Autore: admin

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 22 marzo 2017, n. 18

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc; inoltre, la procura rilasciata per il procedimento davanti al Consiglio territoriale, organo amministrativo, vale solo ed esclusivamente per detto procedimento, non potendosi estendere gli effetti di tale procura ad un procedimento quale quello davanti al CNF, che ha invece carattere giurisdizionale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 22 marzo 2017, n. 16

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Michele), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 379, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 373, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 354.

  • Annullamento del rigetto dell’iscrizione all’albo e successiva competenza all’iscrizione stessa

    Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale, all’iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell’Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), giacché l’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 17 marzo 2017, n. 15

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24.

  • Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo presuppone la preventiva audizione del richiedente

    Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati o al Registro dei praticanti può essere deliberato solo dopo aver sentito personalmente il richiedente (art. 17 L. n. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la delibera impugnata).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 17 marzo 2017, n. 15

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 358, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.

  • La riserva di maggiorare l’importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento

    Vìola l’art. 29 ncdf (già art. 43 cdf), l’avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 9 marzo 2017, n. 13

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 7 marzo 2016, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 94, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mauro), sentenza del 21 luglio 2009, n. 79.

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda ancorchè sentiti a dibattimento come testi, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 9 marzo 2017, n. 13

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 386, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 271.

  • Sanzione disciplinare: il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità

    Il procedimento disciplinare deve ritenersi validamente radicato anche se non sia stato previamente esperito un tentativo di conciliazione, in quanto nessuna norma dell’ordinamento professionale ne impone il previo svolgimento quale condizione di legittimità del successivo avvio della fase disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della decisione disciplinare perché non preceduta da un tentativo di bonaria composizione della lite. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 9 marzo 2017, n. 13

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bonzo), sentenza del 3 luglio 2008, n. 65.

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 9 marzo 2017, n. 12

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 25 luglio 2016, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61.

  • Il mancato, ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato professionale

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’obbligo di adempiere esattamente al mandato professionale (art. 26 ncdf, già art. 38 codice previgente), la decadenza istruttoria che non trovi giustificazione alcuna in valutazioni di strategia processuale concordata con il cliente (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso di citare dei testimoni, senza peraltro darne previa ed adeguata informazione al cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 9 marzo 2017, n. 11

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 76, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Salimbene), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 167.

  • L’avvertimento non è una semplice misura correttiva sfornita di carattere sanzionatorio

    L’avvertimento costituisce una pena disciplinare e non una semplice misura correttiva sfornita di carattere sanzionatorio. Pertanto, la decisione che la irroga, come qualsiasi altra decisione disciplinare, deve essere notificata sia ai fini della comunicazione formale del provvedimento che per la decorrenza del termine di impugnazione. La lettera del Presidente, ex art. 40 R.D.L. n. 1578/1933 (applicabile “ratione temporis”) è, invece, una modalità dell’avvertimento e andrà inoltrata allorché il provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita nullità della decisione disciplinare in quanto -in thesi- ai sensi dell’art. 40 R.D.L. cit., la sanzione dell’avvertimento avrebbe dovuto essergli irrogata mercè lettera del Presidente e non con la sentenza collegiale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 9 marzo 2017, n. 11

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61.