Le comunicazioni e notifiche a mezzo PEC possono effettuarsi anche nell’ambito del procedimento disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22520 del 4 novembre 201
Le comunicazioni e notifiche a mezzo PEC possono effettuarsi anche nell’ambito del procedimento disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22520 del 4 novembre 201
La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile né innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 24 settembre 2015, n. 154.
Cfr., pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, che, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21
La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere non comporta la nullità dell’atto, ma semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente, mentre va dichiarato inammissibile per difetto di interesse qualora sia tempestivo o correttamente indirizzato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, dichiarandola infondata e comunque inammissibile, avendo il ricorrente proposto tempestiva impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 38
La risposta della Commissione Consultiva, non può che essere negativa, non essendovi ragione o motivo per discostarsi dalla costante giurisprudenza del CNF e delle SS.UU. della Cassazione, secondo la quale le funzioni del Giudice di Pace non sono equiparabili a quelle del magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario.
Si è affermato che “attesa la tassatività delle eccezioni previste dalla legge professionale in tema di iscrizione di diritto agli albi, deve ritenersi che lo svolgimento di funzioni giurisdizionali minori non è di per sé sufficiente ad eliminare l’incontestabile differenza che corre tra la posizione del magistrato ordinario, che ha superato un concorso molto selettivo, e quello del giudice onorario che non è chiamato a sostenere alcun esame” (Sent. CNF 28.12.2009 n. 219).
A loro volta le SS.UU. della Cassazione, con decisione n. 8737 del 4.4.2008 si sono espresse nel senso che “La disposizione dell’art. 1, comma 2 della legge n. 374/1991, secondo cui i giudici di pace appartengono “all’ordine giudiziario”, ha portata meramente formale e non ne sancisce la organica appartenenza all’ordine giudiziario; perciò, l’esercizio delle funzioni di giudice di pace […] non può consentire l’iscrizione di diritto del giudice di pace nell’albo degli avvocati per il mero decorso dell’arco temporale stabilito ex lege.”
La impossibilità di equiparare il giudice di pace al giudice ordinario è assorbente di ogni altra questione: il giudice di pace non può essere iscritto all’Albo Avvocati per il solo fatto di aver svolto le funzioni giudicanti conferitegli.
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 17 settembre 2015, n. 86
Il COA di Sondrio chiede il parere della Commissione Consultiva del CNF in ordine alle seguenti problematiche:
i) durata dell’efficacia del certificato di compiuta pratica;
ii) applicabilità retroattiva del D.P.R. 137/2012 per i tirocini iniziati precedentemente alla sua entrata in vigore;
iii) possibilità del Praticante che non abbia superato gli esami entro il termine massimo consentito, di richiedere una nuova iscrizione nel Registro dei Praticanti al fine del rilascio di un nuovo certificato di compiuta pratica.
La risposta è resa nei termini seguenti.
É necessario sciogliere, in risposta ai primi due quesiti, la questione relativa all’applicabilità al tirocinio forense del DPR n. 137/12. Il Consiglio nazionale forense, dopo l’approvazione della legge n. 247, ha sempre ritenuto che la stessa abbia avuto l’effetto di sottrarre la professione forense al processo di delegificazione in corso all’epoca della sua approvazione. Si vedano in questo senso i pareri CNF 22.5.2013, n. 54 e 10.4.2013, n. 30.
Pertanto, nelle more della piena applicabilità del Titolo IV della legge n. 247 (che richiede l’adozione dei regolamenti attuativi di cui agli art. 41, comma 13, 43 e 44, fatta salva la riduzione a diciotto mesi della durata della pratica, come disposto dalla norma transitoria di cui all’art. 48, cfr. CNF, pareri 17.7.2015, nn. 67, 77 e 80), continua a trovare applicazione il DPR 101/90 che non prevede alcun limite di efficacia temporale per il certificato di compiuta pratica. L’assenza di un termine di efficacia del certificato di compiuta pratica – confermata peraltro dal Titolo IV della legge n. 247/12 – esclude la necessità di ottenere un nuovo certificato, come precisato da questa Commissione, sia pure in relazione a diversa fattispecie, con il proprio parere 24.9.2014, n. 64.
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 17 luglio 2015, n. 85
L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 18 marzo 2014, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3.
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 luglio 2016, n. 197
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200.
La rinunzia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, purché ritualmente formulata da soggetto munito dello specifico, necessario potere dispositivo (Nel caso di specie, la rinunzia al procedimento veniva formalizzata dal difensore del ricorrente privo di procura speciale che lo abilitasse a tanto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inefficace la dichiarazione in parola, in quanto resa da difensore non legittimato).
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 14 aprile 2016, n. 90
NOTA:
In arg. cfr. pure l’art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014.