Categoria: abc

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 29 luglio 2016, n. 284

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Cerè), sentenza del 29 luglio 2016, n. 264, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 12 luglio 2016, n. 183, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 108, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 26 febbraio 2016, n. 24, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 249, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 218, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2015, n. 117, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7.
    In sede di Legittimità, cfr. in senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

    La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 10 maggio 2016, n. 135, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 353, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 352, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele), sentenza del 24 novembre 2016, n. 341, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 340, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 339, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 319, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 21 luglio 2016, n. 209, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 19 maggio 2016, n. 144, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Capria), sentenza del 10 maggio 2016, n. 139, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 128, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Capria), sentenza del 2 maggio 2016, n. 94, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 31, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 16 febbraio 2016, n. 5.
    In arg. cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza del 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016.

  • L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 25 luglio 2016, n. 236, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 11 giugno 2016, n. 162, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 121.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense configura automaticamente l’illecito disciplinare, mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 28 luglio 2016, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 12 luglio 2016, n. 193, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 30 giugno 2016, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 11 giugno 2016, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 28 luglio 2016, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 26 luglio 2016, n. 244, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 41, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 28, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21.

  • Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione

    Ai sensi degli artt. 38 l.p.f. e 47 reg. att. (applicabili ratione temporis; v. ora artt. 51 L. n. 241/2012 e 14 Reg. CNF n. 2/2014), la competenza è attribuita al Consiglio territoriale che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare; tale inizio è stabilito dalla data della comunicazione all’interessato e al P.M. dell’apertura del procedimento, con la formulazione del capo di incolpazione e del relativo addebito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 12 luglio 2016, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 7 marzo 2016, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 18 marzo 2014, n. 25.

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274

    NOTA.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 25 luglio 2016, n. 236, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 8 aprile 2016, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 268, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128, nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 25054 del 7 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 15287 del 25 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Giancola), SS.UU, sentenza n. 15543 del 27 luglio 2016.

  • La revoca, per motivi di opportunità, dell’autorizzazione alle notifiche in proprio (cartacee)

    L’autorizzazione alle notifiche cartacee in proprio è revocata dal COA di appartenenza, con provvedimento immediatamente esecutivo, qualora l’iscritto abbia riportato una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall’esercizio professionale ovvero, anche indipendentemente da sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il COA stesso lo ritenga opportuno (Nel caso di specie, il COA revocava l’autorizzazione alle notifiche cartacee ex L. n. 53/1994 all’iscritto, intimandogli altresì l’immediata riconsegna del registro cronologico, in quanto sottoposto a procedimento penale e relativo procedimento disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 272

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205.

  • L’impugnazione al CNF è soggetta a sospensione feriale dei termini

    Il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni dei Consigli locali è soggetto a sospensione feriale ex L. n. 742/1969.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 272

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181.