Autore: admin

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017.

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 3 aprile 2017, n. 32

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 9 marzo 2017, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 24 novembre 2016, n. 343.

  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli artt. del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 3 aprile 2017, n. 32

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274, nonché in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016.

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15203 del 22 luglio 2016, Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1999, n. 148, Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209.

  • La “minaccia” di azioni risarcitorie al giudice della propria causa

    Il ritardo del Giudice nell’emissione del provvedimento richiestogli non legittima il difensore a minacciare richieste risarcitorie nei suoi confronti (specie se avanzate in pendenza del giudizio stesso al fine di precostituirsi una ragione di ricusazione), anche in considerazione dei presupposti nonché della legittimazione attiva e passiva che regolano l’azione esperibile nei confronti del Magistrato per asseriti danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

  • Avvocati Stabiliti: i due presupposti dell’abuso del diritto comunitario

    I cittadini comunitari hanno il diritto di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione. L’abuso di tale diritto richiede la presenza di un elemento oggettivo (lo scopo perseguito dalla normativa dell’Unione non deve essere stato raggiunto, nonostante il rispetto formale della medesima) e di un elemento soggettivo (deve emergere una volonta` di ottenere un vantaggio indebito). In assenza di tali presupposti, la domanda di iscrizione dell’Abogado nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti non puo` essere legittimamente respinta ma deve essere accolta in forza del principio comunitario del mutuo riconoscimento del titolo presentato dal migrante. Resta peraltro fermo il potere-dovere del COA di verifica dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo ordinario degli avvocati, da esercitarsi al momento della richiesta dell’avvocato stabilito di accedere a detto Albo decorso il triennio di cui all’art. 12 del D.Lvo n. 96/2001.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 30 marzo 2017, n. 27

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 378, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 71, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 11 marzo 2015, n. 20, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 gennaio 2015, n. 15.

  • Avvocati stabiliti: esclusa l’applicabilità del silenzio-assenso al procedimento di iscrizione

    L’istituto del silenzio-assenso non opera con riferimento al procedimento di iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti, sia per espressa esclusione normativa (art. 45, co. 7, D.Lgs. n. 59/2010), sia per l’espresso rimedio di adire il CNF avverso l’inerzia del COA (art. 6, co. 8, D.Lgs. n. 96/2001). In ogni caso, il provvedimento espresso di rigetto da parte del COA, comunque intervenuto, sarebbe senz’altro preclusivo alla formazione del silenzio assenso, a nulla rilevando che il provvedimento reiettivo stesso sia “comunicato” all’interessato dopo la scadenza del termine entro cui provvedere sulla domanda di iscrizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 30 marzo 2017, n. 27

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 195, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Perfetti), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 181.

  • L’instaurazione del contraddittorio non impone l’audizione effettiva dell’interessato

    Nei procedimenti amministrativi celebrati avanti ai consigli territoriali (nel caso di specie, rigetto della domanda di iscrizione all’albo), vi è l’obbligo di convocare l’iscritto, ma è onere di quest’ultimo (che ha il diritto -non il dovere- di presenziarvi) presentarsi e/o svolgere le proprie deduzioni, giacché il predetto obbligo di audizione viene soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l’audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l’interessato non si presenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 30 marzo 2017, n. 27

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, per tutte, Cassazione Civile (pres. Preden, rel. Amatucci), SS.UU, 20 luglio 2012, n. 12608.

  • I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari

    Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, fuori della stanza del Giudice ed alla presenza di numerosi avvocati ad altissimo tono di voce a commento della decisione assunta dall’anzidetto Magistrato in merito ad alcune istanze istruttorie, imprecava e proferiva le seguenti espressioni: “mi ha rigettato la domanda riconvenzionale… sono pazzi” e, nelle medesime circostanze, mentre scendeva le scale: “questa è una latrina, vogliono far fallire le aziende“. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 22 marzo 2017, n. 22

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 250, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Merli), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 20.

  • L’attività professionale esercitata in difetto di notifica della sospensione disciplinare

    La mancata o inesatta notifica all’incolpato del provvedimento di sospensione disciplinare rileva al fine di escludere rilevanza disciplinare alle attività professionali medio tempore compiute dall’incolpato stesso (Nel caso di specie, la comunicazione della decisione disciplinare non si perfezionava per “mancanza” del destinatario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 22 marzo 2017, n. 19