Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
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L’illecito disciplinare non è scriminato dalla provocazione altrui
La rilevanza deontologica dell’illecito disciplinare non è esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che -al più- rileva ai soli fini della determinazione della sanzione (Nel caso di specie, durante l’udienza il professionista aveva definito la collega di controparte -con dichiarazione poi riportata a verbale- una persona “bugiarda”, “povera matta”, con “seri problemi mentali”, un “sacco di debiti in giro” e “piena di procedimenti disciplinari in tutta Italia”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto irrilevante l’asserita provocazione altrui, peraltro non provata).
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L’onere della prova di aver assolto agli obblighi formativi
La prova di aver adempiuto all’obbligo formativo incombe sul professionista, il quale è pertanto onerato di documentare detto adempimento.
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L’inadempimento al mandato professionale (e le false o mancate comunicazioni al cliente)
Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →, già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già artt. 5 e 8 cod. prev.) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia altresì omesso di informare l’assistito ovvero gli abbia fornito false indicazioni circa lo stato delle stesse.
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La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
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Copia notificata della decisione disciplinare: sufficiente la dicitura “firmato”
La mancanza della sottoscrizione del giudice non costituisce motivo di nullità della decisione, se si riferisce alla copia notificata e non all’originale del provvedimento. In ogni caso, con particolar riferimento alle decisioni disciplinari, qualora la conformità all’originale della copia notificata della sentenza risulti attestata dal consigliere segretario recando, con la dicitura “firmato” o “F.to” e l’indicazione a stampa del nome e del cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione dell’originale asseverando, anzi, il contrario.
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Il divieto di produrre o riferire in giudizio corrispondenza riservata riguarda anche il mittente della stessa
Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38. -
La corrispondenza tra colleghi dichiarata “riservata” non può essere prodotta (né riferita) in giudizio a prescindere dal suo contenuto
L’art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → (ora, art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →) vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell’ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente (quale che ne sia il contenuto).
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Impugnazione e divieto di espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice
Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.
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Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente solo in sede giurisdizionale
Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), la quale peraltro continua a decorrere anche tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato o deciso dal Consiglio territoriale e la data del deposito e successiva notifica all’incolpato della decisione stessa.