatti spetta ai soli organi giudiziari ordinari (artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), e ai giudici speciali cui sia stato espressamente attribuito per legge (cfr., ad es., l’art. 7, co. 5, D.Lgs. n. 546/1992, che ha esteso il potere de quo alla Commissione Tributaria).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

  • I provvedimenti di surroga dei Consiglieri locali non sono impugnabili al CNF

    I provvedimenti adottati dal Consiglio territoriale, di surroga dei consiglieri per morte, dimissioni, incompatibilità, etc. sono impugnabili davanti al giudice amministrativo (e non già davanti al CNF) nel termine previsto dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 (codice del processo amministrativo) decorrente dalla pubblicazione nel sito del Consiglio stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.