In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.
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AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – PROCEDIMENTO Contestazione degli addebiti – Specificità – Contestazione implicita della recidiva – Configurabilità – Fattispecie.
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, ai sensi del regolamento n. 2 del 2014 del CNF (“ratione temporis” applicabile), i fatti di rilevanza disciplinare ascritti all’incolpato devono essere sufficientemente riportati, con l’indicazione delle norme violate, ma ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, allorquando emerga dal contenuto della descrizione degli addebiti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la decisione del CNF che aveva considerato la rilevanza di altri pregiudizi disciplinari attinenti a simili infrazioni, sulla scorta della complessiva rappresentazione delle vicende disciplinari coinvolgenti l’avvocato). (massima ufficiale)
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020
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AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – PROCEDIMENTO Mancata partecipazione all’udienza innanzi al Consiglio dell’ordine del difensore dell’incolpato – Assenza di reale impedimento – Lesione del diritto di difesa – Esclusione.
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la partecipazione del difensore designato all’udienza innanzi al Consiglio dell’ordine (nella specie territoriale) costituisce una libera scelta di quest’ultimo, per cui, per comportare una lesione del diritto di difesa, la mancata partecipazione deve essere determinata da un impedimento reale, che presenti, cioè, caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà. (massima ufficiale)
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020
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Procedimento disciplinare – Mezzi di prova – Prove dedotte in sede di ricorso – Inammissibilità.
Nel procedimento disciplinare, come nel giudizio civile ex art. 345 c.p.c, i mezzi di prova orale dedotti dal ricorrente in sede di ricorso, non possono essere ammessi se non nell’ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile; infatti il potere istruttorio del giudice d’appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado.
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Procedimento disciplinare: i limiti all’ammissione di prove in sede di appello
In tema di procedimento disciplinare, sebbene l’art. 63 RDL n. 37/1934 conferisca al CNF la facoltà di procedere a ogni indagine ritenuta utile, in sede di appello la prova viene assunta solo in casi eccezionali ed in particolare allorché sia stata richiesta e disattesa in primo grado (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto ammettersi, per la prima volta avanti al CNF, una articolata prova per testi, peraltro ritenuta comunque inconferente e di nessuna utilità al fine dell’accertamento dei fatti).
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La sindrome ansioso depressiva non costituisce legittimo impedimento a comparire all’udienza disciplinare
L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza producendo un certificato medico che faceva riferimento a depressione ed insonnia, con esclusione di sintomi organici).
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Sospensione per mancato pagamento dei contributi al COA: impugnazione e jus postulandi
La delibera di sospensione dall’esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza non ha natura disciplinare ma amministrativa (art. 29, co. 6, L. n. 247/2012), sicché non trova applicazione la norma (riguardante, appunto, il procedimento disciplinare) che consente all’incolpato di proporre personalmente ricorso al CNF anche se non è iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto proposta dal ricorrente, non cassazionista, in proprio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Salazar), sentenza n. 158 del 7 dicembre 2019
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Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale
Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019
NOTA:
La sentenza di cui in massima, richiamandosi a Cass. pen. n. 31798/2018, ha motivatamente dissentito dal principio espresso da Cass. n. 2506/2020. -
Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale definitiva di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso (art. 653 cpp), essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare, sicché lo stesso non è vincolato alle valutazioni contenute nella sentenza penale laddove esse esprimano determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte da quelle del controllo deontologico.
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Reclamo elettorale e individuazione del dies a quo: irrilevante il giorno di pubblicazione del verbale di proclamazione degli eletti sul sito internet istituzionale del COA
Il dies a quo per la proposizione dei ricorsi in materia elettorale decorre dalla data in cui il verbale di proclamazione viene chiuso e sottoscritto (art. 28, co. 12, L. n. 247/2012), mentre tutte le ulteriori attività ed atti successivamente intervenuti risultano irrilevanti ai fini della decorrenza dei termini, e pertanto inidonei a procrastinare il termine decadenziale (Nel caso di specie, il reclamo era stato proposto conteggiando come dies a quo il giorno di pubblicazione del verbale di proclamazione sul sito web del COA, avvenuta due giorni dopo l’assunzione della relativa delibera. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il reclamo elettorale per tardività).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 154 del 7 dicembre 2019