La sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445, comma 1 c.p.p. è destinata a fare stato ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all’accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell’incolpato in ordine alla sua commissione, sicché al sindacato del Giudice disciplinare è esclusivamente rimessa la valutazione – ontologicamente propria della sede disciplinare – del disvalore della condotta dal punto di vista dell’ordinamento professionale.
Autore: admin
-
Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare
Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga irrogata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni quattro, in luogo della cancellazione irrogatagli dal Consiglio territoriale e nelle more non più prevista come sanzione disciplinare).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 6 novembre 2017, n. 162 nonché Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017, che ha confermato Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. e rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180. -
Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza “per motivi contingenti” di difficoltà psicologica dovuta ai “pregressi provvedimenti” di natura disciplinare dallo stesso subiti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204
-
Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa
La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
-
L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo (Nel caso di specie, il professionista non aveva acquisito nessun credito formativo nel triennio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204
-
L’esercizio dell’attività professionale non costituisce adempimento dell’obbligo di formazione
L’aggiornamento professionale ben può essere svolto mediante strumenti diversi, non ultimo lo studio individuale, ma è da escludersi – pena la sostanziale elusione dell’obbligo di formazione – che le attività previste come obbligatorie dal Regolamento sulla formazione continua emanata dal CNF possano essere sostituite e/o surrogate dall’ordinaria attività professionale, quand’anche svolta nelle sedi giudiziarie (Nella specie, quale difensore d’ufficio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204
-
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 12 cod. prev.Art. 12 cod. prev. – Dovere di competenza.L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività r…Leggi il testo completo →(ora, art. 14 cdfArt. 14 cdf – Dovere di competenzaL’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.Leggi il testo completo →) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cod. prev.Art. 13 cod. prev. – Dovere di aggiornamento professionale.È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvo…Leggi il testo completo → (ora, art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204
-
Informazione professionale: vietato recapitare brochure pubblicitarie al domicilio dei destinatari potenziali clienti
La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (Nel caso di specie, il professionista aveva pubblicizzato il proprio studio con offerta di prestazioni professionali, mediante volantini distribuiti in un condominio composto da circa cento unità).
-
Il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” vale anche in sede disciplinare
Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, così da superare la presunzione di non colpevolezza.
-
La delibera di esecuzione della decisione disciplinare non è impugnabile al CNF
La delibera con cui il Consiglio dell’Ordine dia esecuzione alla decisione disciplinare (nella specie, sospensione dall’esercizio dell’attività professionale) non è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pardi), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 201