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  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie trattavasi di illecito omissivo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 271

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 12 luglio 2016, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 14 aprile 2016, n. 78, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 7 marzo 2016, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (del praticante avvocato)

    Il ricorso al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF era sottoscritta personalmente dal solo ricorrente e riguardava il mancato accoglimento della sua domanda tesa al riconoscimento ai fini della pratica del periodo di tirocinio formativo svolto presso Eurojust. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 29 luglio 2016, n. 270

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 222, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 3 maggio 2016, n. 111, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Geraci), sentenza del 8 aprile 2016, n. 63, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.

  • L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

    E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale. Tale principio, già espresso con riferimento alla vigenza dell’art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934, ha mantenuto la sua validità anche nel regime introdotto dalla legge n. 247/2012 e dall’art. 6 del Regolamento C.N.F. 22.11.2013 n. 3 (Nel caso di specie, trattavasi di sospensione per mancato versamento del contributo annuale dovuto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni,), sentenza del 29 luglio 2016, n. 269

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 8 aprile 2016, n. 65, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 11 giugno 2015, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 18 luglio 2011, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 18 luglio 2011, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 173.
    Sulla sospensione professionale a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi cfr. art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, nonché Consiglio nazionale forense (Merli), parere 10 dicembre 2014, n. 108.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l’impugnazione, sottoscritta personalmente dal solo ricorrente, riguardava la delibera di rigetto dell’istanza di reiscrizione all’Albo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF pronunciava l’inammissibilità dell’impugnazione con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Cerè), sentenza del 29 luglio 2016, n. 264, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 12 luglio 2016, n. 183, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 108, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 26 febbraio 2016, n. 24, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 249, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 218, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2015, n. 117, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7.

  • Procedimento disciplinare: l’asserita mancata verbalizzazione non è causa di nullità

    La formale mancata verbalizzazione di alcuni atti effettivamente compiuti nell’àmbito del procedimento disciplinare davanti al Giudice disciplinare di primo grado (che ha natura amministrativa e non giurisdizionale) non integra una ipotesi di nullità della deliberazione ove questa non sia espressamente prevista o non sia desumibile dai principi della materia (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei, sentenza del 14 aprile 2016, n. 78).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bielli), SS.UU, sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017

  • La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: l’impedimento a comparire all’udienza disciplinare deve essere assoluto e documentato

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza producendo un certificato medico che gli prescriveva tre giorni di riposo. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei, sentenza del 14 aprile 2016, n. 78).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bielli), SS.UU, sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 257, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 205.

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 10227 del 26 aprile 2017

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22719 del 9 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22520 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22519 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22518 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22517 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22399 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22398 del 4 novembre 2016, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 365, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 364, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pardi), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 357, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 28 settembre 2016, n. 299, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 11 giugno 2016, n. 156, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 2 maggio 2016, n. 96, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 76, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 74, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 14 aprile 2016, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 14 aprile 2016, n. 72, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 14 aprile 2016, n. 71, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 45, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 38, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 37, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° marzo 2016, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 23, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 22, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 11, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 26 gennaio 2016, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 14 luglio 2016, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 luglio 2016, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 luglio 2016, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 199, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 196.
    In arg. cfr pure Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 aprile 2016, n. 51, Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 20 gennaio 2016, n. 7, Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 20 gennaio 2016, n. 3, nonché la Circolare CNF n. 1/2016.

  • L’assenza del difensore all’udienza per concomitanti impegni professionali

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che non partecipi ad udienza per altri concomitanti impegni professionali, senza garantire adeguata sostituzione, a nulla rilevando ai fini della sussistenza dell’illecito che dal comportamento non sia derivato alcun pregiudizio per la parte assistita, la cui sussistenza costituirebbe aggravante e non certo elemento costitutivo dell’illecito (Nel caso di specie, l’incolpato giustificava la propria mancata partecipazione ad una udienza adducendo contemporanei impegni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 267

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 11 giugno 2016, n. 164, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78.
    Sull’inadempimento al mandato per assenza all’udienza, cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 25 luglio 2016, n. 220, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114, nonché in sede di legittimità, Cassazione SS.UU n. 12903/2011.

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 271

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 25 luglio 2016, n. 231, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 25 luglio 2016, n. 213, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 12 luglio 2016, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 10, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 250, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 245, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 232, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 142, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 11 marzo 2015, n. 19.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma pone due quesiti: con il primo chiede di sapere se, alla luce di quanto previsto dall’art. 18 della legge n. 247/2012 e dell’art. 14 bis del D.M. n. 180/2014, l’esercizio della professione forense sia compatibile con la qualità di socio di un organismo di mediazione ex D.Lvo n. 28/2010 e se gli studi legali associati possano essere, a loro volta, soci dei suddetti organismi. Chiede infine di sapere se, in caso di positivo riscontro al quesito che precede, gli avvocati soci dell’organismo e gli avvocati soci dello studio legale associato, che sia anche socio dell’organismo, non annoverati fra i mediatori del medesimo organismo, possano, davanti a quest’ultimo, assumere incarichi defensionali

    La risposta al primo quesito è nei seguenti termini:
    Alla luce dell’art. 18 della L. n. 247/2012 la qualità di socio di un organismo di mediazione non è incompatibile con la professione di avvocato. Gli studi associati possono essere soci dell’organismo di mediazione.
    Per quanto riguarda il secondo quesito è sufficiente precisare che nello svolgimento dell’incarico professionale l’avvocato deve sempre osservare i doveri previsti dal vigente codice deontologico nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), 23 novembre 2016, n. 114

    Quesito n. 181, COA di Roma