Autore: admin

  • Gli studenti universitari “fuori corso” non possono ottenere l’iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti

    Il tirocinio anticipato ai sensi dell’art. 41 co. 6 lett. d) L. n. 247/2012 presuppone che lo studente universitario sia iscritto all’ultimo anno del corso di Laurea ed in pari con gli esami, sicché i cc.dd. Fuori corso non rientrano nei casi di applicazione della citata norma, la quale mira infatti ad anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro degli universitari che più si sono impegnati nello studio (Nel caso di specie, lo studente era in regola con gli esami dei primi quattro anni, ma fuori corso da due anni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento del COA di rigetto della domanda di iscrizione anticipata nel Registro).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 173 del 16 dicembre 2019

  • Sospensione per l’avvocato che, con l’inganno, ottenga un ingente prestito dal cliente

    Costituisce illecito deontologico grave, perché palesemente contrario ai basilari principii di etica professionale, il comportamento dell’avvocato che, mediante artifizi e raggiri, si faccia consegnare dal cliente un’ingente somma di denaro per scopi truffaldini (Nel caso di specie, in occasione di un incontro professionale, l’avvocato aveva indotto il cliente a prestargli € 60.000, prospettandogli falsamente una patologia tumorale maligna agli occhi richiedente un urgente intervento chirurgico, non coperto da convenzione del S.S.N., presso una struttura sanitaria privata elvetica).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Geraci), sentenza n. 172 del 16 dicembre 2019

  • Il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di condotta istantanea o continuata

    Il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare decorre dalla commissione del fatto se questo integra una condotta istantanea che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Geraci), sentenza n. 172 del 16 dicembre 2019

  • La mancata restituzione di somme costituisce illecito deontologico permanente

    La mancata restituzione di somme è un comportamento deontologicamente rilevante, che si protrae nel tempo fintantoché non venga a cessazione la condotta stessa indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare, trattandosi appunto di illecito permanente (e non istantaneo, sia pure con effetti permanenti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Geraci), sentenza n. 172 del 16 dicembre 2019

  • Annullamento del rigetto dell’iscrizione all’albo e successiva competenza all’iscrizione stessa

    Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale, all’iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell’Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), giacché l’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Allorio), sentenza n. 176 del 19 dicembre 2019

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 30 marzo 2017, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 17 marzo 2017, n. 15, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24.

  • Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo presuppone la preventiva audizione del richiedente

    Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati o al Registro dei praticanti può essere deliberato solo dopo aver sentito personalmente il richiedente (art. 17 L. n. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la delibera impugnata).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Allorio), sentenza n. 176 del 19 dicembre 2019

  • Conflitto di interessi: la controversia personale con il cliente

    Nell’esercizio dell’attività professionale, l’avvocato deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (Nel caso di specie, era insorta controversia tra il professionista ed il proprio assistito nel corso del rapporto professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza n. 174 del 19 dicembre 2019

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza n. 174 del 19 dicembre 2019

  • L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Allorio), sentenza n. 175 del 19 dicembre 2019

  • Il COA di Oristano formula quesito in merito all’applicabilità dell’obbligo di adesione alla piattaforma PagoPA, di cui all’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 217/2017, anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

    Ai sensi della disposizione richiamata, l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020. A termini dell’ultimo periodo della medesima disposizione “il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
    Il suddetto art. 65, tuttavia, fa riferimento all’art. 5, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che, come noto, include nel proprio ambito di applicazione le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001.
    La questione dell’obbligatorietà dell’adesione a pagoPA con riguardo agli Ordini e Collegi Professionali riguarda, nel caso specifico, l’applicazione dell’art. 5, comma 2 del CAD e, più in generale, l’applicazione integrale del CAD stesso a tale categoria di Enti.
    Il richiamo all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 (Testo unico pubblico impiego) non consente di estendere, puramente e semplicemente, agli Ordini e Collegi Professionali l’obbligo di adesione a pagoPA. Si evidenzia – anche con riferimento al profilo sanzionatorio (ed in particolare alla responsabilità dirigenziale di cui agli articoli 21 e 55 del Testo Unico) – che il D.Lgs. 165/2001 si applica agli Ordini professionali solo nella parte relativa ai principi, ai quali gli Ordini si adeguano, tenendo contro delle relative peculiarità, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica e comunque sulla base di propri regolamenti (cfr. art. 2, comma 2-bis D.L. 101/2013, conv. con mod. dalla L. 125/2013).
    Gli Ordini professionali hanno infatti natura di enti pubblici a struttura associativa, le cui funzioni fondamentali sono la tenuta degli albi professionali e il controllo della condotta dei professionisti. Tali enti non gravano sulla fiscalità generale e si finanziano unicamente con i contributi dei propri iscritti. L’autonomia finanziaria che li caratterizza giustifica la loro ampia autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
    Considerate tali caratteristiche, “il legislatore si è preoccupato, di volta in volta, di estendere espressamente agli ordini professionali, con specifiche disposizioni, questa o quella normazione afferente alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici” (T.A.R. Sicilia, Catania, sent. n. 2307/2018).
    Alla luce delle considerazioni svolte e, in particolare, rilevata l’assenza di una disposizione espressa circa l’applicabilità di PagoPA agli Ordini Professionali, non pare possibile sostenere l’inclusione degli Ordini stessi nel perimetro dell’obbligatoria adesione alla piattaforma PagoPA.
    La ratio della piattaforma PagoPA è, infatti, quella di offrire un servizio di pagamento omogeneo alla platea generalizzata dei cittadini che interagiscono con la Pubblica Amministrazione, attraverso la creazione di una piattaforma comune a quelle Amministrazioni che agiscono in qualità di Enti creditori nel sistema di Finanza Pubblica, anche al fine di ottenere un sistema centralizzato di conoscenza e controllo dei flussi di cassa in entrata del sistema di finanza pubblica.
    Gli Ordini professionali, invece, sono Enti esponenziali di una specifica categoria professionale, che si relazionano prevalentemente con gli iscritti e sono collocati al di fuori del sistema di finanza pubblica. In altre parole, gli ordini professionali non ricevono pagamenti dalla platea indistinta dei cittadini, ma solo dagli iscritti nei propri albi, e comunque non accedono – per espressa esclusione di legge – al sistema della finanza pubblica.
    Del resto, quando la legge ha inteso includere espressamente gli ordini professionali nella platea dei destinatari di disposizioni rivolte al comparto pubblico, lo ha fatto espressamente
    Il legislatore ha peraltro di recente ribadito i profili di specialità del comparto ordinistico novellando il già richiamato comma 2bis dell’art. 2, DL n. 101/2013, ai sensi del quale “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità (…) ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica” (in grassetto le parole aggiunte nella manovra finanziaria per il 2020, dall’art. 50, comma 3-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157).
    Alla luce del quadro sopra delineato e in assenza di norme specifiche, si deve ritenere che gli ordini professionali esulino dal perimetro di applicazione del D. Lgs. 217/2017 e del D.Lgs. 82/2005, alla stregua di un’interpretazione ancorata al dato legislativo e logicamente conforme alla ratio delle disposizioni richiamate.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 25 giugno 2020