Secondo un’interpretazione estensiva, necessaria a dare coerenza al sistema ordinamentale forense, spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, tra i quali rientrano i provvedimenti relativi all’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
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Il COA di Venezia formula quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 7, comma 1 della legge n. 53/1994, a mente del quale “l’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell’ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge”. In particolare, il COA di Venezia chiede di sapere: a) se debba procedersi alla revoca anche in caso di irrogazione di sanzione disciplinare interdittiva (sospensione) non definitiva; b) se, in caso di revoca dell’autorizzazione, la stessa debba essere temporalmente parametrata sulla durata della sospensione o debba essere disposta in via definitiva.
Al primo quesito non può che rispondersi richiamando il tenore letterale della norma, la quale circoscrive le ipotesi di revoca all’irrogazione di sanzioni disciplinari ovvero – in assenza delle medesime – alla sussistenza di motivate ragioni di opportunità che ostino alla prosecuzione delle attività di notifiche in proprio. Si ritiene che l’irrogazione di sanzione interdittiva, a prescindere dalla sua esecutività, renda necessaria la revoca dell’autorizzazione: diversamente, si finirebbe paradossalmente per mantenere un’autorizzazione, in carenza di uno dei requisiti previsti per la sua adozione (e cioè l’assenza di procedimenti disciplinari pendenti).
Quanto al secondo quesito, la norma è chiara nel parlare di revoca dell’autorizzazione e non già di una sua sospensione: pertanto, deve essere esclusa qualunque ipotesi di delimitazione temporale fermo restando che, una volta scontata la sanzione, l’avvocato potrà chiedere nuovamente di essere autorizzato alle notifiche in proprio.Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 25 giugno 2020
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Le “gravi ragioni di convenienza” obbligano all’astensione ma non legittimano la ricusazione del giudice disciplinare
Il giudice disciplinare ha l’obbligo di astensione in presenza di “gravi ragioni di convenienza” (art. 36, co. 1, lett. h, c.p.p., in combinato disposto con l’art. 59, co. 1, lett. n, L. n. 247/12 e con l’art. 6, co. 1, reg. CNF n. 2/2014), ma a differenza delle altre ragioni di astensione (art. 36, co. 1, c.p.p.), tali ultime non si convertono in motivo di ricusazione (art. 37, co. 1, lett. a, c.p.p.). (Nel caso di specie, peraltro, le “gravi ragioni di convenienza” non sussistevano).
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La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente, per non prolungare oltremodo la durata del procedimento (e dei dubbi di parzialità)
I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (e, in ogni caso, prima della decisione) ai sensi dell’art. 7 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare. Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.
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La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari
Rientra nella discrezionalità del Giudice disciplinare disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.
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Consiglio dell’Ordine: reclamo elettorale e dimissioni degli eletti sub judice
Le dimissioni del Consigliere dell’Ordine la cui proclamazione sia stata impugnata al CNF comportano la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, da dichiararsi in via pregiudiziale anche d’ufficio rispetto ad ogni altra questione di merito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 164 del 16 dicembre 2019
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 150 del 7 dicembre 2019. -
Principio accusatorio e distribuzione dell’onere probatorio tra organo inquirente e incolpato
In base al principio accusatorio (che informa il procedimento disciplinare), il Consiglio territoriale ha l’onere di provare l’addebito contestato, ma non pure di dimostrare la volontà dell’incolpato di eludere la norma deontologica, essendo a tal fine necessario e sufficiente che l’illecito sia derivato da un comportamento consapevole volontario (c.d. suitas): ciò basta infatti a far sorgere una presunzione di colpa a carico dell’incolpato, sul quale incombe quindi l’onere di escludere la propria responsabilità attraverso la prova dell’inevitabilità dell’errore (Nel caso di specie, l’incolpato aveva continuato ad esercitare l’attività professionale immediatamente dopo l’emissione del provvedimento di sospensione disciplinare, di cui tuttavia non aveva avuto effettiva cognizione, per errore scusabile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 163 del 16 dicembre 2019
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Il COA di Taranto formula quesito in merito all’interpretazione del par. 3.1.3 delle Linee guida n. 12, adottate dall’ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, nella parte in cui consente l’iscrizione – senza limiti temporali né quantitativi – degli avvocati negli elenchi per l’affidamento dei servizi legali. Si chiede di sapere, in particolare, se alla luce di tale previsione gli enti pubblici possano subordinare l’iscrizione nei suddetti elenchi ad avvocati in possesso di una determinata anzianità di iscrizione.
Occorre premettere che le Linee Guida n. 12 sono state impugnate dal Consiglio nazionale forense con ricorso del 27.12.2018, ancora pendente.
Ad ogni buon conto, non sussiste alcuna base normativa – né nelle linee guida, né altrove – per ritenere che l’iscrizione degli avvocati negli elenchi formati dalle pp. aa. per l’affidamento di servizi legali possa andar soggetta a requisiti di anzianità. D’altro canto, il passaggio delle linee guida richiamato nel quesito sembra riferirsi, piuttosto, all’impossibilità di circoscrivere temporalmente la durata dell’iscrizione nell’elenco, ovvero di prevedere un numero massimo di avvocati che possano esservi iscritti.Consiglio nazionale forense, parere n. 15 del 25 giugno 2020
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Il COA di Busto Arsizio chiede di sapere se – in sede di reiscrizione a seguito di cancellazione volontaria dall’Albo – debba sussistere il requisito di cui all’articolo 17, comma 1, lettera h) della legge professionale (condotta irreprensibile).
La reiscrizione a seguito di cancellazione – indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la cancellazione – coincide con una nuova iscrizione. Pertanto, il COA dovrà verificare la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge professionale.
Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 25 giugno 2020
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Il COA di Ferrara chiede di sapere se la norma di cui all’articolo 18, lettera c) della legge professionale debba applicarsi anche al caso di iscritto che sia stato nominato amministratore unico con poteri gestori in società avente capitale non interamente, ma prevalentemente pubblico.
La chiarezza del dettato normativo impone di dare al quesito risposta negativa: la norma infatti esclude la sussistenza dell’incompatibilità con l’esercizio della professione forense per il solo caso di nomina ad amministratore di società “a capitale interamente pubblico”. Trattandosi peraltro di norma eccezionale, ad essa non può essere data interpretazione estensiva.
Consiglio nazionale forense, parere n. 13 del 25 giugno 2020