Al Pubblico Ministero, che ha un autonomo potere di impugnazione, deve essere notificata solo la deliberazione di cancellazione e non anche quella del relativo procedimento amministrativo. Va pertanto esclusa la nullità del provvedimento di cancellazione adottato d’ufficio dal C.O.A., per asserita violazione dell’art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933, laddove sia mancata la notifica dell’atto di […]