E’ valida la notifica per copia conforme (quindi prive delle sottoscrizioni in originale) delle delibere del procedimento disciplinare, ivi compresa la decisione, quando si accerti che l’originale contenga le dovute sottoscrizioni e la copia contenga l’accertamento di conformità. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 168