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  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 22 novembre 2018, n. 141

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 22 novembre 2018, n. 141

  • Inammissibile il reclamo elettorale presentato direttamente al CNF anziché al COA

    Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934 (Nel caso di specie, il reclamo elettorale era stato presentato direttamente al CNF. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 21 luglio 2016, n. 208

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 14 aprile 2016, n. 89, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 167.

  • Inammissibile il reclamo elettorale presentato direttamente al CNF anziché al COA

    Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 167

  • Inammissibile il reclamo elettorale presentato direttamente al CNF anziché al COA

    Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 166

  • Il Coa di Brescia formula quesito in ordine alla possibilità di accreditare ex art. 13 co 1 lett. g) del Reg. 6/2014 l’attività di relazione prestata per società private e fruibile da terzi non avvocati.

    L’ipotesi di cui alla lett. g) è stata aggiunta con delibera CNF in data 30 luglio 2015 all’originario testo della norma sulla base della considerazione che deve ritenersi di carattere formativo anche l’attività del relatore che impieghi tempo e risorse per predisporre relazioni e materiale didattico per la lezione o l’intervento ad attività formative fruibili da terzi. La valorizzazione in termini di crediti formativi di tale attività avviene sulla scorta dell’art. 20 co 3 lett. a) ed f) , anche quest’ultimo introdotto con la medesima delibera.
    Il quesito presuppone un discrimine con riferimento da un lato all’ente organizzatore dell’evento formativo nel cui ambito la relazione viene tenuta e dall’altro lato ai fruitori dell’evento.
    La L. 247/2012 afferma che l’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. Al contempo è ben noto che la natura privata di un ente e la sua natura commerciale, non possono escluderlo dal novero di quei “terzi” che, a mente della cit. legge, possono fornire formazione al professionista forense. Non è inutile ricordare la decisione della Corte di Giustizia europea del 28 febbraio 2013 nel caso dell’Ordine degli esperti contabili portoghesi (OTOC) che ha affermato come un regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria configura una restrizione della concorrenza vietata ai sensi dell’art. 101 TFUE quando elimina la concorrenza a vantaggio dell’ordine professionale.
    Irrilevante, pertanto, ai fini della valutazione dell’attività di formazione, quale sia la natura dell’ente organizzatore dell’evento nel cui alveo la relazione è stata svolta.
    Diversa risposta deve invece darsi con riferimento ai fruitori dell’evento. L’art. 11 L. 247/2012 ed il reg. 6/2014 che ne costituisce attuazione, disciplinano la formazione continua del professionista forense (art. 1: Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio …”) e non la diffusione della cultura giuridica in genere.
    Gli eventi formativi sono meritevoli di accreditamento qualora abbiano i requisiti indicati al comma 1 dell’art. 21 e fondamentale rilievo assume la coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento e l’attinenza alla professione forense sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari.
    Ne consegue che un evento mirato alla (sola) formazione di terzi in genere, non professionisti forensi, ancorché culturalmente pregevole, non ha rilievo per la formazione continua che qui interessa e non può venire accreditato ai fini della formazione continua di cui al Reg. 6/2014. Conseguentemente, anche la relazione o lezione svolta dall’iscritto nell’ambito di tale evento formativo non potrà essere accreditata ai sensi dell’art. 13 co 1 lett g).

    Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere del 25 ottobre 2017, n. 98

  • Le sanzioni disciplinari sono tipiche e tassative

    L’elenco delle sanzioni applicabili a carico degli avvocati, normativamente fissato dagli artt. 52 e 53 della legge 247/2012 (elenco riprodotto nell’art. 22 del nuovo codice disciplinare), è tassativo, con la conseguenza che non è consentito infliggere al professionista ritenuto responsabile delle violazioni contestate una pena diversa da quelle previste dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 22 novembre 2018, n. 140

  • Procedimento disciplinare: in sede giurisdizionale, l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente

    Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l’interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l’interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 22 novembre 2018, n. 140

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Broccardo), sentenza del 4 aprile 2017, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 53.

  • Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 22 novembre 2018, n. 140

  • Impugnazione “telematica” delle sentenze CNF: il deposito del ricorso in Cassazione è necessariamente analogico, ma l’attestazione di conformità non è sempre necessaria a pena di improcedibilità

    E’ improcedibile l’impugnazione avverso le sentenze CNF qualora il ricorso, notificato a mezzo PEC, sia poi depositato in Cassazione (al più tardi, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio) privo di attestazione di conformità ex art. 9 L. 53/94, purché l’intimato sia rimasto contumace ovvero, costituendosi, abbia espressamente disconosciuto la conformità della copia cartacea all’originale telematico.

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Conti), SS.UU, ordinanza n. 10021 del 10 aprile 2019

    NOTA:
    Con il principio di cui in massima, la S.C. aderisce a quanto recentemente espresso da Cass. SS.UU. n. 8312/2019 (pronunciata in sede nomofilattica).