La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare.
Autore: admin
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L’indebito trattenimento del danaro ricevuto dal cliente per un fine diverso dal pagamento della parcella
Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questo consegnatoli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate.
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Gli effetti del giudicato penale in ambito disciplinare
La sentenza irrevocabile di condanna ha effetto di cosa giudicata nel giudizio di responsabilità disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell’imputato, ancorché di essi il giudice disciplinare compia un’autonoma valutazione sulla base del materiale probatorio disponibile.
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La sospensione della prescrizione disciplinare per pregiudizialità penale
L’azione disciplinare avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata formulata un’imputazione penale ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che si sia verificato il presupposto della sentenza penale definitiva, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui può essere esercitato il diritto di punire e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
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L’abogado non può usare il termine di “avvocato” neppure quale (pretesa) traduzione del titolo professionale di provenienza
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’abogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi il titolo di “Avvocato”, quand’anche accanto al titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante (Nel caso di specie, l’incolpato utilizzava nella propria carta intestata, subito dopo il proprio titolo di “Abogado”, quello di “Avvocato”, asserendo che quest’ultimo era apposto quale traduzione del primo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi otto).
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La richiesta di compensi manifestamente sproporzionati o eccessivi
L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto un compenso di circa 90mila euro per attività professionale solo parzialmente svolta).
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La rilevanza deontologica del compenso eccessivo non è esclusa dal consenso del cliente
Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (art. 43 cod. prev.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo →, ora art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →) è posto a tutela del cliente e prescinde dal fatto che questi accetti di provvedere al relativo pagamento.
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Compenso professionale: illecito indurre il cliente a firmare riconoscimenti di debiti inesistenti
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che induca il proprio assistito a sottoscrivere per accettazione un preventivo che stabilisca il compenso professionale a prescindere dall’effettiva attività svolta, all’uopo facendosi peraltro rilasciare un titolo di credito a garanzia per l’intero importo.
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
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La corroborazione istruttoria dei fatti denunciati dall’esponente
La versione dei fatti fornita dall’esponente può assumere valore di prova certa quando la stessa trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali, ivi compresa la non contestazione dell’incolpato.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270.