Autore: admin

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. Deve conseguentemente ritenersi deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che, approfittando dell’altrui stato di bisogno, si offra di prestare denaro contante ad un elevato tasso di interesse (nella specie, 10% trimestrale) ed emetta assegni privi di provvista (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 3 luglio 2017, n. 75

  • Ricorso in Cassazione: il termine di 30 giorni opera solo dopo i regolamenti previsti dalla nuova Legge professionale

    Fino all’emanazione ed entrata in vigore dei relativi regolamenti esecutivi della L. n. 247/2012, ha trovato applicazione l’art. 50, co. 2, RDL n. 1578/1933, secondo cui il termine per la proposizione del ricorso al C.N.F. è di 20 giorni dalla notificazione della decisione disciplinare, giusta il disposto dell’art. 65, co. 1, L. n. 247 cit. che ha così differito l’operatività del termine di 30 giorni previsto dall’art. 61, co. 1, L. n. 247 cit. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato Corte di Cassazione -pres. Amoroso, rel. Frasca- SS.UU, ordinanza n. 7298 del 22 marzo 2017, con cui era stato rigettato -per difetto di fumus boni iuris– il ricorso cautelare avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò, sentenza del 10 maggio 2016, n. 137).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 21113 del 12 settembre 2017

  • Per il termine d’impugnazione (al CNF e in Cassazione) è irrilevante la data di notifica al difensore

    Nel giudizio disciplinare ed in quello elettorale, la notificazione della decisione eseguita nei confronti dell’interessato personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in deroga al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., che invece individua il relativo dies a quo nella data di notifica al difensore costituito (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all’interessato e, successivamente, anche al suo difensore. L’impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017

  • L’art. 91 cpc non deroga al divieto di produrre o riferire in giudizio di corrispondenza riservata

    Il divieto assoluto di esibizione in giudizio di corrispondenza con colleghi contenente proposte transattive o comunque riservata (art. 48 ncdf, già art. 28 cod. prev.) non è escluso dall’invito del giudice a transigere ex art. 91 co. 1 cpc, giacché la proposta conciliativa cui fa riferimento detta norma deve essere formulata in giudizio dalla parte proponente, e l’eventuale rifiuto della controparte (che può rilevare ai fini delle spese processuali) sarà insito nella mancanza di accettazione, quindi senza alcun bisogno di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo- sentenza del 15 dicembre 2016, n. 362).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 21109 del 12 settembre 2017

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

  • Il COA può impugnare al CNF l’archiviazione dell’esposto da parte del CDD

    Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l’archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017

  • Avvocati stabiliti dalla Romania: la Cassazione conferma (di nuovo) la giurisprudenza del CNF

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata dapprima al CNF e infine in Cassazione, che, in applicazione del principio di cui in massima, hanno rigettato i rispettivi ricorsi).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017

  • Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem

    La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti (Nel caso di specie, il ricorrente eccepiva l’asserita nullità della decisione impugnata e del relativo procedimento disciplinare per violazione del principio del ne bis in idem, anche in correlazione con l’art. 4 del protocollo n. 7 C.E.D.U., poiché gli era stata già inflitta, in sede penale, la pena accessoria della sospensione per tre anni ed otto mesi dell’esercizio della professione di avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 1° giugno 2017, n. 74

  • Incompatibile con la professione forense l’avvocato condannato per corruzione in atti giudiziari

    Il comportamento dell’avvocato, condannato con sentenza penale definitiva per un episodio corruttivo tanto grave da entrare nella storia della Repubblica quale esempio paradigmatico di corruttela a varii livelli, lede l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense ed è totalmente incompatibile con il giuramento e l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. n. 247/2012, sicché non può che portare all’applicazione della sanzione disciplinare più grave per l’assoluta violazione dei principi di lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza (Nel caso di specie, il professionista era stato condannato per corruzione in atti giudiziari, con amplissima eco mediatica ed allarme sociale, perché, in concorso con magistrati ed appartenenti ad uffici giudiziari, aveva intermediato tra costoro ed un terzo, ricevendo somme da destinarsi ai predetti pubblici ufficiali, affinché violassero i loro doveri di imparzialità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 1° giugno 2017, n. 74

  • L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)

    Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° giugno 2017, n. 72

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229.