Integra (anche) violazione delle norme che disciplinano i rapporti con il Consiglio dell’Ordine (art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →, già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →) il comportamento dell’avvocato che venga meno all’impegno assunto formalmente in sede conciliativa avanti al COA.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 328 del 12 Novembre 2016 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Maggio 2012 (sospensione)