Il divieto di cancellazione dall’albo del professionista sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 57 L. n. 247/2012 e 13 Reg. CNF n. 2/2014) opera anche nell’ipotesi di domanda di mobilità avanzata dall’avvocato nei cui confronti il COA ha inviato gli atti al consiglio di disciplina, atteso che il procedimento di trasferimento si perfeziona necessariamente con apposita deliberazione di cancellazione dall’albo, e cioè con un atto che, nell’ipotesi in esame, la legge vieta di adottare.
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Il divieto di cancellazione dall’albo dal momento dell’invio degli atti al CDD
E’ manifestamente infondata, per asserito contrasto con gli artt. 3, 13, 16 e 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 57 L. n. 247/2012 (già art. 37, co. 8, RDL n. 1578/1933) nella parte in cui vieta la cancellazione dall’albo (ed il trasferimento presso altro COA) del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, stante la ragionevolezza delle esigenze sottese alla norma stessa, la quale infatti, oltre a non comportare alcuna limitazione all’esercizio dell’attività professionale in Italia e all’estero, ha da un lato la finalità di vietare che il COA possa fare ricorso alla cancellazione come misura di autotutela nei confronti degli iscritti e, dall’altro lato, di tutelare la credibilità dell’ordine professionale e di non sottrarre l’iscritto al controllo del COA che ha in custodia l’albo.
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Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri: la giurisdizione spetta al CNF
Secondo un’interpretazione estensiva, necessaria a dare coerenza al sistema ordinamentale forense, spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, tra i quali rientra il rilascio del nulla osta al trasferimento presso altro ordine (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha motivatamente dissentito dalla precedente contraria giurisprudenza, anche di Legittimità, che aveva declinato la giurisdizione del C.N.F. a favore di quella del Giudice Amministrativo territorialmente competente).
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Impugnazione al CNF: la procura alle liti su foglio separato o rilasciata successivamente alla proposizione del ricorso
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di procura speciale, che in quanto tale deve essere successiva alla decisione territoriale impugnata. Non è invece necessario, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, che la procura stessa sia antecedente alla proposizione del ricorso (operando la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc), né che sia materialmente congiunta all’atto cui acceda (potendosi accertare aliunde una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha accolto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 212/2016, che aveva pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione poiché la “nomina a difensore di fiducia” era un mero allegato documentale al ricorso).
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 26338 del 7 novembre 2017
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Impugnazione al CNF e procura alle liti: la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc non si applica al ricorso proposto in proprio
L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non è applicabile nel caso in cui il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sia presentato personalmente dall’avvocato non iscritto all’albo o sospeso dall’esercizio della professione, perché si tratta di ricorrente privo dello ius postulandi.
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017
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Il COA di Bologna chiede di sapere se la partecipazione alle riunioni – incontri in sede di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale. (Quesito n. 287, COA di Bologna)
La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 prevede che:
“Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività…”
D’altro canto, l’art. 8, comma 2 del DM 70/2016 prevede che:
“Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici”.
Sottolinea la Commissione l’importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata.
Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita.Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 12 luglio 2017, n. 55
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Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione
Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il Consiglio Nazionale Forense, che è un giudice speciale e non può pertanto essere evocato in giudizio sui ricorsi avverso le sue sentenze (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF).
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
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Fatto costituente reato: prescrizione dell’azione disciplinare e mancata sospensione del relativo procedimento
Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso.
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
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Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare
Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, ciò potendo incidere sulla validità dei suoi atti, ma non sul termine iniziale della prescrizione.
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
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Il CDD non è parte del giudizio di impugnazione in Cassazione
Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, non assume la qualità di parte il Consiglio Distrettuale di disciplina (CDD), trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti dell’Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall’altro, non è portatore di alcun interesse ad agire o resistere in giudizio (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CDD).
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso Giovanni, rel. Cirillo Ettore), sentenza n. 16993 del 11 luglio 2017.