In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva integralmente risarcito il danno all’esponente. In applicazione del principio di cui in massima, la sospensione disciplinare di dieci mesi inflitta all’incolpato dal Consiglio territoriale è stata ridotta a sei).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110.