Autore: admin

  • Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente solo in sede giurisdizionale

    Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), la quale peraltro continua a decorrere anche tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato o deciso dal Consiglio territoriale e la data del deposito e successiva notifica all’incolpato della decisione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Broccardo), sentenza del 4 aprile 2017, n. 39

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 12 luglio 2016, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 2 maggio 2016, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 2 maggio 2016, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 22 luglio 2011, n. 125.

  • L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare di tre mesi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 4 aprile 2017, n. 38

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF della delibera di archiviazione dell’esposto

    Il provvedimento di archiviazione dell’esposto non è soggetto ad autonoma impugnazione avanti al CNF, la quale è infatti riservata alle decisioni finali pronunciate all’esito del procedimento disciplinare, tra le quali non rientrano le delibere assunte nella fase pre-procedimentale e prive del carattere di decisorietà e definitività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 3 aprile 2017, n. 34

  • L’abolitio “criminis” è rilevabile d’ufficio (ed opera retroattivamente)

    In presenza di una causa di estinzione dell’illecito, il giudice disciplinare è legittimato a pronunciare anche d’ufficio (cioè a prescindere da uno specifico motivo di impugnazione) sentenza di assoluzione in tutti i casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’incolpato e la sua rilevanza disciplinare emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato per non aver assolto l’obbligo di formazione continua. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la disciplina sulle cause di esonero ed esenzione dal predetto obbligo, introdotta successivamente ai fatti de quibus, ed ha quindi annullato la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 3 aprile 2017, n. 35

    NOTA:
    Sull’orientamento più risalente (e ormai da ritenersi normativamente superato in quanto fondato sul non più attuale principio del tempus regit actum), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bulgarelli), sentenza n. 31 del 16 marzo 2011, secondo cui “L’abrogazione nel tempo di una sanzione disciplinare non fa venir meno retroattivamente la relativa responsabilità”.

  • Formazione continua: le cause di esenzione ed esonero operano retroattivamente

    Le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del “favor rei”, in luogo del criterio del “tempus regit actum”, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati, stante l’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare. Ne discende che, entrate in vigore le disposizioni di cui si è detto, deve preliminarmente procedersi al raffronto tra le previsioni contenute nel Codice deontologico precedentemente vigente (o quelle comunque riguardanti condotte disciplinarmente rilevanti) con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio, non potendo, in alcun modo, sanzionarsi comportamenti che, al momento della decisione, non siano più preveduti come illeciti disciplinari (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato per non aver assolto l’obbligo di formazione continua. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la disciplina sulle cause di esonero ed esenzione dal predetto obbligo, introdotta successivamente ai fatti de quibus, ed ha quindi annullato la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 3 aprile 2017, n. 35

    NOTA:
    Sul principio del favor rei cfr., in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112.

  • La mancata risposta dell’avvocato all’invito di fornire chiarimenti

    L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio territoriale che gliene faccia richiesta per l’attuazione di finalità istituzionali, quali l’attività disciplinare, sicché, il professionista che sia invitato a fornire notizie o chiarimenti è tenuto a riscontrare l’invito pur nelle ipotesi di contemporanea pendenza di indagine penale per gli stessi fatti, potendosi limitare ad una semplice negazione, ovvero affermazione di impossibilità di riscontro per non incorrere in una violazione del dovere di verità, giacché il fatto che ci si avvalga della facoltà di non rispondere, non esime l’incolpato dal presentarsi a rendere dichiarazione di esercizio di un suo diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 3 aprile 2017, n. 33

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 119, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63, nonché Cassazione civile, SS.UU., sentenza n. 4773 del 28 febbraio 2011.
    In arg. cfr. pure, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 3 aprile 2017, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 406, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 novembre 2016, n. 328.

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 3 aprile 2017, n. 33

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 28 settembre 2016, n. 296.

  • Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bielli), SS.UU, sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26996 del 27 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 24647 del 5 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Nappi), SS.UU, sentenza n. 24739 del 5 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 18395 del 20 settembre 2016.

  • L’illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”

    In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell’illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Piccialli), SS.UU, sentenza n. 27996 del 16 dicembre 2013, Corte di Cassazione (pres. Carbone, rel. Falcone), SS.UU, sentenza n. 10601 del 20 maggio 2005, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29.

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017.