La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato (Nel caso di specie, trattavasi di ricorso avverso la cancellazione dalla Sezione speciale degli avvocati stabiliti comunitari).
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Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente solo in sede giurisdizionale
Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc), la quale peraltro continua a decorrere anche tra la data dell’udienza dibattimentale nella quale il procedimento è stato trattato o deciso dal Consiglio territoriale e la data del deposito e successiva notifica all’incolpato della decisione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 9 settembre 2017, n. 121
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Il COA di Verona chiede di conoscere come debba essere calcolato l’aumento previsto dall’art. 4, comma 6 del D.M. n. 55/2014; e, in particolare, “se debba essere riconosciuto, quale premio per il raggiungimento dell’accordo, un aumento pari al 25% di quanto sarebbe liquidabile per la fase decisionale (e quindi il 25% di tale fase) oppure se debba essere riconosciuto l’intero compenso previsto per la fase decisionale con un aumento fino al 25%”. (Quesito n. 313, COA di Verona)
L’art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014 prevede che nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia “la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”.
La disposizione in esame si propone di incentivare la conclusione delle liti giudiziali prevedendo un “aumento” del compenso dovuto all’avvocato che raggiunga la “conciliazione giudiziale” o la “transazione” della controversia. Risulta pertanto del tutto ragionevole ritenere che la maggiorazione del compenso si applichi, indipendentemente dal momento o “fase” in cui l’accordo transattivo sia stato raggiunto. D’altro canto, mentre la disposizione in esame indubbiamente premia l’avvocato che raggiunga l’accordo nelle fasi iniziali della controversia, allo stesso tempo essa reca una esplicita clausola di salvaguardia (“fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”), che pare tutelare in maniera idonea l’avvocato che transiga o concili giudizialmente in fasi successive.Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 21 giugno 2017, n. 48
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Il COA di Reggio Emilia formula quesito in merito all’applicabilità della disciplina dell’abilitazione al patrocinio sostitutivo ai tirocini iniziati prima del 3 giugno 2016, data di entrata in vigore del D.M. n. 70/2016. (Quesito n. 309, COA di Reggio Emilia)
Rileva direttamente nella fattispecie la previsione di cui all’art. 1, comma 2 del D.M. n. 70/2016, a mente della quale:
“Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio”.Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 21 giugno 2017, n. 47
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Il COA di Crotone, dopo aver correttamente riportato il testo di cui all’art. 18 L. 247/12 in tema di incompatibilità ed aver ricordato precedenti decisioni del CNF, sottopone il testo di una delibera che si propone di adottare e ne chiede la condivisione o meno. (Quesito n. 308, COA di Crotone)
La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene che il provvedimento più corretto che il COA possa adottare in argomento, sia quello che si limiti a richiamare il dettato normativo, con la conseguenza che: i) non è incompatibile con la professione di avvocato la funzione di Presidente del C.d.A. dotato, per statuto, di poteri meramente amministrativi e rappresentativi della società; ii) a contrariis, la professione di avvocato è incompatibile, con l’incarico di membro di un CDA che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano dalla legge e quindi, la gestione in senso lato della società e dell’impresa; iii) l’incompatibilità dettata dall’art. 18 citato, non è subordinata all’esistenza di un corrispettivo per l’attività svolta; la gratuità dell’incarico eventualmente assunto è pertanto irrilevante.
Per completezza, non è certo la rappresentanza della società che genera l’incompatibilità, né la possibilità di ricevere pagamenti da parte di terzi in nome della persona giuridica rappresentata; il discrimine è, notoriamente, l’attività gestoria, sia essa svolta individualmente (per delega) o collegialmente (CDA).
Pertanto, alla luce dei poteri del Presidente, per come descritti nel quesito, appare evidente che allo stesso sono conferite funzioni di rilievo, che implicano l’esistenza di poteri gestori e dunque determinano la sussistenza della causa di incompatibilità.Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 21 giugno 2017, n. 45
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Fatti costituenti reato: la prescrizione dell’azione disciplinare prima dell’esercizio dell’azione penale
Il principio secondo cui, per fatti deontologicamente rilevanti costituenti anche reato, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, opera nel solo caso in cui il procedimento disciplinare sia stato aperto e il termine stesso non sia maturato al momento dell’esercizio dell’azione penale o della formulazione di una imputazione, non potendosi perciò ritenere del tutto irrilevante il periodo tra la commissione del fatto e l’instaurarsi del procedimento penale.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016
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Procedimento disciplinare: annullamento della decisione di primo grado e rinvio al giudice a quo
In applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale (artt. 604 e 605 cpp), ove il CNF dichiari la nullità della decisione disciplinare impugnata, deve rimettere gli atti al Consiglio territoriale a quo per un nuovo giudizio, salvo il caso di superfluità del rinvio stesso per proscioglimento dell’incolpato ex art. 129 cpp (Nel caso di specie, nel dichiarare la nullità della decisione impugnata, la Corte ha ritenuto superfluo il rinvio, stante la prescrizione dell’azione disciplinare).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016
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L’art. 91 cpc non deroga al divieto di produrre o riferire in giudizio di corrispondenza riservata
Il divieto assoluto di esibizione in giudizio di corrispondenza con colleghi contenente proposte transattive o comunque riservata (art. 48 ncdf, già art. 28 cod. prev.) non è escluso dall’invito del giudice a transigere ex art. 91 co. 1 cpc, giacché la proposta conciliativa cui fa riferimento detta norma deve essere formulata in giudizio dalla parte proponente, e l’eventuale rifiuto della controparte (che può rilevare ai fini delle spese processuali) sarà insito nella mancanza di accettazione, quindi senza alcun bisogno di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo- sentenza del 15 dicembre 2016, n. 362).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 21109 del 12 settembre 2017
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 28 marzo 2012, n. 11. -
Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)
Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha cassato Consiglio Nazionale Forense sentenza del 29 dicembre 2015 n. 233, secondo cui “Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario in carica al momento del deposito della decisione, anche se questi non fossero stati in carica, nemmeno quali componenti del collegio, al tempo in cui fu assunta la deliberazione”).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016
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Cancellazione dall’albo: con il rigetto dell’impugnazione, la delibera (sospesa ex lege) acquista efficacia ab origine
Il sopravvenire della decisione del CNF riguardo alla deliberazione del COA di cancellazione, se è vero che determina l’esecutività della stessa (sospesa dalla proposizione del ricorso al CNF ai sensi dell’art. 17, commi 14, secondo inciso, 18 e 19), tuttavia, accertando la legittimità del provvedimento di cancellazione, lo fa con riferimento al momento della deliberazione del COA, onde è da quel momento che l’interessato non aveva titolo per essere iscritto, sicché sin da allora egli non ha esercitato legittimamente la professione sul piano dell’ordinamento professionale.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017