Autore: admin

  • L’Ordine degli Avvocati di Venezia formula il seguente quesito: può un difensore inserito nell’elenco unico nazionale chiedere (e se sì, come) di essere inserito esclusivamente nella lista detenuti / atti urgenti, ovvero nella lista liberi / non urgenti. Poiché ci sono giunte diverse interpretazioni da altri Ordini del Veneto, vorremmo avere una “interpretazione autentica”.

    La risposta al presente quesito viene resa nel modo che segue.
    Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 6/2015, pubblicato in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2015, l’elenco dei difensori d’ufficio è unificato su base nazionale e spetta al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni ed al periodico aggiornamento.
    Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 ha adottato il Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale ritenendo che ogni Consiglio dell’Ordine circondariale ovvero distrettuale possa “operare una suddivisione in liste dell’elenco dei difensori di ufficio iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco unico nazionale”. Il Cnf ha individuato le seguenti liste: a) lista liberi; b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti; c) lista difensori di ufficio per minorenni liberi; d) lista difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti; e) lista difensori di ufficio per i procedimenti di competenza del Magistrato o Tribunale di Sorveglianza.
    In aggiunta, nel regolamento è stato stabilito che i Consigli dell’Ordine ove ha sede il Tribunale Militare o la Corte d’Appello Militare possono dotarsi di una lista di difensori di ufficio che dichiarino di possedere una specifica competenza nei procedimenti militari.
    Va precisato che ove si tratti di Consiglio dell’Ordine Circondariale lo stesso dovrà dotarsi delle liste di cui alle lettere a) e b), mentre in caso di Consiglio dell’Ordine Distrettuale dovranno essere presenti tutte le predette liste ivi compresa, ove esistente, quella relativa all’ambito militare.
    Per quanto attiene alle modalità di inserimento in una o più liste di difensori di ufficio rileva quanto segue.
    Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 97, comma 2, c.p.p. e 29, commi 1, 1 bis e 1 ter disp. att. c.p.p., la domanda di inserimento dell’avvocato nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, va presentata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza che, previa verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti, trasmette la documentazione unitamente ad un suo parere al Consiglio Nazionale Forense, che successivamente adotta ogni decisione in ordine alla iscrizione del richiedente.
    In modo analogo, anche per quanto attiene la permanenza nell’elenco unico nazionale, l’Avvocato iscritto presenta al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello del suo inserimento nel predetto elenco, la documentazione comprovante i requisiti di permanenza. Il Consiglio dell’Ordine, quindi, trasmette, unitamente ad un suo parere, la predetta documentazione al Consiglio Nazionale Forense, che successivamente adotta ogni decisione in ordine alla permanenza del richiedente nelle liste di riferimento.
    Chiarito quanto sopra, non vi sono disposizioni ostative alla richiesta di inserimento solamente ad una o più liste tra quelle previste, secondo le modalità sopra richiamate.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 settembre 2015, n. 94

  • Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 1° marzo 2016, n. 27

  • Inammissibile il reclamo elettorale presentato direttamente al CNF anziché al COA

    Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934 (Nel caso di specie, il reclamo elettorale era stato presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 14 aprile 2016, n. 89

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 167, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 21 luglio 2016, n. 208.

  • Il COA di Palermo chiede se “sussista incompatibilità con la professione di avvocato, nel caso in cui un iscritto assuma l’ufficio di Giudice Popolare da svolgersi presso la Corte di Assise o la corte d’Assise d’Appello dello stesso distretto in cui svolge l’attività libero professionale”.

    Ritiene la Commissione che i motivi di incompatibilità di cui all’art. 18 L. 31.12.12. n. 247, come già quelli di cui all’art. 3 R.D.L. n. 1578/1933, abbiano carattere tassativo, al pari dei requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 17 della legge succitata.
    Non è quindi ravvisabile una applicazione estensiva od analogica di altre disposizioni, né tanto meno appare ipotizzabile un motivo di incompatibilità per ragioni eventualmente riconducibili alla mera inopportunità.
    L’avvocato può quindi assumere la veste di Giudice Popolare e può farlo anche nell’ambito del proprio distretto, ferme restando le ragioni di incompatibilità o di inopportunità che legittimino qualsiasi giudice ad astenersi dall’assumere il proprio ruolo nell’ambito di un giudizio particolare.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 17 settembre 2015, n. 92

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova formula richiesta di parere in ordine al seguente quesito: se, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 3 della legge professionale 247/2012, gli Avvocati che alla data di entrata in vigore della norma già siano in possesso dei requisiti per ottenere l’iscrizione all’Albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (ma intendano richiedere ad oggi tale iscrizione) possano poi – in futuro – presentare istanza di iscrizione a tale albo senza alcun limite temporale, preclusivo e/o decadenziale facendo valere i requisiti già maturati.

    La risposta al presente quesito viene resa nel modo che segue.
    L’articolo 22 della legge 247/2012 dispone che l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta al CNF
    da chi sia iscritto ad un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l’esame ai sensi della legge 28 maggio 1936 n. 1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, ovvero
    da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata regolamento adottato dal CNF nel corso della seduta amministrativa del 16 luglio 2014 (Regolamento n. 5/2014) e pubblicato sul sito istituzionale del CNF.
    Inoltre, ai sensi dell’art. 22, comma 3, secondo periodo, della legge, potranno chiedere direttamente l’iscrizione all’albo speciale anche coloro che abbiano già maturato i requisiti per l’iscrizione, secondo la previgente normativa, alla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012, ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui al comma 4, art. 22, li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 02.02.2016).
    Più specificatamente, chi al momento dell’entrata in vigore della vigente legge professionale aveva già maturato dodici anni di attività, ovvero raggiungerà detto termine entro la data del 02.02.2016, potrà presentare direttamente richiesta di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori senza necessità di sostenere alcun corso o esame.
    Dalla lettera della normativa di riferimento, pertanto, l’unico limite che viene in essere ai fini dell’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 settembre 2015, n. 91

  • La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere

    La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere non comporta la nullità dell’atto, ma semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente, mentre va dichiarato inammissibile per difetto di interesse qualora sia tempestivo o correttamente indirizzato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, dichiarandola infondata e comunque inammissibile, avendo il ricorrente proposto tempestiva impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 46

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 9

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 30 novembre 2015, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.

  • La revoca del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere (salvo opposizione del ricorrente)

    L’intervenuta revoca del provvedimento impugnato (nella specie, di sospensione cautelare dall’esercizio della professione) determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento della decisione stessa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 11 novembre 2015, n. 168

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 6, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 128, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pisano), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 18.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 184, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 150, secondo cui la cessazione della materia del contendere è tuttavia esclusa ove il ricorrente insista per l’esame dell’impugnazione alla luce di un suo eventuale permanente interesse alla riforma della decisione cautelare impugnata.

  • Inammissibile l’impugnazione del provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Losurdo), sentenza del 26 luglio 2016, n. 246

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

    La deliberazione dei Consiglio territoriale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 353

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 31.
    Cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.