La cancellazione dall’albo in via amministrativa non disciplinare, ovvero per mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, presuppone l’invito a presentare eventuali osservazioni, ma non pure la preventiva convocazione dell’iscritto che non ne abbia fatto espressa richiesta (art. 17 L. n. 247/2012). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio […]