Il deposito del ricorso direttamente al CNF, anziché presso gli uffici del Consiglio territoriale che ha emesso la pronuncia da impugnare, è causa d’inammissibilità dello stesso, non provocando l’instaurazione della fase giurisdizionale. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 32